
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 12/4/2023 n. 1657: responsabilità da cose in custodia.
Raddoppiato circa, in Appello, l’importo risarcitorio liquidato alla danneggiata in primo grado.
La lesa ha inizialmente convenuto in giudizio il titolare di un esercizio commerciale per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della caduta occorsale mentre si accingeva ad uscire dal negozio, allorchè scivolava e cadeva al suolo a causa del pavimento completamente bagnato (in quanto era stato lavato con acqua e sapone, non era stato asciugato e la scivolosità del pavimento non era percepibile).
L’impresa di assicurazione dell’esercente, evocata da quest’ultimo al fine di manlevarlo dagli obblighi risarcitori, era stata con lui condannata in solido in primo grado.
Tale impresa di assicurazione ha proposto appello contestando la condanna subita in primo grado.
La danneggiata proponeva a sua volta appello incidentale avverso la sentenza di primo grado lamentando la riduttiva quantificazione del danno alla salute.
La Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della compagnia assicurativa;
– condanna la compagnia assicurativa al risarcimento dei maggiori danni subiti dalla lesa a causa dell’illecito;
– liquida in favore della danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale mediante il criterio correttivo del danno differenziale.