Cass. 28/6/2019 n. 17445

Diritto processuale: la Suprema Corte di Cassazione accoglie le tesi ed il ricorso dei danneggiati ed afferma i seguenti principi di diritto (i primi cinque assolutamente innovativi):
– in caso di morte del responsabile civile il danneggiato che agisce in giudizio è gravato dal solo onere di notificare l’atto – vuoi di citazione, vuoi di riassunzione – al chiamato all’eredità e non è, invece, tenuto ad accertare e provare che quest’ultimo abbia in concreto acquisito la qualità di erede;
– la notifica dell’atto al chiamato all’eredità è idonea ad instaurare validamente il rapporto processuale tra il notificante ed il destinatario della notifica se quest’ultimo riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ai sensi dell’art. 110 c.p.c.;
– sovvengono al riguardo ragioni di tutela del diritto di difesa che consentono alla parte non colpita dall’evento interruttivo di instaurare ovvero proseguire il giudizio nei confronti dei discendenti legittimi della controparte deceduta, senza costringerla ad attività defatiganti di ricerca delle prove dell’accettazione o della rinuncia all’eredità di questi ultimi;
– sarebbe contrario ai principi del giusto processo – oltre che ad evidenti ragioni di economia processuale – ritenere che la parte non colpita dall’evento interruttivo debba iniziare un sub-procedimento (quale quello previsto dagli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c.) affinché l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato all’eredità dichiari se accetta ovvero rinuncia all’eredità (actio interrogatoria);
– il chiamato all’eredità, in ogni caso, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di aver accettato la notifica dell’atto di citazione o di riassunzione, ha l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la sua vocatio in ius;
– sovviene al riguardo il generale principio di vicinanza della prova in quanto il chiamato all’eredità ha l’agevole possibilità di costituirsi e di allegare di non aver accettato l’eredità, mentre la parte non colpita dall’evento interruttivo si troverebbe nella difficoltà di dimostrare l’effettiva qualità di erede del chiamato, vista la complessità dei fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull’effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato;
– l’ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione è improduttivo di effetti, di talché la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione.

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