Diritto processuale: la Suprema Corte di Cassazione accoglie le tesi ed il ricorso del ricorrente ed afferma i seguenti principi di diritto (l’ultimo assolutamente innovativo):
– l’opponente a decreto ingiuntivo se intende chiamare in causa un terzo non può citarlo direttamente ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato;
– l’autorizzazione del giudice alla chiamata in causa del terzo, al di fuori del litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 c.p.c., è discrezionale e il giudice può rifiutarla anche per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo;
– il terzo, nel caso in cui non sia stata autorizzata la sua chiamata in causa e prima di essere citato o intervenuto nel giudizio, non diventa litisconsorte necessario del giudizio solo per la richiesta dell’opponente a decreto ingiuntivo;
– il giudice di appello, pertanto, nel caso in cui non sia stata autorizzata la chiamata in causa del terzo, non può rimettere la causa al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio.