Terzo trasportato e tamponamento provocato da veicolo non identificato
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 13/1/2023 n. 174: riformata la decisione di primo grado che aveva ritenuto inammissibile l’azione ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 esperita dal danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava in qualità di trasportato.
L’incidente avveniva tra un veicolo (rimasto non identificato) che tamponava da tergo il motociclo su cui viaggiava la danneggiata in qualità di passeggera.
La difesa della danneggiata ha evidenziato che la Corte Costituzionale ha chiarito che le norme contenute negli gli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150, D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), lette congiuntamente agli artt. 1917, 2043 e 2054 c.c., non precludono la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle stesse, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo vettore, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso.
Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile l’azione ex art. 141 CdA nell’ipotesi in cui uno dei due veicoli coinvolti non risulti identificato.
La Corte di Appello ha invece condiviso le tesi della difesa della danneggiata (divenute oramai pacifiche all’indomani dell’intervento delle Sezioni Unite del 30/11/2022, n. 35318), seppur già espresse da precedenti orientamenti secondo cui, in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, ed alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato.
Inoltre, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, in tema di risarcimento del danno da incidente stradale ed alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se l’incidente sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato.
Anche in questa ipotesi ricorre, infatti, quella duplicità degli enti assicurativi (quello del vettore e quello designato dal F.G.V.S.) che consente l’operatività del meccanismo di anticipazione/rivalsa delineato dall’art. 141 cod. ass. e, con esso, la possibilità di riconoscere tutela rafforzata al trasportato danneggiato.
La Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione;
– ritiene applicabile la tutela privilegiata riconosciuta dall’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al trasportato anche se il sinistro sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato;
– condanna l’impresa di assicurazione al pagamento in favore della danneggiata di tutti i danni subiti.
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Risarcimento di € 52.674,21 per una I.P. del 13% con personalizzazione.
Trib. Napoli 25/10/2021 n. 8727
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione;
– ritiene che l’esclusiva responsabilità del sinistro vada attribuita al conducente del veicolo tamponante, non operando, in ipotesi di collisione con il veicolo che precede, la presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, c.c.;
– condanna l’impresa di assicurazione ed il responsabile civile:
► al pagamento in favore del danneggiato del danno emergente passato e futuro (per le spese di cura sostenute e da sostenersi);
► al pagamento in favore del danneggiato del danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale e dell’aumento in percentuale a titolo di personalizzazione del risarcimento) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano 2021;
► al pagamento dei danni riportati al motoveicolo.
Trib. Napoli 15/2/2019 n. 1765
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 7.066,65, di cui € 4.966,65 per una I.P. del 3% ed € 2.100 per danno al veicolo.
Il Tribunale accoglie l’appello del danneggiato e:
– dichiara la nullità della sentenza di primo grado in quanto redatta e sottoscritta da un giudice diverso da quello innanzi al quale le parti avevano rassegnato le rispettive conclusioni;
– dichiara la legittimazione attiva del danneggiato (denegata dal giudice di primo grado);
– dichiara la legittimazione passiva del responsabile (denegata dal giudice di primo grado);
– dichiara le responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tamponante.
Liquidati anche:
– la parcella stragiudiziale del difensore;
– le spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.
Trib. Napoli 20/2/2018 n. 1771
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 8.467,60 per una I.P. del 5% e danni al veicolo.
E’ responsabile il conducente del veicolo tamponante anche se il veicolo tamponato aveva rallentato per dare la precedenza ad un altro veicolo che proveniva dall’opposto senso di marcia e per iniziare la manovra di svolta a sinistra.
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Trib. Napoli 11/10/2016 n. 11048
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 31.291,27 per una I.P. dell’8,5%.
E’ responsabile il conducente del veicolo tamponante.
Il Tribunale ha liquidato, oltre al danno, anche:
– la parcella stragiudiziale del difensore;
– le spese della consulenza tecnica di parte del medico, redatta ante iudicium.
Trib. Napoli 29/4/2016 n. 5409
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 3.899,50 per una I.P. del 2% e danni al veicolo.
Il Tribunale, accogliendo l’appello dei danneggiati che in primo grado avevano visto rigettare le loro domande, ha ritenuto:
– provato il fatto storico del tamponamento;
– provata l’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tamponante.
Liquidati:
– il danno al veicolo ed il tributo I.V.A. anche se la riparazione non è ancora avvenuta;
– la parcella stragiudiziale del difensore;
– le spese delle consulenze tecniche di parte, del perito e del medico, redatte ante iudicium.