App. Napoli 11/11/2019 n. 5398

Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 69.565,64 per una I.P. del 15%, importo poi ridotto del 50% per il concorso colposo della vittima già accertato dal giudice di primo grado.

La Corte di Appello:
– accoglie le tesi e l’appello del danneggiato;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione;
– ritiene inapplicabile la normativa di cui all’art. 32, comma 3-ter e 3-quater, D.L. 24/1/2012 n. 1 convertito in L. 24/3/2012 n. 27;
– ritiene che il giudice di primo grado ha errato a disattendere le conclusioni del C.T.U. senza indicare i criteri di valutazione scientifica e medico-legale validi al fine di contrastare le argomentazioni contenute nell’elaborato peritale;
– ritiene che al danneggiato sono residuati postumi permanenti nella misura del 15% a fronte del 9% di I.P. riconosciuta dal giudice di primo grado;
– liquida al danneggiato tutti i danni subiti sulla scorta:
► di tale maggiore percentuale di I.P. riconosciuta;
► delle tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano (non adottate dal giudice di primo grado).

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