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  • Archivio categoria"Risoluzione contrattuale"

Categoria: Risoluzione contrattuale

Risarcimento di € 237.709,14 per un danno biologico del 28%.

venerdì, 03 Marzo 2023 da Studio Legale Liguori & Liguori

App. Napoli del 3/3/2023 n. 938: responsabilità del chirurgo.

Paziente affetta da cisti ovarica endometriosica sinistra sottoposta ad intervento chirurgico di isteroscopia.
È responsabile il chirurgo per:
– non aver eseguito un intervento di resezione dell’intera lesione endometriosica ovarica per via laparoscopica, considerata dalla letteratura specialistica chirurgica il “gold standard” per il trattamento dell’endometrioma;
– aver eseguito una non condivisibile aspirazione sotto controllo ecografico della cisti ovarica che ha determinato un’importante reazione infiammatoria prima locale e poi ai circostanti tessuti limitrofi;
– aver provocato la complicanza flogistico-infettiva a carico dell’ovaio di sinistra che ha portato alla necessità di procedere ad un intervento più demolitivo di laparo-isterectomia totale con annessiectomia bilaterale e resezione di un tratto del colon discendente e del sigma.
L’inadempimento del medico e della struttura sanitaria privata porta come corollario la risoluzione del contratto di cura con obbligo restitutorio del compenso percepito per il contratto inadempiuto.

La Corte di Appello:
– Rigetta le tesi degli appellanti (medico e struttura sanitaria);
– Accoglie le tesi della danneggiata;
– Conferma la liquidazione risarcitoria riconosciuta in primo grado;
– Riconosce la liquidazione dei danni successivi alla sentenza di primo grado.

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  • Pubblicato il Consenso informato, Danno iatrogeno differenziale, Danno morale, Danno non patrimoniale, Macro risarcimento danni, Malasanità, Medical malpractice, Medmal, News, Personalizzazione, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità medica e sanitaria, Restituzione del compenso erogato, Risarcimento danni, Risoluzione contrattuale
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Risarcimento di € 42.144,28 per una I.P. iatrogena del 12%.

lunedì, 13 Settembre 2021 da Studio Legale Liguori & Liguori

Trib. Napoli 13/9/2021 n. 7328: responsabilità del chirurgo ortopedico.

Paziente affetto da lombalgia da instabilità vertebrale L3/S1 sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale in L3-S1 mediante applicazione di sistema Dynesys e a successivo intervento chirurgico di rimozione e riposizionamento della vite S1.

Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi del chirurgo e della struttura sanitaria;
– ritiene che il chirurgo è responsabile per il malposizionanemento di una vite del predetto sistema di stabilizzazione, nonostante il controllo amplioscopico intraoperatorio, nel forame sacrale di S1 di destra, che ha determinato lesione delle adiacenti radici nervose destinate alla formazione del nervo sciatico popliteo esterno omolaterale;
– ritiene che la struttura sanitaria è solidalmente responsabile:
– dichiara la risoluzione del contratto di cura tra paziente, chirurgo e struttura sanitaria;
– condanna il chirurgo e la struttura sanitaria:
► al pagamento in favore del danneggiato del danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano con personalizzazione massima;
► alla restituzione in favore del danneggiato del compenso ricevuto per l’intervento rivelatosi mal adempiuto.

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Trib. Napoli 23/4/2021 n. 3851

venerdì, 23 Aprile 2021 da Studio Legale Liguori & Liguori

Responsabilità del chirurgo oculista: risarcimento del danno di € 19.001,75 per una I.P. del 7% con personalizzazione massima.

Paziente (tatuatore) affetto da miopia e sottoposto ad intervento chirurgico correttivo con tecnica laser PRK.
E’ responsabile il chirurgo oculista per l’erronea centratura dell’apparecchio laser che ha provocato:
– la mancata attesa correzione della miopia;
– alterazioni corneali che hanno determinato disagi della qualità della visione.

Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi del chirurgo e dell’impresa di assicurazione;
– dichiara la risoluzione del contratto di cura tra paziente e professionista;
– condanna il professionista alla restituzione del compenso ricevuto dal paziente per l’intervento rivelatosi mal adempiuto.

Liquidati al leso:
– il danno non patrimoniale con personalizzazione massima per l’incidenza sulla cenestesi lavorativa (in quanto tatuatore);
– il danno emergente passato per il compenso erogato al professionista per l’errata prestazione;
– il danno emergente passato per le necessarie spese di cura.

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Trib. Napoli 18/2/2015 n. 2473

mercoledì, 18 Febbraio 2015 da Studio Legale Liguori & Liguori

Contratto riparazione veicoli, inadempimento contrattuale e risoluzione contrattuale: risarcimento del danno di € 71.000,00.

E’ responsabile il carrozziere che non ripara il veicolo a perfetta regola d’arte.

Il contratto di riparazione del veicolo va dichiarato risolto per inadempimento del carrozziere che va condannato a:
– restituire al committente l’intero importo percepito per la riparazione del veicolo;
– pagare al committente la penale pattuita tra le parti.

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