A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 24/10/2019 n. 9408
Trasfusione di sangue infetto e morte del paziente: risarcimento del danno di € 754.183,31, di cui € 619.655,74 ai genitori ed € 134.527,57 ai germani della vittima.
Il Tribunale accoglie le tesi dei congiunti della vittima, rigetta quelle del Ministero della Salute e:
– rigetta l’eccezione di prescrizione del diritto sollevata dal Ministero della Salute in quanto inammissibile per genericità ed infondata;
– ritiene provato il nesso di causalità tra le emotrasfusioni cui la vittima è stata sottoposta e l’epatite cronica HCV correlata contratta che lo ha portato ad un precoce decesso;
– ritiene che il Ministero della Salute:
► è tenuto ad esercitare un’attività di direzione, autorizzazione e sorveglianza in ordine alla circolazione del sangue e degli emoderivati dalla data di conoscenza del metodo per rilevare il contagio virale e, cioè, dal 1970;
► è responsabile del danno conseguente alla trasfusione di sangue ed emoderivati effettuata nel 1988, quale l’epatite cronica HCV correlata subita dal trasfuso, anche se il relativo virus è stato scoperto soltanto successivamente nel 1989.