
Transazione del 6/11/2020: responsabilità dell’automobilista.
Tamponamento provocato dall’automobilista per la mancata concessione della precedenza e per la repentina immissione nella corsia di marcia già percorsa dal motoveicolo che lo precedeva.
Il conducente del motoveicolo, vittima dell’incidente, riporta multiple fratture costali nonché frattura del piatto tibiale con necessità di intervento chirurgico di riduzione.
L’impresa di assicurazione accoglie le richieste del danneggiato, riconosce la responsabilità del proprio assicurato e liquida alla vittima, in via stragiudiziale, il danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale e della maggiorazione a titolo di personalizzazione del danno alla salute) mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2021, applicando l’aumento massimo a titolo di personalizzazione per la peculiare incidenza delle menomazioni sulla cenestesi lavorativa.