Assicurazione obbligatoria della RCA., danno cagionato da veicolo non identificato e massimale applicabile: il danno cagionato da veicolo non identificato va risarcito dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada nei limiti del massimale di volta in volta adeguato dai singoli D.P.R. che si sono succeduti nel tempo sin dal 12/8/1977 e previsti come limiti minimi per l’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore.
L’avv. Michele Liguori è stato il primo avvocato a sostenere ed ottenere, in una causa da esso patrocinata, che in caso di danno cagionato da veicolo non identificato il Fondo di Garanzia Vittime della Strada deve risarcire il danneggiato non nei limiti del massimale di quindici milioni di lire per persona e venticinque milioni per sinistro previsto dall’art. 21 L. 24/12/1969 n. 990, bensì in quelli più elevati previsti come limiti minimi per l’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore dai vari D.P.R. che si sono succeduti nel tempo sin dal 12/8/1977.
Il Tribunale di Napoli, infatti, nella causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori ha accolto la domanda ed ha affermato che “il limite di quindici milioni per persona e venticinque milioni per sinistro previsto nell’art. 14 d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 per l’intervento del fondo di garanzia per le vittime della strada deve ritenersi abbattuto e sostituito con quello di volta in volta adeguato dai singoli d.P.R. che si sono succeduti nel tempo sin dal 12 agosto 1977, di guisa che deve ritenersi operante anche per il fondo il massimale di legge dell’assicurazione obbligatoria vigente al momento del sinistro, ipotizzato dall’art. 19 lett. a) legge n. 990 del 1969” (Trib. Napoli 18/5/1988 n. 6716, in Arch. giur. circol. e sinistri 1989, 789).