Risarcimento di € 363.292,72 per un danno biologico del 50%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 17/5/2023 n. 6808: responsabilità per omessa diagnosi infettiva di osteomielite e successiva amputazione dell’arto inferiore.
Paziente affetto da una semplice ulcera cutanea al piede sinistro, ricoverato presso la struttura sanitaria ed ivi sottoposto a terapia antibiotica.
Nel corso della degenza, nonostante emergesse la positività ai germi patogeni Stafilococco aureo e E. Faecalis, il paziente non veniva sottoposto ai necessari approfondimenti diagnostici laddove la persistenza di un grave processo infettivo a carico dell’arto inferiore rendeva senz’altro necessaria l’esecuzione di indagini strumentali ulteriori al fine di indagare l’eventuale coinvolgimento dei tessuti molli e, dunque, la presenza o meno di un quadro osteomielitico, il cui rischio di verificazione era altamente probabile, alla luce delle circostanze del caso concreto.
A causa del persistere della condotta omissiva dei medici, l’infezione osteomielitica evolveva in gangrena gassosa dell’arto inferiore sinistro, necessitevole di un intervento urgente “salvavita” di amputazione coscia sinistra.
Sebbene l’inquadramento della patologia sia risultato corretto e il trattamento antibiotico praticato risultasse inizialmente adeguato, la complessiva gestione clinica del paziente non è stata conforme alle linee guida dettate in materia.
Ed, invero, la necessità di un approfondimento diagnostico, nel caso di specie, era resa ancor più evidente:
– dall’alterazione dell’indice ematico del PCR, il cui innalzamento a distanza di una settimana avrebbe dovuto far sospettare la presenza di una osteomielite;
– dalla localizzazione della lesione cutanea – posizionata in corrispondenza di una prominenza ossea – che rendeva altamente probabile un interessamento dei tessuti molli ed ossei sottostanti.
Tale omissione diagnostica ha assunto, alla luce del successivo iter clinico del paziente, rilievo dirimente nella misura in cui, impedendo il tempestivo riscontro di un’estensione del processo infettivo ai tessuti sottostanti, non ha consentito di diagnosticare il quadro osteomielitico insorto e, per l’effetto, di prevenire, mediante l’adozione di un adeguato piano terapeutico, la progressiva e nefasta evoluzione clinica manifestatasi successivamente, rappresentata dall’insorgenza di una gangrena gassosa dell’arto e la conseguente necessaria amputazione del medesimo.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e dell’impresa di assicurazione intervenuta;
– disattende parzialmente la C.T.U. medico-legale, accogliendo l’impugnativa formulata dal danneggiato in merito alla paventata incidenza concausale attribuita alla sua condotta successiva alle dimissioni (definita “inerte” e “negligente” dal C.T.U.);
– liquida al danneggiato:
► il danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute (comprensivo del danno alla vita di relazione e del danno morale/da sofferenza interiore) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano;
► il danno emergente passato per le spese sostenute.
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Simulazione contrattuale: nullità dell’accordo, ripetizione dell’indebito e disciplina restitutoria nell’arricchimento senza causa
16/5/2023: Articolo dell’avv. Vincenzo Liguori al seguente link: https://ridare.it/articoli/quesiti-operativi/simulazione-contrattuale-nullit-dellaccordo-ripetizione-dellindebito-e
Danno permanente futuro, criteri di accertamento e quantificazione: anticipata capitalizzazione o rendita?
21/4/2023: Articolo dell’avv. Vincenzo Liguori al seguente link: https://ridare.it/articoli/quesiti-operativi/danno-permanente-futuro-criteri-di-accertamento-e-quantificazione
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Risarcimento di € 3.770.141,00 per un danno biologico del 70%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 8/4/2019 n. 3740 Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 3.770.141,00 di cui € 2.966.199,00 al macroleso per una I.P. iatrogena del 70% con personalizzazione del risarcimento, € 268.498,00 al padre, € 277.450,00 alla madre, € 128.997,00 al germano ed € 128.997,00 alla germana.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.
L’art. 7 Legge Gelli-Bianco – che al comma 3 ha previsto che l’esercente la professione sanitaria che presti la propria opera all’interno di una struttura sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. – non è retroattivo.
Paziente III gravida, III para, alla 32^ settimana + 4 giorni di gestazione, ricoverata per rottura delle acque in pretermine con feto in presentazione cefalica.
E’ responsabile il ginecologo che – seppur pratica alla partoriente la visita ginecologica e le somministra una fiala di Bentelan e vasosuprina al fine di posticipare il parto per il tempo necessario a instaurare una terapia per la profilassi delle complicanze più temute nel neonato pretermine – non applica il menagement previsto dalle linee guida per la minaccia di parto pretermine con Rottura Prematura delle Membrane che consiste in:
– esame con speculum sterile per la valutazione della cervice uterina ed eventuale perdita di liquido dalla vagina;
– valutazione del Ph vaginale e prelievo colturale del secreto cervico-vaginale (prima e dopo la somministrazione di antibiotico);
– valutazione ecografica per controllare l’epoca gestazionale, identificare la parte presentata e quantificare il volume di liquido amniotico. Profilo biofisico fetale e velocimetria Doppler materno-fetale ogni 47 ore;
– monitoraggio continuo della frequenza cardiaca fetale;
– monitoraggio della gestante per ogni segno di travaglio, infezione o rischio fetale, se l’epoca fetale risulta inferiore alla 34^ settimana e non sussistono altre indicazioni materno-fetali all’espletamento del parto;
– profilassi betametasone (somministrazione da 12 mg/24 ore per 2 giorni) per la maturazione polmonare;
– antibioticoterapia da iniziare entro 24 ore con antibiotico ad ampio spettro;
– accurato colloquio con in genitori in relazione alla scelta della via di espletamento del parto.
Liquidati al leso:
– il danno non patrimoniale;
– il danno patrimoniale da lucro cessante futuro;
– il danno emergente futuro per le necessarie spese di assistenza.
Liquidati ai congiunti del leso (genitori e germani):
– il danno non patrimoniale;
– il danno emergente passato per le spese sanitarie.
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Risarcimento di € 3.626.636,50 per un danno biologico del 91%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 26/6/2018 n. 3165. Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 3.626.636,50, di cui € 3.198.527,06 al macroleso per una I.P. del 91% con personalizzazione del risarcimento, € 215.089,14 al padre ed € 213.020,30 alla madre, importi poi ridotti sia per l’indennità percepita dalla vittima a titolo di accompagnamento, sia per il suo concorso colposo.
La Corte di Appello accoglie i motivi di appello del leso e dei suoi congiunti che avevano visto rigettare in toto le loro domande e liquida:
– il danno non patrimoniale al macroleso;
– il danno emergente passato e futuro al macroleso;
– il danno da lucro cessante passato e futuro al macroleso;
– il danno non patrimoniale (morale) ai congiunti del macroleso per le gravi lesioni da quest’ultimo subite;
– le spese di consulenza tecnica di parte redatte ante iudicium.
La domanda dell’impresa di assicurazione di contenere la limitazione dell’obbligazione debitoria nei limiti del massimale di polizza è un’eccezione in senso improprio con la conseguenza che la questione del limite del massimale può essere rilevata anche d’ufficio dal Giudice.
L’irrituale produzione della polizza di assicurazione preclude:
– alla parte la possibilità di utilizzare il documento come fonte di prova;
– al Giudice di esaminarlo.
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Risarcimento di € 3.141.261,53 per un danno biologico del 100%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 27/4/2021 n. 3976. Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 3.141.261,53 per una I.P. del 100%, di cui € 2.459.953,29 al macroleso ed € 681.308,24 ai genitori.
Paziente I gravida.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del macroleso e dei suoi genitori;
– rigetta le tesi del ginecologo, della struttura sanitaria e delle imprese di assicurazione;
– ritiene che il ginecologo è responsabile per il danno emorragico intrapartum subito dal feto per:
► omesso monitoraggio delle condizioni del feto;
► omessa verifica del benessere del feto;
► omessa diagnosi tempestiva di sofferenza fetale acuta;
► tardivo intervento chirurgico di taglio cesareo, eseguito allorché la grave e prolungata sofferenza fetale acuta era in atto da troppo tempo ed aveva già cagionato danni irreversibili al feto;
– liquida al macroleso:
► il danno non patrimoniale;
► il danno patrimoniale da lucro cessante futuro;
► il danno emergente futuro per le necessarie spese di assistenza;
– liquida ai genitori del macroleso:
► il danno non patrimoniale;
► il danno emergente passato per le spese sanitarie e di assistenza.
Risarcimento di € 1.279.527,88 per la morte del congiunto.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 27/12/2018 n. 11130. Sinistro mortale: risarcimento del danno di € 1.279.527,88, di cui € 714.691,24 ai due genitori ed € 564.836,64 ai tre germani unilaterali della vittima.
La cessione del credito di un danneggiato in favore di un altro danneggiato è perfettamente valida ai sensi dell’art. 1260, 1° comma, c.c..
L’omesso utilizzo della cintura di sicurezza da parte del trasportato è irrilevante laddove il danneggiante o la sua impresa di assicurazione non alleghino e provino che il corretto utilizzo dei sistemi di ritenzione avrebbe ridotto o eliso il danno.
Il trasporto anomalo di un numero superiore di persone all’interno del veicolo è irrilevante laddove il danneggiante o la sua impresa di assicurazione non alleghino e provino che tale circostanza abbia aggravato o provocato il danno.
Liquidato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Roma.
Risarcimento di € 237.709,14 per un danno biologico del 28%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli del 3/3/2023 n. 938: responsabilità del chirurgo.
Paziente affetta da cisti ovarica endometriosica sinistra sottoposta ad intervento chirurgico di isteroscopia.
È responsabile il chirurgo per:
– non aver eseguito un intervento di resezione dell’intera lesione endometriosica ovarica per via laparoscopica, considerata dalla letteratura specialistica chirurgica il “gold standard” per il trattamento dell’endometrioma;
– aver eseguito una non condivisibile aspirazione sotto controllo ecografico della cisti ovarica che ha determinato un’importante reazione infiammatoria prima locale e poi ai circostanti tessuti limitrofi;
– aver provocato la complicanza flogistico-infettiva a carico dell’ovaio di sinistra che ha portato alla necessità di procedere ad un intervento più demolitivo di laparo-isterectomia totale con annessiectomia bilaterale e resezione di un tratto del colon discendente e del sigma.
L’inadempimento del medico e della struttura sanitaria privata porta come corollario la risoluzione del contratto di cura con obbligo restitutorio del compenso percepito per il contratto inadempiuto.
La Corte di Appello:
– Rigetta le tesi degli appellanti (medico e struttura sanitaria);
– Accoglie le tesi della danneggiata;
– Conferma la liquidazione risarcitoria riconosciuta in primo grado;
– Riconosce la liquidazione dei danni successivi alla sentenza di primo grado.
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Risarcimento di € 113.000 per un danno biologico del 21%.
Transazione del 16/5/2022: responsabilità dell’automobilista.
Tamponamento provocato dall’automobilista per l’invasione della corsia di marcia percorsa dal motoveicolo che lo precedeva.
Il conducente del motoveicolo, vittima dell’incidente, riporta un’estesa frattura composta del trochite dell’omero sinistro nonché la lesione delle vertebre L1 ed L4 con necessità di intervento chirurgico di riduzione.
L’impresa di assicurazione accoglie le richieste del danneggiato, riconosce la responsabilità del proprio assicurato e liquida alla vittima, in via stragiudiziale, il danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale e della maggiorazione a titolo di personalizzazione del danno alla salute) mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2021, applicando l’aumento massimo a titolo di personalizzazione per la peculiare incidenza delle menomazioni sulla cenestesi lavorativa.
Risarcimento di € 727.148,46 per una I.P. del 60%.
Transazione del 17/1/2022: responsabilità dell’automobilista.
Investimento frontale provocato dall’automobilista che invade la carreggiata percorsa dal motoveicolo proveniente dall’opposto senso di marcia.
Il conducente del motoveicolo, vittima dell’incidente, riporta un esteso trauma pluri-fratturativo con necessità di assistenza continua da parte dei familiari per l’intero periodo di convalescenza.
L’impresa di assicurazione accoglie le richieste dei danneggiati, riconosce la responsabilità del proprio assicurato e liquida stragiudizialmente:
– al danneggiato principale il danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale e della maggiorazione a titolo di personalizzazione) mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2021, applicando l’aumento massimo a titolo di personalizzazione per la peculiare incidenza delle menomazioni sulla cenestesi lavorativa;
– ai danneggiati secondari, familiari conviventi della vittima, il danno morale patito a causa delle lesioni riportate dal congiunto, liquidato con criterio equitativo.