Legge Pinto e durata irragionevole del processo: risarcimento del danno di € 8.100,00 per un giudizio svoltosi in tre gradi che:
– ha avuto una durata complessiva di anni 19;
– ha oltrepassato di anni 13 i termini di cui all’art. 2 della legge 89/2001.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi e l’opposizione del danneggiato;
– afferma i seguenti principi di diritto (assolutamente innovativi):
a. anche volendo accogliere la tesi prospettata dal giudice in composizione monocratica di una particolare complessità del giudizio presupposto, non si vede perché detta complessità debba incidere negativamente sulla quantificazione dell’indennizzo a mezzo di una più lunga durata ragionevole rispetto a quella prevista dall’art. 2 della legge 89/2001;
b. la lettura dell’art. 2, comma 2 ter, della legge 89/2001 non consente un innalzamento della durata ragionevole prevista dall’art. 2 della medesima legge;
– liquida alla danneggiata un importo circa tre volte maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice in composizione monocratica.