Cass. 21/4/2011 n. 9140
Assicurazione obbligatoria della RCA, Codice delle Assicurazioni, sinistro cagionato da veicolo identificato e proponibilità dell’azione risarcitoria: in tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione per danni cagionati da veicolo identificato si applicano per la proponibilità della domanda le norme vigenti al momento dell’invio della c.detta messa in mora e non quelle vigenti al momento della proposizione della domanda
La normativa rilevante per la questione trattata è la seguente:
– art. 22 L. 24/12/1969 n. 990 che dispone: “L’azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza o, nelle ipotesi previste dall’art. 19, comma primo, lettere a) e b) , all’impresa designata a norma dell’art. 20 o alla Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”. Il danneggiato che, nell’ipotesi prevista dall’art. 19, comma primo, lettera a) , abbia fatto la richiesta all’impresa designata o all’istituto predetto, non è tenuto a rinnovare la richiesta stessa qualora successivamente venga identificato l’assicuratore del responsabile” (articolo abrogato dall’art. 354, 1° comma, D.lgs. 7/9/2005 n. 209);
– art. 145, 1° comma, D.lgs. 7/9/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private) che dispone: “Nel caso si applichi la procedura di cui all’ articolo 148, l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’ articolo 148”;
– art. 148, 1° e 2° comma, D.lgs. 7/9/2005 n. 209 che dispone:
“Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.
L’obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L’impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione”.
La totalità dei giudici del Tribunale partenopeo ed alcuni giudici degli altri fori italiani hanno ritenuto applicabile la più recente normativa relativa alla proponibilità della domanda giudiziale (artt. 145 e 148 D.lgs. 7/9/2005 n. 209) anche ai sinistri verificatisi prima dell’entrata della stessa (sinistri verificatisi fino al 31/12/2005) e per i quali era stata già rispettata la precedente, diversa e meno rigorosa normativa sulla proponibilità della domanda (art. 22 L. 24/12/1969 n. 990).
Tali giudici hanno ritenuto, infatti, applicabile la nuova normativa relativa alla proponibilità della domanda giudiziale a tutte le domande giudiziali proposte dopo l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private sostanzialmente per le seguenti argomentazioni, già prospettate, in dottrina, da un noto e pur valente magistrato partenopeo (M. Criscuolo, La nuova R.C. auto dopo la riforma delle assicurazioni, II, Pozzuoli (NA), Simone, 2006, 109 e segg. e, in particolare, 117 e 118) quali:
• l’abrogazione delle norme previgenti comporta l’applicabilità immediata del nuovo disposto di cui agli artt. 145 e 148 D.lgs. 7/9/2005 n. 209, relativo alla proponibilità della domanda, per tutte le domande proposte a partire dal dì 1/1/2006, ancorché riferite a fatti pregressi;
• non vale invocare il principio tempus regit actum, in quanto la messa in mora è atto a carattere sostanziale che si pone al di fuori del processo, condizionandone unicamente la proponibilità e deve essere valutata in base alla legge processuale vigente all’epoca dell’introduzione del processo;
• quando il legislatore ha voluto prevedere un diverso ambito temporale di applicazione, lo ha espressamente indicato, come nel regolamento di attuazione del sistema del c.detto indennizzo diretto, di cui agli artt. 149 e 150 D.lgs. 7/9/2005 n. 209 (la prima decisione nota è: Trib. Napoli 17/10/2006, in Corr. di merito, 2006, 12, 1389).
L’avv. Michele Liguori è stato il primo avvocato a contrastare tale orientamento restrittivo con impugnative ad hoc e ad invocare, a sostegno delle tesi opposte da esso sostenute, l’irragionevole violazione dei seguenti principi di diritto:
• il principio generale della irretroattività della legge;
• l’irretroattività del D.lgs. 7/9/2005 n. 209 per i contratti conclusisi prima dell’entrata in vigore dello stesso;
• la teoria dei diritti quesiti;
• la natura sostanziale delle nuove norme;
• il principio costituzionale del libero esercizio dei diritti;
• il principio costituzionale della ragionevolezza delle norme e delle varie parti dell’ordinamento.
Dopo il rigetto dell’appello da esso proposto con conseguente avallo dell’orientamento restrittivo da parte della Corte di Appello di Napoli (App. Napoli 3/3/2008 n. 812) l’avv. Michele Liguori è stato il primo avvocato a portare la questione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e ad ottenere la conferma della bontà delle tesi da esso sostenute.
La Suprema Corte di Cassazione, infatti, nella causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori ha accolto il ricorso ed ha affermato che “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, una volta rispettati i requisiti di forma e di contenuto nonché lo spatium deliberandi in vigore al momento dell’invio della messa in mora, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 22, nessuna rilevanza assumono, ai fini della proponibilità della domanda risarcitoria, le nuove prescrizioni relative alla stessa messa in mora e allo spatium deliberandi dettate dal D.lgs. n. 209 del 2005, artt. 145 e 148, di talché il danneggiato, ancorché agisca in giudizio dopo il 31 dicembre del 2005, non è tenuto a reiterare la richiesta nel rispetto della nuova normativa” (Cass. 21/4/2011 n. 9140).
Il principio, successivamente, è stato confermato da altri giudici di merito nelle seguenti ulteriori decisioni relative a cause patrocinate dall’avv. Michele Liguori:
– Trib. Napoli 16/4/2015 n. 5612;
– Trib. Napoli 14/4/2014 n. 6646, in banca dati Giuffrè;
– Trib. Napoli 18/6/2013 n. 7890;
– Trib. Napoli 7/6/2013 n. 8658;
– Trib. Napoli 14/3/2013 n. 3403;
– Trib. Napoli 30/10/2012 n. 11695;
– Trib. Napoli 16/12/2011 n. 13659;
– Trib. Napoli 20/10/2011 n. 11339.
L’avv. Michele Liguori, in materia, ha pubblicato i seguenti articoli:
– La proponibilità della domanda di risarcimento del danno tra vecchio e nuovo regime della Rca, in Resp. Civ., 2007, 10, 833;
– Le (nuove) azioni di risarcimento del danno esperibili dalle vittime di incidenti stradali e nautici, in Resp. Civ., 2007, 7, 643;
– Risarcimento danni, codice delle assicurazioni, problemi di diritto intertemporale, in www.altalex.com, 3/4/2007.
- Pubblicato il Assicurazione obbligatoria della R.C.A., Cassazione, Codice delle Assicurazioni, Diritto processuale, Leading case, Proponibilità della domanda
Cass. 26/2/2009 n. 4745
Codice del consumo, giochi e giostre, danni all’utente e competenza per territorio: il rapporto tra società che gestisce un acquascivolo all’interno di un parco giuochi e utente va qualificato come contratto tra professionista e utente-consumatore con conseguente applicazione, nelle cause di responsabilità, del foro dell’utente-consumatore
L’avv. Michele Liguori è stato uno dei primi avvocati a sostenere e veder riconosciuti, in una causa da esso patrocinata, i principi secondo cui:
– le norme del D.lgs. 6/9/2005 n. 206 (Codice del consumo), previste per alcune categorie di contratti, si applicano anche a tutti gli altri contratti tra consumatore e professionista anche se non espressamente disciplinati dallo stesso Codice;
– il rapporto tra società che gestisce un acquascivolo all’interno di un parco giuochi e utente, mediante il pagamento del biglietto, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale con conseguente applicazione, nelle cause di responsabilità, del foro dell’utente-consumatore
La Suprema Corte di Cassazione, infatti, nella causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori ha accolto il ricorso ed ha affermato che “le specifiche previsioni relative ad alcune categorie di contratti contenute nel codice di consumo rispondono all’esigenza di apprestare una più forte tutela al consumatore in situazioni di particolare debolezza in cui egli si trova nel concludere dati contratti, ma certamente non limitano l’applicabilità della normativa di tutela del consumatore alle sole categorie di contratti previste dal codice del consumo. La disposizione di tutela del consumatore dettata dall’art. 33, comma 2, lett. u), del codice del consumo si applica infatti al contratto tra consumatore e professionista e ad ogni contratto, nessuno escluso, che abbia ad oggetto, per quanto interessa qui, un servizio offerto dal professionista, di cui il consumatore è ammesso a fruire su base contrattuale” (Cass. 26/2/2009 n. 4745).
Il principio, successivamente, è stato confermato da altro giudice di merito nella seguente ulteriore decisione relativa a causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori: Trib. Torre Annunziata, sez. dist. C/Mare di Stabia, 13/2/2013 n. 106.
Leggi sentenza
Trib. Torre Annunziata 4/5/1995 n. 314
Sinistro cagionato da veicolo identificato per perdita di olio: il sinistro cagionato da veicolo identificato per perdita di olio rientra nei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli.
L’avv. Michele Liguori è stato il primo avvocato a sostenere, in una causa da esso patrocinata, che il danno cagionato da un veicolo per perdita di olio – con conseguente imbrattamento della carreggiata resa scivolosa e causazione dell’incidente – rientra nell’ampio concetto di circolazione e, quindi, nel danno cagionato dalla circolazione dei veicoli e, pertanto, deve essere risarcito dall’impresa di assicurazione obbligatoria della R.C.A..
Il Tribunale di Torre Annunziata, infatti, nella causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori ha accolto la domanda ed ha affermato che il danno cagionato da veicolo per perdita di olio rientra nell’ampio concetto di circolazione e, pertanto, deve essere risarcito dall’impresa di assicurazione obbligatoria della RCA (Trib. Torre Annunziata 4/5/1995 n. 314).
Il principio, successivamente, è stato confermato nelle seguenti ulteriori decisioni relative a cause patrocinate dall’avv. Michele Liguori in fattispecie analoghe di sinistri cagionati da veicoli non identificati per perdita di olio che devono essere risarciti dall’impresa designata:
– Trib. Napoli 12/1/2016 n. 275;
– Trib. Napoli 25/3/2015 n. 4511;
– Trib. Napoli 20/7/2009 n. 10325;
– Trib. Torre Annunziata 13/2/2003 n. 242;
– Trib. Torre Annunziata 9/11/1999 n. 1375, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 2000, 792.
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