Legge Pinto e durata irragionevole del processo: risarcimento del danno di € 8.520,00 per un processo svoltosi in due gradi che:
– ha avuto una durata complessiva di circa 13 anni;
– ha oltrepassato di 8 anni i termini di cui all’art. 2 della legge 89/2001.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi ed i motivi di opposizione della danneggiata;
– ridetermina in 8 anni il termine di durata irragionevole del processo;
– ridetermina l’importo annuo base dovuto a titolo di equa riparazione per ciascun anno di eccedenza rispetto al termine ragionevole;
– aumenta l’importo base del 20% per gli anni successivi al terzo e del 40% per cento per gli anni successivi al settimo;
– aumenta quasi del 45% l’importo liquidato alla danneggiata dal primo giudice;
– liquida i compensi del procedimento di opposizione mediante l’applicazione della tabella 12 dei parametri professionali di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 relativa ai giudizi contenziosi innanzi alla Corte di Appello.