Legge Pinto e durata irragionevole del processo: liquidati € 6.000,00 per un giudizio svoltosi in tre gradi che:
– ha avuto una durata complessiva di anni 16;
– ha oltrepassato di anni 10 i termini di cui all’art. 2 della legge 89/2001.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi e l’opposizione del danneggiato;
– calcola nella durata del giudizio presupposto di secondo grado, ove il danneggiato era rappresentato dai suoi genitori e legali rappresentanti, il tempo intercorso tra la data di raggiungimento della sua maggiore età e la data di sua costituzione volontaria in sostituzione dei suoi legali rappresentanti;
– liquida al danneggiato un importo circa tre volte maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice in composizione monocratica.