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Trib. Napoli 5/9/2016 n. 9659

Trib. Napoli 5/9/2016 n. 9659

da Studio Legale Liguori & Liguori / lunedì, 05 Settembre 2016 / Pubblicato il Danno iatrogeno differenziale, Malasanità, News Legali, Personalizzazione del risarcimento, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità dell’ortopedico, Responsabilità medica e sanitaria, Risarcimento danni

Responsabilità del chirurgo e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 80.441,53 per una I.P. iatrogena differenziale del 10% con personalizzazione del risarcimento.

Paziente affetto da frattura scomposta del radio e sublussazione di ulna e radio.

E’ responsabile il chirurgo ortopedico che ha sottoposto il paziente ad intervento chirurgico di osteosintesi con filo di Kirschner per aver:
– errato la scelta della metodica chirurgica in quanto la sintesi con filo di Kirschner non ha realizzato un’efficace stabilità dei frammenti e ha costretto il paziente ad una prolungata immobilizzazione;
– eseguito in maniera errata la tecnica dell’intervento in quanto i due frammenti ossei non sono stati posti a contatto tra loro ma solo avvicinati lasciando uno spazio interframmentario ed il filo di Kirschner utilizzato aveva un diametro troppo piccolo e comunque tale da consentire una certa mobilità dei frammenti.

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