Risarcimento di € 1.624.683,09 per la morte del congiunto.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Santa Maria Capua Vetere 23/4/2020 n. 967. Responsabilità della struttura sanitaria e morte del paziente: risarcimento del danno di € 1.624.683,09, di cui € 726.006,98 ai due figli, € 102.110,68 alla madre ed € 898.574,00 agli otto germani non conviventi della vittima di anni 57.
Paziente affetto da patologie multi organiche pregresse (paziente in cardiopatia ipertensiva e in terapia psichica massiva).
Il Tribunale:
– accoglie le tesi degli eredi e congiunti della vittima;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene provato il nesso concausale tra trattamento sanitario, complicanze manifestatesi nel periodo di degenza e decesso del paziente;
– ritiene provata la perdita di chance di sopravvivenza nella misura del 40% rispetto all’evento morte;
– ritiene provata la responsabilità dei sanitari per carenza assistenziale sorretta da negligenza o quantomeno imprudenza per aver:
► ritardato l’inizio della terapia;
► ritardato il trasferimento del paziente in rianimazione;
► dimesso il paziente al primo ricovero senza effettuare alcun approfondimento clinico (radiografie, emogasanalisi, ecc.);
– liquida:
► il danno da perdita del rapporto parentele;
► il danno morale;
► il danno da perdita di chance;
► il danno non patrimoniale terminale sofferto dal de cuius in vita;
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Risarcimento di € 1.279.527,88 per la morte del congiunto.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 27/12/2018 n. 11130. Sinistro mortale: risarcimento del danno di € 1.279.527,88, di cui € 714.691,24 ai due genitori ed € 564.836,64 ai tre germani unilaterali della vittima.
La cessione del credito di un danneggiato in favore di un altro danneggiato è perfettamente valida ai sensi dell’art. 1260, 1° comma, c.c..
L’omesso utilizzo della cintura di sicurezza da parte del trasportato è irrilevante laddove il danneggiante o la sua impresa di assicurazione non alleghino e provino che il corretto utilizzo dei sistemi di ritenzione avrebbe ridotto o eliso il danno.
Il trasporto anomalo di un numero superiore di persone all’interno del veicolo è irrilevante laddove il danneggiante o la sua impresa di assicurazione non alleghino e provino che tale circostanza abbia aggravato o provocato il danno.
Liquidato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Roma.
Risarcimento di € 764.050,00 per la morte del congiunto, poi ridotto ad € 384.050 per il concorso colposo del defunto in ordine all’an debeatur.
Trib. Santa Maria Capua Vetere 17/5/2022 n. 1823: incidente mortale cagionato da veicolo non identificato.
Collisione autostradale avvenuta tra il motociclista (purtroppo deceduto sul colpo) ed un autoveicolo rimasto non identificato
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei familiari superstiti, danneggiati dalla morte del congiunto;
– rigetta le tesi della compagnia assicurativa;
– liquida ai familiari superstiti (genitori, fratello e nipote minorenne del centauro):
► il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2021;
► il danno emergente passato per le spese funeratizie sostenute;
► il danno emergente passato per i danni al motociclo.
Risarcimento di € 650.895,74 per la morte del figlio neonato.
Trib. Napoli 28/10/2021 n. 12870
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei genitori danneggiati;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene utilizzabile, a fondamento della decisione, la C.T.U. espletata in altro giudizio tra le stesse parti;
– ritiene che, quando l’illecito possa configurarsi come reato e per tale reato sia stabilita una prescrizione più lunga, al diritto al risarcimento si applichi il termine di prescrizione più lungo, ex art. 2974 c.c.;
– liquida ai genitori superstiti:
► il danno biologico, iure hereditatis, patìto dal neonato de cuius durante il periodo di sopravvivenza;
► danno non patrimoniale, iure proprio, per il decesso del congiunto sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2021;
► il danno emergente passato per le spese funeratizie sostenute;
► il danno emergente passato per le spese stragiudiziali.
Trib. Benevento 5/7/2021 n. 1800
Responsabilità per omessa cura dell’infezione e decesso della paziente:
Risarcimento del danno di € 195.156,25 per una perdita di chance di maggior sopravvivenza del 30%.
Paziente affetta da versamento polmonare ed altre comorbilità invalidanti (diabete mellito tipo 2 con nefropatia, cardiopatia valvolare, steno-insufficienza mitro-aortica-ischemica con fibrillazione atriale permanente, ipotiroidismo, allergia al mdc, alle penicilline, alla claritromicina e alla levofloxacina), incautamente dimessa con inadeguata terapia antibiotica.
È responsabile il personale sanitario per:
– l’omessa toracocentesi, fondamentale per indirizzare la diagnosi differenziale ed avviare la terapia antibiotica più appropriata;
– l’errato timing di esecuzione degli esami colturali;
– la conseguente errata scelta della terapia antibiotica, che ha provocato l’aggravamento dello stato settico già in atto ed ha avuto un ruolo concausale nel determinismo del decesso della paziente, privandola di concrete chance di sopravvivere.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei danneggiati;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– afferma che le pur gravi patologie preesistenti non interrompono il nesso causale tra condotte censurabili dei medici ed evento mortale;
– afferma che le gravi comorbilità pregresse incidono solo sul quantum risarcitorio relativo alla perdita di chance, non anche sull’an debeatur;
– riconosce l’autonomia del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione rispetto al danno da lesione del bene salute;
– riconosce il danno da lucida agonia della de cuius in prossimità della morte;
– riconosce il diritto al risarcimento anche alla nipote ex filio della paziente, ancorchè soggetto non considerato dalle Tabelle di Milano.
Liquidati agli eredi (figli) ed alla nipotina della de cuius:
– il danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale;
– il danno da lesione del diritto ad una compiuta informativa, iure hereditatis, quantificato in € 33.000 (sulla scorta della fascia di eccezionale entità di cui alle nuove Tabelle di Milano 2021);
– il danno morale catastrofale, iure hereditatis, quantificato in € 30.000 alla stregua delle Tabelle di Milano;
– il danno emergente passato per le spese di assistenza sostenute dai familiari della de cuius durante il suo ricovero, le spese funeratizie ed il compenso dovuto al consulente di parte;
– il danno emergente passato per la parcella stragiudiziale dei difensori.
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Trib. Roma 21/6/2021 n. 10813
Infortunio mortale sul lavoro: risarcimento del danno di € 334.241,51 al padre della vittima.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi del datore di lavoro e del direttore dei lavori;
– ritiene che l’accertamento della penale responsabilità del direttore dei lavori per la morte del lavoratore caduto da un impalcatura e la sua condanna generica, in solido con il datore di lavoro responsabile civile, al risarcimento in favore delle costituite parti civili è vincolante per il giudice civile anche se successivamente il reato è stato dichiarato prescritto;
– ritiene che non sussiste il concorso colposo del lavoratore in quanto il suo comportamento colposo, ancorché autonomamente intrapreso, non è tale da integrare gli estremi del rischio elettivo e degrada a mera occasione del sinistro;
– ritiene insufficiente l’importo di € 75.000,00 liquidato in sede penale a titolo di provvisionale e pagato dal datore di lavoro responsabile civile;
– liquida:
► il danno da perdita del rapporto parentale sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Roma;
► il danno emergente passato per la parcella stragiudiziale del difensore.
App. Napoli 30/3/2021 n. 1236
Sinistro mortale: risarcimento del danno di € 124.989,56 ai quattro germani non conviventi della vittima.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi e l’appello dei danneggiati che avevano visto rigettare in toto la loro domanda nel giudizio di primo grado;
– rigetta le eccezioni preliminari sollevate dall’impresa di assicurazione di improponibilità della domanda e prescrizione del diritto per mancata proposizione di appello incidentale;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione;
– ritiene provati, all’esito dell’istruttoria, il trasporto sul motoveicolo, il verificarsi del sinistro, la responsabilità del vettore che ha invaso la semicarreggiata opposta, le lesioni subite dal trasportato ed il suo successivo decesso;
– rigetta l’eccezione sollevata dall’impresa di assicurazione di concorso colposo della vittima per omesso utilizzo del casco protettivo per mancata prova che l’utilizzo del predetto casco avrebbe scongiurato il decesso della vittima;
– ritiene irrilevante, in relazione alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del germano, la mancanza di convivenza con il congiunto defunto;
– liquida ai danneggiati il danno non patrimoniale per la perdita del germano sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano.
App. Napoli 8/1/2021 n. 17
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso e morte del paziente: risarcimento del danno di € 723.895,35 alla moglie della vittima con personalizzazione del risarcimento.
La Corte di Appello:
– conferma la liquidazione di € 358.684,90 per:
► danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
► danno emergente per spese funerarie;
► danno non patrimoniale terminale per tre giorni di sopravvivenza della vittima;
– ridetermina il danno da lucro cessante, passato e futuro, per i perduti contributi da parte del congiunto;
– liquida per tale danno da lucro cessante, passato e futuro, € 365.210,45.
Trib. Napoli 5/1/2021 n. 30
Sinistro mortale cagionato da veicolo non assicurato: risarcimento del danno di € 2.163.381,64, di cui € 901.411,55 ai due genitori morti pochi anni dopo ed € 1.261.970,09 ai quattro germani della vittima, poi ridotti del 30% per il concorso colposo della vittima e del terzo.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei danneggiati;
– rigetta le tesi dell’impresa designata;
– ritiene che l’impresa designata deve risarcire i danneggiati, eredi del trasportato morto nell’incidente, anche se il conducente del veicolo ospitante responsabile dell’evento guida senza patente ed il veicolo ospitante è privo di assicurazione della RCA obbligatoria.
App. Napoli 16/10/2020 n. 3532
Responsabilità della struttura sanitaria e morte del paziente: risarcimento del danno di € 360.336,50 alla moglie convivente della vittima di anni 69.
Paziente ricoverato con diagnosi di ingresso “cefalea nucale, profusa sudorazione”, morto nel corso del ricovero.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi e l’appello della danneggiata che aveva visto rigettare in toto la sua domanda nel giudizio di primo grado;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene applicabile il principio di non contestazione;
– ritiene erronea l’attribuzione di rilevanza alla circostanza che gli errori, le omissioni e le inadempienze accertate in sede processuale siano differenti da quelle allegate in fatto dall’attrice nell’atto di citazione in quanto non può onerarsi la parte attrice di individuare la specifica condotta omessa o lo specifico errore determinante l’evento di danno, dovendo ritenersi sufficiente l’individuazione della prestazione ritenuta mal adempiuta ed il nesso causale rispetto al pregiudizio lamentato;
– ritiene erronea la ritenuta cristallizzazione del thema decidendum in base alle allegazioni perfezionate nell’atto di citazione in quanto nel settore della responsabilità sanitaria non può pretendersi a carico della parte attrice una già precisa identificazione e fissazione delle peculiari omissioni ed errori medici cui ricondurre il verificarsi del danno, i quali, viceversa, potranno più chiaramente emergere solo all’esito del completamento dell’istruttoria e dell’intervento di un parere di un soggetto perito, padrone delle conoscenze imprescindibili e necessarie per orientarsi in una materia connotata da un così alto tasso tecnico-scientifico.
– ritiene provato in base al criterio probabilistico il nesso causale tra trattamento sanitario, peggioramento dello stato di salute e decesso del paziente;
– ritiene provato l’inadempimento qualificato dei sanitari per non aver adeguatamente valutato un attacco ischemico transitorio (TIA) ricorso alcune ore prima del ricovero e nel non essersi attivati opportunamente in senso diagnostico e, soprattutto, farmacologico preventivo nei confronti di una sua recidiva ictale;
– liquida:
► il danno non patrimoniale terminale sofferto dal de cuius in vita (sia il danno biologico terminale sia il danno da perdita delle chance di sopravvivenza);
► il danno da lucro cessante, passato e futuro;
► il danno emergente passato per spese funeratizie;
► il danno da perdita del rapporto parentale.
- Pubblicato il Appello, Carenza assistenziale, Danni da morte, Danno da perdita di chance, Danno da perdita di chance di sopravvivenza, Danno non patrimoniale da perdita di chance di sopravvivenza, Danno non patrimoniale terminale, Macro risarcimento danni, Malasanità, Maxi risarcimento danni record, News Legali, Responsabilità medica e sanitaria, Sinistro mortale