Risarcimento del danno punitivo da responsabilità aggravata e diritto processuale: il danno punitivo da responsabilità aggravata va risarcito in caso di un comportamento, stragiudiziale e processuale, di una parte contrario ai principi di lealtà, probità, correttezza e buona fede
L’avv. Michele Liguori è stato il primo avvocato a richiedere ed ottenere, in una causa da esso patrocinata, il risarcimento del danno punitivo da responsabilità aggravata a causa di un comportamento, stragiudiziale e processuale, di una parte contrario ai principi di lealtà, probità, correttezza e buona fede.
Il Tribunale di Torre Annunziata, infatti, nella causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori ha accolto la domanda ed ha affermato che “l’impresa di assicurazione convenuta in giudizio è tenuta a risarcire l’attore a titolo di danno “punitivo” per non essersi prodigata per una definizione stragiudiziale della causa e per aver così costretto l’attore ad agire in via giudiziale, con conseguente perdita di tempo e spreco di denaro” (Trib. Torre Annunziata 24/2/2000 n. 339, in Danno e resp. 2000, 1121).
Il legislatore soltanto alcuni anni dopo tale precedente ha inserito per la prima volta nell’ordinamento alcune norme ad hoc per sanzionare il comportamento processuale della parte che ha agito o resistito con mala fede o colpa grave quali:
• l’art. 385, 3° comma, c.p.c. (introdotto dall’art. 13 D.lgs. 2/2/2006 n. 40 e successivamente abrogato dall’art. 46, 20° comma, L. 18/6/2009 n. 69);
• l’art. 96, 3° comma, c.p.c. (introdotto dall’art. 45, 12° comma, L. 18/6/2009 n. 69).
Il principio, dopo la prima decisione del Tribunale di Torre Annunziata, è stato confermato da altri giudici di merito nelle seguenti ulteriori decisioni relative a cause patrocinate dall’avv. Michele Liguori:
– Trib. Napoli 2/11/2015 n. 13839;
– Trib. Napoli 17/12/2013 n. 14417;
– Trib. Torre Annunziata, 26/10/2000 n. 1805;
– Trib. Torre Annunziata, 2/10/2000 n. 1657;
– Trib. Torre Annunziata 14/3/2000 n. 480, in Danno e Resp., 2000, 1123 e in Assicurazioni, 2000, II, 2.