Cass. 24/4/2019 n. 11197

Diritto processuale: la Suprema Corte di Cassazione accoglie il ricorso del danneggiato ed afferma che:
– l’accoglimento dell’impugnazione sulla questione di rito della competenza comporta l’integrale devoluzione al giudice dell’appello di tutte le questioni dedotte nel giudizio di primo grado, ivi comprese le richieste istruttorie formulate, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno ritrascritte integralmente nell’atto di appello;
– la necessità di riproporre specificamente nell’atto di appello i mezzi di prova non accolti dal giudice di primo grado non trova applicazione nel caso in cui il giudizio di primo grado non ha avuto alcuno svolgimento in conseguenza della declinatoria della competenza;
– la specificità dei motivi d’appello presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata, sicché ove manchi quest’ultima, dall’appellante non è esigibile altro onere che riproporre l’istanza o la domanda immotivatamente rigettata.

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