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Trib. Napoli 29/6/2016 n. 1923

Trib. Napoli 29/6/2016 n. 1923

da Studio Legale Liguori & Liguori / mercoledì, 29 Giugno 2016 / Pubblicato il Amianto, Danno non patrimoniale terminale, Esposizione ad amianto e sostanze tossiche, Macro risarcimento danni, Maxi risarcimento danni record, News Legali, Risarcimento danni, Sinistro mortale

Lavoratore esposto alle polveri di amianto presenti nelle stive delle navi contrae il mesotelioma pleurico e muore: risarcimento del danno di € 500.000,00 al lavoratore per un anno di sopravvivenza (tra diagnosi di patologia tumorale e decesso) con I.P. stabilizzata del 100% e tramessi iure hereditario ai suoi eredi.

L’Autorità Portuale di Napoli – quale successore ex lege del Consorzio Autonomo del porto di Napoli, a sua volta successore ex lege dell’Ente Autonomo del porto di Napoli – è responsabile della malattia contratta dallo scaricatore di stive delle navi, anche se dipendente della Compagnia Unica Lavoratori Portuali (C.U.L.P.), in quanto:
– investita di poteri-doveri di disciplina ed organizzazione del lavoro portuale e dei luoghi di lavoro;
– esercente le attività commerciali-imprenditoriali del porto;
– figura imprenditoriale di preminenza nel porto;
– destinataria, fruitrice e unica utilizzatrice delle prestazioni lavorative dei dipendenti di imprese o cooperative operanti nel porto che sono delle mere intermediarie di mano d’opera;
– soggetto cui incombe il rispetto della normativa di cui all’art. 2087 c.c. indipendentemente dalla diretta dipendenza dei lavoratori utilizzati.

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