Studio Legale Liguori Avv. Vincenzo

  • Home
  • News
  • Settori di Specializzazione
    • Responsabilità Medica e Sanitaria
    • Incidenti Stradali
    • Infortuni sul Lavoro e Malattie Professionali
    • Responsabilità del Professionista
    • Danni da Emotrasfusioni e da Vaccino
    • Recupero Crediti contro la Pubblica Amministrazione
    • Proprietà Intellettuale e Tutela dei Diritti di Privativa
    • Polizze Infortuni e Polizze Vita
    • Responsabilità della Banca e dell’Intermediario Finanziario
  • Partner
  • Contatti
Area Clienti
  • Home
  • Assicurazione della R.C. professionale
  • Trib. Milano 5/7/2001 n. 7737

Trib. Milano 5/7/2001 n. 7737

Trib. Milano 5/7/2001 n. 7737

da Studio Legale Liguori & Liguori / sabato, 07 Luglio 2001 / Pubblicato il Assicurazione della R.C. professionale, Convivente more uxorio, Danni ai congiunti della vittima, Danno morale, Danno patrimoniale, Macro risarcimento danni, Mala gestio dell’impresa di assicurazione, Malasanità, Maxi risarcimento danni record, Maxi risarcimento danni record TOP, Personalizzazione del risarcimento, Responsabilità dell’anestesista, Responsabilità medica e sanitaria, Risarcimento danni

Responsabilità dell’anestesista: risarcimento del danno di L. 4.240.677.091, di cui L. 3.372.789.082 alla macrolesa per una I.P. iatrogena del 100% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno morale e patrimoniale, L. 132.249.602 al convivente more uxorio, L. 330.624.004 alla figlia, L. 413.280.005 ai genitori e L. 123.984.000 ai tre germani.

Paziente gravida sottoposta ad intervento di taglio cesareo.

E’ responsabile l’anestesista che:
– intuba la paziente nell’esofago anziché in trachea;
– non monitora la regolare ossigenazione polmonare;
– non si accorge dei chiari segni di desaturazione di ossigeno nel sangue e non ipotizza immediatamente l’errata intubazione.

L’assicurazione della R.C. professionale che ritarda colpevolmente l’adempimento della prestazione è tenuta a rispondere oltre il limite del massimale di polizza di L. 1.000.000.000 ed a rispondere per mala gestio c.detta propria per la copertura dell’intero risarcimento.

Leggi sentenza

  • Tweet

Su Studio Legale Liguori & Liguori

Che altro puoi leggere

Trib. Napoli 19/10/2010 n. 10453
App. Napoli 30/12/2013 n. 4514
Trib. Napoli 9/7/2015 n. 9982

CHI SIAMO

Leader in Maxi Risarcimento Danni da tre generazioni
Specializzati in Responsabilità Civile dal 1954

CONTATTACI

+39 081 7345254

segreteria@studiolegaleliguori.com

TORNA SU