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Trib. Napoli 27/9/2016 n. 10440

Trib. Napoli 27/9/2016 n. 10440

da Studio Legale Liguori & Liguori / martedì, 27 Settembre 2016 / Pubblicato il Decreto Balduzzi, Infezione nosocomiale, Macro risarcimento danni, Malasanità, Maxi risarcimento danni record, News Legali, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità dell’ortopedico, Responsabilità medica e sanitaria, Risarcimento danni

Responsabilità del chirurgo ortopedico per infezione nosocomiale: risarcimento del danno di € 161.825,98 per una I.P. iatrogena del 15%.

La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.

Paziente affetto da frattura scomposta del pilone tibiale e del perone.

E’ responsabile il chirurgo ortopedico per le infezioni plurime (Staphylococcus Hominis, Staphylococcus Sciuri e Osteomielite) contratte dal paziente nel corso dell’intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con placche e viti per aver:
– omesso di sterilizzare le apparecchiature chirurgiche;
– inadeguatamente decontaminato, disinfettato e sterilizzato il materiale utilizzato durante i trattamenti medico-chirurgici;
– omesso di somministrare e prescrivere adeguata terapia antibiotica pre e post operatoria;
– tardivamente formulato la corretta diagnosi;
– tardivamente trattato le infezioni;
– redatto in maniera incompleta la cartella clinica.

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