Responsabilità medica e sanitaria: la responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria nei confronti del paziente è contrattuale
L’avv. Michele Liguori è stato uno dei primi avvocati a sostenere – nel corso del convegno “Dalle intuizioni del Gentile alle attuali prospettazioni. Per una corretta liquidazione del danno alla persona: forme di inquinamento e rimedi” tenutosi il 20/11/1998 all’Hotel Villa Michelangelo, in Arcugnano (Vicenza) – la necessità di un cambiamento giurisprudenziale in ordine alla responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria nei confronti del paziente che da extracontrattuale (com’era pacificamente e senza incertezze fino a quel momento) doveva essere qualificata come contrattuale, con conseguente facilitazioni probatorie per il paziente danneggiato e più lungo termine di prescrizione del diritto al risarcimento.
La Suprema Corte di Cassazione soltanto alcuni mesi dopo tale convegno ha mutato completamente il suo orientamento in ordine a tale responsabilità ed ha affermato per la prima volta che “il rapporto tra paziente e medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria trova la sua fonte in un c.detto “rapporto contrattuale di fatto”, in virtù del mero “contatto sociale” stabilitosi tra essi connotato dall’affidamento che il paziente pone nel medico, esercente una professione protetta; tale contatto sociale tra medico e paziente surroga, pertanto, la consensualità tipica dell’accordo negoziale ed è fonte di un vincolo contrattuale in tutto equivalente a quello nascente da un contratto di prestazione d’opera” (Cass. 22/1/1999 n. 589).
Il principio, successivamente, è stato confermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Sez. Un. 11/1/2008 n. 577 e succ. conformi; Sez. Un. 11/11/2008 n. 26972 e succ. conformi).