
Responsabilità medica e sanitaria: la natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale
L’art. 3, 1° comma, D.L. 13/9/2012 n. 158, convertito, con modificazioni, in L. 8/11/2012 n. 189, dispone che: “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
Una parte degli operatori ha ritenuto che il legislatore con tale norma, quasi con una sorta di interpretazione autentica, ha inteso fornire all’interprete una precisa indicazione nel senso che, al di fuori dei casi in cui il paziente sia legato al professionista da un rapporto contrattuale (come avviene nell’ipotesi del medico dipendente della struttura pubblica in cui opera), il criterio attributivo della responsabilità civile al medico (e agli altri esercenti una professione sanitaria) non si fonda sulle norme sui contratti ed, in particolare, sul contatto sociale, ma va individuato in quello della responsabilità da fatto illecito, ex art. 2043 c.c., con tutto ciò che ne consegue sia in tema di riparto dell’onere della prova, sia di termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno (la prima decisione nota è Trib. Enna 18/5/2013 n. 252; conf., Trib. Milano 17/7/2014 che si segnala per la ricchezza della motivazione).
L’avv. Michele Liguori è stato uno dei primi avvocati a sostenere e veder riconosciuti, in una causa da esso patrocinata, i principi secondo cui:
– la disposizione di cui all’art. 3, 1° comma, D.L. 13 settembre 2012 n. 158 regola la diversa fattispecie della responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria;
– la materia della responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria, sia esso persona fisica (medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata e figure affini), sia esso persona giuridica (struttura sanitaria, pubblica o privata), non è mutata a seguito dell’art. 3, 1° comma, D.L. 13/9/2012 n. 158 e segue, pertanto, le sue regole consolidate anche e soprattutto per la responsabilità contrattuale e da contatto sociale (Trib. Napoli 21/3/2013 n. 3812).
Il principio, successivamente, è stato confermato da altri giudici di merito nelle seguenti ulteriori decisioni relative a cause patrocinate dall’avv. Michele Liguori:
– Trib. Napoli 2/11/2015 n. 13839;
– Trib. Napoli 13/5/2015 n. 7182;
– Trib. Napoli 13/5/2015 n. 7179;
– Trib. Napoli 21/11/2014 n. 15467;
– Trib. Benevento 8/10/2014 n. 2556;
– Trib. Napoli 5/6/2014 n. 8334.
L’avv. Michele Liguori, in materia, ha pubblicato i seguenti articoli:
– Responsabilità medica e sanitaria: il decreto Balduzzi non è retroattivo, in www.ridare.it, 7/1/2016;
– La natura della responsabilità medica e sanitaria dopo il decreto Balduzzi, in ww.ridare.it, 26/3/2015.
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