Terzo trasportato e tamponamento provocato da veicolo non identificato
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 13/1/2023 n. 174: riformata la decisione di primo grado che aveva ritenuto inammissibile l’azione ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 esperita dal danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava in qualità di trasportato.
L’incidente avveniva tra un veicolo (rimasto non identificato) che tamponava da tergo il motociclo su cui viaggiava la danneggiata in qualità di passeggera.
La difesa della danneggiata ha evidenziato che la Corte Costituzionale ha chiarito che le norme contenute negli gli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150, D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), lette congiuntamente agli artt. 1917, 2043 e 2054 c.c., non precludono la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle stesse, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo vettore, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso.
Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile l’azione ex art. 141 CdA nell’ipotesi in cui uno dei due veicoli coinvolti non risulti identificato.
La Corte di Appello ha invece condiviso le tesi della difesa della danneggiata (divenute oramai pacifiche all’indomani dell’intervento delle Sezioni Unite del 30/11/2022, n. 35318), seppur già espresse da precedenti orientamenti secondo cui, in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, ed alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato.
Inoltre, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, in tema di risarcimento del danno da incidente stradale ed alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se l’incidente sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato.
Anche in questa ipotesi ricorre, infatti, quella duplicità degli enti assicurativi (quello del vettore e quello designato dal F.G.V.S.) che consente l’operatività del meccanismo di anticipazione/rivalsa delineato dall’art. 141 cod. ass. e, con esso, la possibilità di riconoscere tutela rafforzata al trasportato danneggiato.
La Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione;
– ritiene applicabile la tutela privilegiata riconosciuta dall’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al trasportato anche se il sinistro sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato;
– condanna l’impresa di assicurazione al pagamento in favore della danneggiata di tutti i danni subiti.
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Terzo trasportato e macchia d’olio provocata da veicolo non identificato.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 6/2/2023 n. 1310: riformata la decisione di primo grado che aveva rigettato l’azione ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 esperita dalla danneggiata nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava in qualità di trasportata.
Il Tribunale ha riformato la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui quest’ultimo aveva fatto coincidere il caso fortuito con l’assenza di colpa del conducente del veicolo vettore.
L’incidente vedeva protagonisti due veicoli: uno rimasto non identificato, che ha provocato la presenza dell’olio sul manto stradale, e un motociclo su cui viaggiava, come trasportata, la danneggiata.
La difesa della danneggiata, con riguardo ai presupposti applicativi dell’art. 141 del codice delle assicurazioni, ha evidenziato che le incertezze interpretative della norma sono state di recente superate dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 35318 del 30/11/2022 la quale, richiamando anche altri precedenti del giudice di legittimità, ha stabilito che:
a) per l’applicabilità dell’art. 141 non è necessario che vi sia uno scontro materiale tra veicoli, ma è sufficiente che almeno due di essi siano coinvolti nel sinistro, come può accadere, ad esempio, nel caso di condotta irregolare di un mezzo (che, ad esempio, tagli la strada o si immetta contromano) che costringa il conducente di un altro mezzo ad una manovra di emergenza da cui derivi un danno ai passeggeri;
b) la norma si applica anche laddove l’altro veicolo non sia identificato o sia privo di copertura assicurativa;
c) come emerge dalla formulazione letterale della norma, l’azione ex art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005 prescinde dall’accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro, sicché il “caso fortuito” presente nell’incipit della disposizione è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli;
d) l’azione in esame non introduce un giudizio sulla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (essendo configurabile tale esito solo nel caso in cui l’impresa di assicurazione del responsabile civile, intervenendo nel giudizio, estrometta l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato);
e) ammettere che l’accertamento possa riguardare anche l’assenza di responsabilità del vettore significherebbe limitare l’azione del trasportato ai soli casi di responsabilità esclusiva o concorrente del vettore con la conseguenza che l’art. 141 nulla aggiungerebbe alla comune azione ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, art. 2055 c.c., e art. 144 cod. assicurazioni.
Alla luce di tali principi, è dunque possibile affermare che, per ottenere il risarcimento del danno, il trasportato-danneggiato deve dimostrare: – il verificarsi dell’incidente e il nesso causale tra quest’ultimo e i danni lamentati; – l’esistenza dei danni; – la sua condizione di trasportato; – il coinvolgimento di almeno due veicoli.
Una volta dimostrate le suddette circostanze, spetta all’assicuratore del vettore dimostrare che il sinistro è stato causato da caso fortuito, ossia da un evento imprevedibile e inevitabile che sia del tutto scollegato dalla circolazione di altro veicolo.
Resta quindi del tutto irrilevante l’assenza di colpa del vettore o di nesso causale tra la sua condotta e i danni lamentati.
Il Tribunale, pertanto, quale Giudice di Appello:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione;
– ritiene che, in base a quanto previsto dall’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), il danneggiato che viaggia quale passeggero su un veicolo ha diritto al risarcimento per il solo fatto che il sinistro abbia visto coinvolti due veicoli, mentre è del tutto irrilevante che i danni non siano imputabili al suo vettore;
– ritiene applicabile la tutela privilegiata riconosciuta dall’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al trasportato;
– condanna l’impresa di assicurazione al pagamento in favore della danneggiata di tutti i danni subiti.
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