Risarcimento di € 237.709,14 per un danno biologico del 28%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli del 3/3/2023 n. 938: responsabilità del chirurgo.
Paziente affetta da cisti ovarica endometriosica sinistra sottoposta ad intervento chirurgico di isteroscopia.
È responsabile il chirurgo per:
– non aver eseguito un intervento di resezione dell’intera lesione endometriosica ovarica per via laparoscopica, considerata dalla letteratura specialistica chirurgica il “gold standard” per il trattamento dell’endometrioma;
– aver eseguito una non condivisibile aspirazione sotto controllo ecografico della cisti ovarica che ha determinato un’importante reazione infiammatoria prima locale e poi ai circostanti tessuti limitrofi;
– aver provocato la complicanza flogistico-infettiva a carico dell’ovaio di sinistra che ha portato alla necessità di procedere ad un intervento più demolitivo di laparo-isterectomia totale con annessiectomia bilaterale e resezione di un tratto del colon discendente e del sigma.
L’inadempimento del medico e della struttura sanitaria privata porta come corollario la risoluzione del contratto di cura con obbligo restitutorio del compenso percepito per il contratto inadempiuto.
La Corte di Appello:
– Rigetta le tesi degli appellanti (medico e struttura sanitaria);
– Accoglie le tesi della danneggiata;
– Conferma la liquidazione risarcitoria riconosciuta in primo grado;
– Riconosce la liquidazione dei danni successivi alla sentenza di primo grado.
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Risarcimento di € 42.144,28 per una I.P. iatrogena del 12%.
Trib. Napoli 13/9/2021 n. 7328: responsabilità del chirurgo ortopedico.
Paziente affetto da lombalgia da instabilità vertebrale L3/S1 sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale in L3-S1 mediante applicazione di sistema Dynesys e a successivo intervento chirurgico di rimozione e riposizionamento della vite S1.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi del chirurgo e della struttura sanitaria;
– ritiene che il chirurgo è responsabile per il malposizionanemento di una vite del predetto sistema di stabilizzazione, nonostante il controllo amplioscopico intraoperatorio, nel forame sacrale di S1 di destra, che ha determinato lesione delle adiacenti radici nervose destinate alla formazione del nervo sciatico popliteo esterno omolaterale;
– ritiene che la struttura sanitaria è solidalmente responsabile:
– dichiara la risoluzione del contratto di cura tra paziente, chirurgo e struttura sanitaria;
– condanna il chirurgo e la struttura sanitaria:
► al pagamento in favore del danneggiato del danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano con personalizzazione massima;
► alla restituzione in favore del danneggiato del compenso ricevuto per l’intervento rivelatosi mal adempiuto.