Cass. 11/11/2003 n. 16947
Scuola e danni all’alunno: la responsabilità dell’istituto scolastico, sia privato che statale, nei confronti dell’alunno è contrattuale con conseguente presunzione di responsabilità a carico dell’istituto che, in mancanza di prova liberatoria, deve risarcire i danni che l’alunno procuri a sé stesso durante le ore scolastiche
L’avv. Michele Liguori è stato uno dei primi avvocati a sostenere e veder riconosciuti, in una causa da esso patrocinata, i principi secondo cui:
– l’accoglimento della domanda di iscrizione presso l’istituto scolastico, sia privato che statale e la conseguente ammissione dell’allievo determina l’instaurazione di un vincolo negoziale;
– nell’ambito delle obbligazioni assunte dall’istituto scolastico deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri un danno a sé stesso.
La domanda risarcitoria proposta in tale causa il lontano 16/1/1996 è stata rigettata sia dalla Pretura di Napoli che dal Tribunale di Napoli sull’erronea qualificazione del rapporto tra le parti come extracontrattuale (Trib. Napoli 13/5/2000 n. 6689).
Dopo il rigetto dell’appello l’avv. Michele Liguori è stato uno dei primi avvocati a portare la questione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e ad ottenere la conferma della bontà delle tesi da esso sostenute.
La Suprema Corte di Cassazione, infatti, nella causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori ha accolto il ricorso ed ha affermato che “nel caso del danno procurato a sé stessi dagli allievi di scuole private o pubbliche, per i gestori si può certo prospettare una responsabilità disciplinata dalle norme che regolano la responsabilità da inadempimento delle obbligazioni che nascono da contratto” (Cass. 11/11/2003 n. 16947).
La Suprema Corte di Cassazione, in tale decisione, ha richiamato un suo precedente specifico a Sezioni Unite dell’anno prima (Sez. Un. 27/6/2002 n. 9346) e, cioè, depositato nella pendenza del suddetto ricorso.
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