Risarcimento di € 3.626.636,50 per un danno biologico del 91%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 26/6/2018 n. 3165. Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 3.626.636,50, di cui € 3.198.527,06 al macroleso per una I.P. del 91% con personalizzazione del risarcimento, € 215.089,14 al padre ed € 213.020,30 alla madre, importi poi ridotti sia per l’indennità percepita dalla vittima a titolo di accompagnamento, sia per il suo concorso colposo.
La Corte di Appello accoglie i motivi di appello del leso e dei suoi congiunti che avevano visto rigettare in toto le loro domande e liquida:
– il danno non patrimoniale al macroleso;
– il danno emergente passato e futuro al macroleso;
– il danno da lucro cessante passato e futuro al macroleso;
– il danno non patrimoniale (morale) ai congiunti del macroleso per le gravi lesioni da quest’ultimo subite;
– le spese di consulenza tecnica di parte redatte ante iudicium.
La domanda dell’impresa di assicurazione di contenere la limitazione dell’obbligazione debitoria nei limiti del massimale di polizza è un’eccezione in senso improprio con la conseguenza che la questione del limite del massimale può essere rilevata anche d’ufficio dal Giudice.
L’irrituale produzione della polizza di assicurazione preclude:
– alla parte la possibilità di utilizzare il documento come fonte di prova;
– al Giudice di esaminarlo.
- Pubblicato il Appello, Danni ai congiunti della vittima, Danni da macrolesioni, Danno morale, Danno patrimoniale, Macro risarcimento danni, Massimale, Maxi risarcimento danni record, Maxi risarcimento danni record TOP, Personalizzazione del risarcimento, Risarcimento danni, Sinistro stradale, Spese di consulenza tecnica di parte
Trib. Roma 9/3/2021 n. 4121
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 236.013,54 per una I.P. del 30%, di cui € 144.451,68 differenziale rispetto alla rendita INAIL, poi in parte ridotto per il concorso colposo del danneggiato in ordine all’an debeatur.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione;
– disattende le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. in ordine alla valutazione dell’I.P.;
– eleva dal 30% al 35% l’I.P. riconosciuta al danneggiato in considerazione del danno estetico;
– quantifica l’intero danno civile comprensivo del:
► danno non patrimoniale (biologico e morale);
► danno emergente passato per la parcella stragiudiziale del difensore e le spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium;
– ritiene non satisfattiva la rendita corrisposta dall’INAIL al danneggiato;
– liquida al danneggiato il danno differenziale.
App. Napoli 9/3/2021 n. 861
Danni al trasportato: risarcimento del danno di € 18.535,55 per una I.P. dell’8%.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi e l’appello del danneggiato che aveva visto rigettare in toto la sua domanda nel giudizio di primo grado;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione;
– ritiene ammissibile l’azione diretta proposta dal danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione del motoveicolo ospitante, ai sensi dell’art. 141 cod. ass., anche nel caso di sinistro determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non identificato;
– ritiene che la dichiarazione del danneggiato resa ai sanitari del Pronto Soccorso nell’immediatezza del sinistro è un elemento indiziario liberamente valutabile secondo il prudente apprezzamento del giudice, privo di efficacia probatoria esaustiva, posto che la sintetica descrizione dell’evento appare incompleta ed imprecisa e perciò non consente di ravvisare un insanabile contrasto con la dinamica dell’evento dannoso descritta nell’atto introduttivo, come invece ritenuto dal primo giudice;
– ritiene provati, all’esito dell’istruttoria, il trasporto sul motoveicolo, il verificarsi del sinistro, le lesioni subite, le menomazioni residuate ed il nesso causale tra evento e danno;
– liquida al danneggiato tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali.
Trib. Torre Annunziata 18/1/2021 n. 153
Polizza infortuni: risarcimento del danno di € 90.727,20 a fronte di un massimale di € 150.000,00.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato assicurato;
– ritiene inadempiente l’impresa di assicurazione;
– ritiene che l’obbligazione assunta dall’impresa di assicurazione contro i danni è un debito di valore e, di conseguenza, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria;
– liquida:
► la sorte capitale;
► la rivalutazione monetaria del credito dal giorno del sinistro;
► il danno da ritardo su tutte le somme via via rivalutate dal giorno del sinistro;
► le spese di consulenza tecnica di parte.
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App. Napoli 24/9/2020 n. 3234
Responsabilità del chirurgo e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 37.207,37 per una I.P. iatrogena differenziale del 5%.
Paziente affetta da coxoartrosi sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi totale dell’anca sinistra.
La Corte di Appello:
– accoglie il motivo di appello dell’impresa di assicurazione (proposto nei confronti della struttura sanitaria-assicurata) e:
► dichiara la validità della clausola claims made contenuta nella polizza di assicurazione della R.C. professionale;
► rigetta la domanda di manleva proposta dalla struttura sanitaria-assicurata;
– accoglie le tesi della danneggiata e rigetta la domanda dell’impresa di assicurazione di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado;
– accoglie le tesi ed i motivi di appello della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– conferma la responsabilità del chirurgo ortopedico per l’errato intervento di artroprotesi totale dell’anca sinistra;
– liquida alla danneggiata il danno non patrimoniale mediante:
► le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari;
– liquida complessivamente alla danneggiata un importo circa due volte e mezzo maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.
- Pubblicato il Appello, Art. 139 cod. ass., Assicurazione della R.C. professionale, Clausola claims made, Danno iatrogeno differenziale, Malasanità, News Legali, Protesi anca, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità dell’ortopedico, Responsabilità medica e sanitaria, Spese di consulenza tecnica di parte
App. Napoli 6/5/2020 n. 1627
Responsabilità del chirurgo e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 49.167,73 per una I.P. iatrogena differenziale del 6%.
Paziente affetta da frattura del femore sottoposta ad intervento chirurgico di stabilizzazione della frattura femorale.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi ed i motivi di appello della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e dell’impresa di assicurazione;
– conferma la responsabilità del chirurgo ortopedico per l’errato intervento di stabilizzazione della frattura femorale con fili di Kirschner e contenzione con apparecchio gessato che non ha permesso la riduzione della frattura ma solo la stabilizzazione della stessa;
– liquida alla danneggiata il danno non patrimoniale mediante:
► le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari;
– liquida alla danneggiata anche:
► la parcella stragiudiziale del difensore;
► le spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium;
liquida complessivamente alla danneggiata un importo circa tre volte maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.
- Pubblicato il Appello, Art. 139 cod. ass., Danno iatrogeno differenziale, Frattura del femore, Intervento di stabilizzazione della frattura femorale, Malasanità, News Legali, Parcella stragiudiziale del difensore, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità dell’ortopedico, Responsabilità medica e sanitaria, Spese di consulenza tecnica di parte
Trib. Napoli 2/3/2020
Responsabilità della struttura sanitaria e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 63.480,58 per una I.P. iatrogena dell’8%.
Paziente affetta da lombosciatalgia e radicolopatia per spondilosi L4 – L5 con iperplasia e sclerosi dei processi articolari, sottoposta ad un non indicato intervento chirurgico di erniectomia e fissazione elastica.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e del chirurgo ortopedico;
– ritiene provato il nesso causale tra intervento chirurgico, la provocata flavectomia allargata e foraminotomia e le successive menomazioni;
– ritiene provata la responsabilità dell’ortopedico in quanto:
► effettuava un’errata diagnosi di ernia discale con conflitto disco radicolare;
► proponeva l’asportazione chirurgica di un’ernia inesistente;
► eseguiva l’intervento chirurgico in un tratto della colonna vertebrale (L2-L3 e L3-L4) diverso da quello affetto da degenerazione artrosica e anterolisi (L4-L5);
► posizionava i dispositivi metallici intraspinosi in L2-L3 e L3-L4 e, cioè, in tratto della colonna vertebrale diverso da quello affetto da degenerazione artrosica e anterolisi poiché non si avvaleva di sistemi di puntamento radiografici intraoperatori;
► refertava falsamente, nella cartella operatoria, l’apposizione dei dispositivi metallici intraspinosi come apposti in L3-L4 e L4-L5 quando, invece, erano stati apposti in L2-L3 e L3-L4;
– riconosce la lesione del diritto all’autodeterminazione della danneggiata in relazione alla viziata informazione fornita dal chirurgo rispetto alla non inidoneità dell’intervento a migliorare la patologia da cui era affetta;
– liquida alla danneggiata, in aggiunta al risarcimento del danno all’integrità psicofisica, anche il risarcimento derivante dalla lesione del diritto all’autodeterminazione.
- Pubblicato il Consenso informato, Danno iatrogeno differenziale, Ernia del disco, Erniectomia, Instabilità vertebrale, Intervento chirurgico inidoneo, Intervento chirurgico non indicato, Lesione del diritto all’autodeterminazione, Lombosciatalgia, Macro risarcimento danni, Malasanità, Micropermanenti, News Legali, Prescrizione, Radicolopatia, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità dell’ortopedico, Responsabilità medica e sanitaria, Spese di consulenza tecnica di parte, Spondilosi
Trib. Napoli 2/3/2020
Responsabilità della struttura sanitaria e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 61.875,88 per una I.P. iatrogena del 10%.
Paziente affetta da frattura scomposta pluriframmentaria del trochite e del collo chirurgico dell’omero destro, trattata con inadeguata riduzione incruenta e stabilizzazione di Desault molle.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene provato il nesso causale tra inadeguata manovra di stabilizzazione, alterazione della morfologia del trochite e consolidamento della frattura in posizione viziata;
– ritiene provata la responsabilità dell’ortopedico in quanto:
► ometteva di effettuare un esame TC che avrebbe consentito di accertare la reale entità della lesione e di programmare quindi il più idoneo trattamento chirurgico di sostituzione protesica della spalla;
► non praticava alcun controllo radiografico in costanza di ricovero al fine di accertare la posizione dei frammenti della frattura;
► non eseguiva l’intervento chirurgico di sostituzione protesica della spalla né, quantomeno, un intervento chirurgico di osteosintesi;
► eseguiva un’errata ed inadeguata manovra di stabilizzazione con Desault molle che, nel caso in esame, non era indicata vista la gravità del caso clinico;
► provocava il consolidamento della frattura in posizione viziata e, cioè, con la testa omerale abbassata e non congruente con la glena omerale, alterando la morfologia del trochite;
– ritiene che il grado di sofferenza alla quale è stata sottoposta la danneggiata nella vicenda clinica in oggetto sia da considerarsi di intensità medio-alta;
– liquida alla danneggiata i danni tutti subiti.
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Trib. Napoli 24/1/2020 n. 852
Responsabilità del radiologo e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 27.570,19 per una I.P. iatrogena differenziale del 5%.
Paziente affetto da frattura clavicolare e lussazione sterno-clavicolare.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– rigetta l’eccezione di prescrizione del diritto;
– ritiene provato il nesso causale tra trattamento sanitario, peggioramento dello stato di salute del danneggiato e menomazioni residuate;
– ritiene provata la responsabilità del radiologo e dell’ortopedico per:
► aver confuso la frattura clavicolare in atto con la frattura del margine destro del manubrio sternale;
► non essersi accorti della lussazione sterno-clavicolare;
► non aver sottoposto il danneggiato alle adeguate e necessarie cure del caso;
► non aver trattato, in modo particolare, la lussazione sterno-clavicolare mediante presidio di ortesi ad “otto”;
– liquida al danneggiato:
► il danno non patrimoniale mediante il criterio del danno differenziale;
► la parcella stragiudiziale del difensore;
► le spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.
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Trib. Torre Annunziata 21/11/2019 n. 2545
Insidia e trabocchetto: risarcimento del danno di € 32.680,53 per una I.P. dell’8,5%.
Il Tribunale accoglie le tesi della danneggiata, rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione della R.C. dell’esercizio pubblico e:
– ritiene che l’esercizio pubblico è responsabile quale custode, ex art. 2051 c.c., della caduta della cliente sul pavimento bagnato per lavori di pulizia in quanto la sussistenza della pavimentazione bagnata, cui è seguita la rovinosa caduta, costituisce per la cliente un’insidia imprevista ed imprevedibile, non tempestivamente segnalata;
– liquida alla danneggiata:
► il danno non patrimoniale (biologico e morale);
► le spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium;
– accoglie la domanda di manleva spiegata dal responsabile civile e condanna l’impresa di assicurazione:
► al pagamento in via diretta in favore della danneggiata di tutte le somme liquidate per danno e spese di lite, ex art. 1917, 2° comma, c.p.c.;
► al pagamento in favore dell’assicurato-responsabile delle spese di lite di resistenza, ex art. 1917, 3° comma, c.p.c..