App. Napoli 16/12/2020 n. 4351

Investimento di pedone: confermato il risarcimento del danno di € 1.676.397,99 per una I.P. del 76% con personalizzazione del risarcimento effettuato dal giudice di primo grado (Trib. S. Maria C.V. 9/5/2016 n. 1805).

La Corte di Appello:
– rigetta le tesi e l’appello dell’impresa di assicurazione;
– accoglie le tesi del danneggiato (cittadino extracomunitario);
– ritiene che:
► l’impresa di assicurazione che, in caso di sinistro stradale cagionato da veicolo soggetto all’obbligo assicurativo e di azione diretta del danneggiato ex art. 144 D.lgs. 7/9/2005 n. 209, voglia contenere la sua esposizione massima nei limiti del massimale di polizza ha l’onere di indicare quale sia detto limite e fornire la prova di ciò a mezzo della relativa polizza;
► l’allegazione del limite del massimale di polizza non solo è necessaria ma deve essere anche tempestiva e, cioè, deve essere perfezionata entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il “thema decidendum” ed il “thema probandum” e, quindi, entro il termine di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c..

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