App. Napoli 14/12/2020 n. 3417

Legge Pinto e durata irragionevole del processo: risarcimento del danno di € 12.500,00 per un processo svoltosi in tre gradi e cinque fasi che:
– ha avuto una durata complessiva di circa 23 anni;
– ha oltrepassato di 14 anni i termini di cui all’art. 2 della legge 89/2001.

La Corte di Appello:
– accoglie le tesi ed i motivi di opposizione della danneggiata;
– rileva che il giudizio di revocazione ordinaria e, cioè, quello proposto nel termine per l’impugnazione, va qualificato come prosecuzione di quello conclusosi con la sentenza di rinvio (o appello) oggetto di revocazione;
– ridetermina in 14 anni il termine di durata irragionevole del processo;
– ridetermina l’importo annuo base dovuto a titolo di equa riparazione per ciascun anno di eccedenza rispetto al termine ragionevole;
– aumenta quasi del 900% l’importo liquidato alla danneggiata dal primo giudice.

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