Risarcimento di € 261.089,73 per la perdita del padre.
Trib. Napoli 1/8/2021 n. 10008. Responsabilità del chirurgo e decesso del paziente: risarcimento del danno di € 261.089,73 per la perdita del padre.
Paziente sottoposto ad intervento chirurgico di bypass aorto-bifemorale a destra (per occlusione aortica iuxtarenale), durante il quale subìva la perforazione iatrogena del sigma con conseguente peritonite stercoracea. Il paziente veniva poi sottoposto ad un tardivo intervento chirurgico riparatore di relaparotomia xifo-pubica con resezione sec. Hartmann e confezionamento di colostomia sul discendente; rivelatisi inutili i tardivi tentativi di salvarlo dalla grave infezione provocata dai medici, il paziente decedeva per grave setticemia da contagio ematico di Enterococcus Faecium e per pneumopatia da Acinobacter Baumannii dopo un’intensa sofferenza.
È responsabile il personale sanitario per:
– la perforazione iatrogena del retto, dovuta ad imperizia;
– la successiva carenza assistenziale, dovuta a negligenza.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– riconosce il danno da perdita del rapporto parentale subìto dal figlio della vittima;
– riconosce il danno morale da lucida agonia del de cuius per il protrarsi delle sofferenze nelle 48h precedenti alla perdita di coscienza.
Liquidati all’erede (figlio) del de cuius:
– il danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale;
– il danno morale catastrofale, iure hereditatis, per 48 ore di sofferenza terminale del paziente.
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Trib. Benevento 5/7/2021 n. 1800
Responsabilità per omessa cura dell’infezione e decesso della paziente:
Risarcimento del danno di € 195.156,25 per una perdita di chance di maggior sopravvivenza del 30%.
Paziente affetta da versamento polmonare ed altre comorbilità invalidanti (diabete mellito tipo 2 con nefropatia, cardiopatia valvolare, steno-insufficienza mitro-aortica-ischemica con fibrillazione atriale permanente, ipotiroidismo, allergia al mdc, alle penicilline, alla claritromicina e alla levofloxacina), incautamente dimessa con inadeguata terapia antibiotica.
È responsabile il personale sanitario per:
– l’omessa toracocentesi, fondamentale per indirizzare la diagnosi differenziale ed avviare la terapia antibiotica più appropriata;
– l’errato timing di esecuzione degli esami colturali;
– la conseguente errata scelta della terapia antibiotica, che ha provocato l’aggravamento dello stato settico già in atto ed ha avuto un ruolo concausale nel determinismo del decesso della paziente, privandola di concrete chance di sopravvivere.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei danneggiati;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– afferma che le pur gravi patologie preesistenti non interrompono il nesso causale tra condotte censurabili dei medici ed evento mortale;
– afferma che le gravi comorbilità pregresse incidono solo sul quantum risarcitorio relativo alla perdita di chance, non anche sull’an debeatur;
– riconosce l’autonomia del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione rispetto al danno da lesione del bene salute;
– riconosce il danno da lucida agonia della de cuius in prossimità della morte;
– riconosce il diritto al risarcimento anche alla nipote ex filio della paziente, ancorchè soggetto non considerato dalle Tabelle di Milano.
Liquidati agli eredi (figli) ed alla nipotina della de cuius:
– il danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale;
– il danno da lesione del diritto ad una compiuta informativa, iure hereditatis, quantificato in € 33.000 (sulla scorta della fascia di eccezionale entità di cui alle nuove Tabelle di Milano 2021);
– il danno morale catastrofale, iure hereditatis, quantificato in € 30.000 alla stregua delle Tabelle di Milano;
– il danno emergente passato per le spese di assistenza sostenute dai familiari della de cuius durante il suo ricovero, le spese funeratizie ed il compenso dovuto al consulente di parte;
– il danno emergente passato per la parcella stragiudiziale dei difensori.
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