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  • Archivio categoria"Veicolo non identificato"

Categoria: Veicolo non identificato

Trib. Napoli 12/1/16 n. 275

martedì, 12 Gennaio 2016 da Studio Legale Liguori & Liguori

Sinistro cagionato da veicolo non identificato per perdita di olio: risarcimento del danno di € 42.891,42 per una I.P. del 10%.

E’ responsabile l’automobilista anche non identificato che per la perdita di olio dal veicolo imbratta la carreggiata, la rende scivolosa e provoca l’incidente.

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App. Napoli 17/12/2014 n. 5018

mercoledì, 17 Dicembre 2014 da Studio Legale Liguori & Liguori

Danni al trasportato: risarcimento del danno di € 49.536,77 per una I.P. del 6,5% con personalizzazione del risarcimento.

In caso di scontro tra due veicoli (anche se uno di essi non viene identificato) e concorso colposo dei due conducenti il trasportato ha diritto ad ottenere l’integrale risarcimento.

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  • Pubblicato il Danni al trasportato, Micropermanenti, News Legali, Personalizzazione del risarcimento, Risarcimento danni, Sinistro stradale, Veicolo non identificato
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Trib. Napoli 30/5/2008 n. 6364

venerdì, 30 Maggio 2008 da Studio Legale Liguori & Liguori

Assicurazione obbligatoria della RCA, Codice delle Assicurazioni, sinistro cagionato da veicolo non identificato e proponibilità della domanda: in tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa designata per danni cagionasti da veicolo non identificato per la proponibilità della domanda non si applicano le norme di cui agli artt. 145 e 148 bensì quella di cui all’art. 287, 1° comma, D.lgs. 7/9/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private)

L’avv. Michele Liguori è stato uno dei primi avvocati a sostenere e veder riconosciuto, in una causa da esso patrocinata, il principio secondo cui in tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa designata per danni cagionati da veicolo non identificato ai fini della proponibilità della domanda non si applicano le norme di cui agli artt. 145 e 148 (previste per le diverse ipotesi di danni cagionati da veicoli identificati) bensì quella di cui all’art. 287, 1° comma, D.lgs. 7/9/2005 n. 209 (Trib. Napoli 30/5/2008 n. 6364).

Il principio, successivamente, è stato confermato da altri giudici di merito nelle seguenti ulteriori decisioni relative a cause patrocinate dall’avv. Michele Liguori:
– Trib. Napoli 20/4/2015 n. 6819;
– Trib. Napoli 25/3/2015 n. 4511;
– Giud. pace Napoli 26/5/2014 n. 19294, in www.unarca.it;
– Trib. Napoli 7/6/2013 n. 8656;
– Trib. Napoli 9/6/2008 n. 6760;
– Trib. Napoli 29/5/2008 n. 6284.

La Suprema Corte di Cassazione, su tale punto, non si è ancora pronunciata.

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Trib. Napoli 18/5/1988 n. 6716

mercoledì, 18 Maggio 1988 da Studio Legale Liguori & Liguori

Assicurazione obbligatoria della RCA., danno cagionato da veicolo non identificato e massimale applicabile: il danno cagionato da veicolo non identificato va risarcito dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada nei limiti del massimale di volta in volta adeguato dai singoli D.P.R. che si sono succeduti nel tempo sin dal 12/8/1977 e previsti come limiti minimi per l’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore.

L’avv. Michele Liguori è stato il primo avvocato a sostenere ed ottenere, in una causa da esso patrocinata, che in caso di danno cagionato da veicolo non identificato il Fondo di Garanzia Vittime della Strada deve risarcire il danneggiato non nei limiti del massimale di quindici milioni di lire per persona e venticinque milioni per sinistro previsto dall’art. 21 L. 24/12/1969 n. 990, bensì in quelli più elevati previsti come limiti minimi per l’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore dai vari D.P.R. che si sono succeduti nel tempo sin dal 12/8/1977.

Il Tribunale di Napoli, infatti, nella causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori ha accolto la domanda ed ha affermato che “il limite di quindici milioni per persona e venticinque milioni per sinistro previsto nell’art. 14 d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 per l’intervento del fondo di garanzia per le vittime della strada deve ritenersi abbattuto e sostituito con quello di volta in volta adeguato dai singoli d.P.R. che si sono succeduti nel tempo sin dal 12 agosto 1977, di guisa che deve ritenersi operante anche per il fondo il massimale di legge dell’assicurazione obbligatoria vigente al momento del sinistro, ipotizzato dall’art. 19 lett. a) legge n. 990 del 1969” (Trib. Napoli 18/5/1988 n. 6716, in Arch. giur. circol. e sinistri 1989, 789).

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