Risarcimento di € 46.557,62 per un danno biologico differenziale del 6% con personalizzazione.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 31/1/2023 n. 1392: responsabilità del chirurgo ortopedico.
Il danneggiato, affetto da frattura scomposta del femore sinistro (frattura multipla meta-diafisaria del femore sinistro), ha convenuto in giudizio l’Azienda Ospedaliera per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti in seguito all’erronea esecuzione dell’intervento chirurgico di osteosintesi espletato presso la struttura sanitaria.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti a causa dell’errato intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura;
– liquida in favore del danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale:
► mediante il criterio correttivo del danno differenziale iatrogeno;
► riconoscendo l’autonomia del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione e del danno morale rispetto al danno alla salute.
- Pubblicato il Consenso informato, Danno iatrogeno differenziale, Danno morale, Errore medico, Malasanità, Medical malpractice, Medmal, News, News Legali, Personalizzazione, Responsabilità dell’ortopedico, Responsabilità medica e sanitaria
Risarcimento di € 53.308,28 per un danno biologico differenziale del 7% con personalizzazione.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 14/9/2022 n. 11327: responsabilità del chirurgo ortopedico.
I genitori del danneggiato minorenne, affetto da deformazione congenita del piede, hanno convenuto in giudizio l’Azienda Ospedaliera Universitaria per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal figlio in seguito all’erronea esecuzione dell’intervento di Codivilla, finalizzato al trattamento del piede torto da cui era affetto fin dalla nascita.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei danneggiati;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti dal minore a causa dell’errato trattamento (il quale, se correttamente eseguito, avrebbe risolto completamente la problematica congenita da cui era affetto il minore);
– liquida in favore del minore il risarcimento del danno non patrimoniale:
► mediante il criterio correttivo del danno differenziale iatrogeno;
► riconoscendo l’autonomia del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione e del danno morale rispetto al danno alla salute.
Risarcimento di € 21.052,68 per una I.P. iatrogena differenziale del 2% con personalizzazione.
Trib. S. M. Capua Vetere 11/1/2022 n. 143: responsabilità del chirurgo ortopedico.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti a causa dell’errato intervento chirurgico di osteotomia di sottrazione del II e III metatarso ed osteosintesi metallica;
– liquida in favore della danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale:
► mediante il criterio correttivo del risarcimento del danno differenziale;
► riconoscendo l’autonomia del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione rispetto al danno alla salute.
Risarcimento di € 48.395,20 per una I.P. iatrogena differenziale del 8% con personalizzazione.
App. Napoli 19/11/2021 n. 5440: responsabilità del chirurgo ortopedico.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi del medico e della struttura sanitaria;
– condanna il chirurgo e la struttura sanitaria al pagamento in favore della danneggiata dei danni da ella subiti per l’errata riduzione della frattura del gomito;
– riconosce alla danneggiata un importo superiore al triplo rispetto a quanto liquidato in primo grado;
– liquida in favore della danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale:
► comprensivo del danno morale e dell’aumento in percentuale a titolo di personalizzazione del risarcimento, sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano;
► mediante il criterio correttivo del risarcimento del danno differenziale, con ulteriore personalizzazione.
App. Napoli 24/9/2020 n. 3234
Responsabilità del chirurgo e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 37.207,37 per una I.P. iatrogena differenziale del 5%.
Paziente affetta da coxoartrosi sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi totale dell’anca sinistra.
La Corte di Appello:
– accoglie il motivo di appello dell’impresa di assicurazione (proposto nei confronti della struttura sanitaria-assicurata) e:
► dichiara la validità della clausola claims made contenuta nella polizza di assicurazione della R.C. professionale;
► rigetta la domanda di manleva proposta dalla struttura sanitaria-assicurata;
– accoglie le tesi della danneggiata e rigetta la domanda dell’impresa di assicurazione di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado;
– accoglie le tesi ed i motivi di appello della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– conferma la responsabilità del chirurgo ortopedico per l’errato intervento di artroprotesi totale dell’anca sinistra;
– liquida alla danneggiata il danno non patrimoniale mediante:
► le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari;
– liquida complessivamente alla danneggiata un importo circa due volte e mezzo maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.
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App. Napoli 6/5/2020 n. 1627
Responsabilità del chirurgo e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 49.167,73 per una I.P. iatrogena differenziale del 6%.
Paziente affetta da frattura del femore sottoposta ad intervento chirurgico di stabilizzazione della frattura femorale.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi ed i motivi di appello della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e dell’impresa di assicurazione;
– conferma la responsabilità del chirurgo ortopedico per l’errato intervento di stabilizzazione della frattura femorale con fili di Kirschner e contenzione con apparecchio gessato che non ha permesso la riduzione della frattura ma solo la stabilizzazione della stessa;
– liquida alla danneggiata il danno non patrimoniale mediante:
► le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari;
– liquida alla danneggiata anche:
► la parcella stragiudiziale del difensore;
► le spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium;
liquida complessivamente alla danneggiata un importo circa tre volte maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.
- Pubblicato il Appello, Art. 139 cod. ass., Danno iatrogeno differenziale, Errore medico, Frattura del femore, Intervento di stabilizzazione della frattura femorale, Malasanità, News Legali, Parcella stragiudiziale del difensore, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità dell’ortopedico, Responsabilità medica e sanitaria, Spese di consulenza tecnica di parte
Trib. Napoli 14/4/2020 n. 2734
Responsabilità della struttura sanitaria e del chirurgo ortopedico: risarcimento del danno di € 33.062,00 per una I.P. iatrogena differenziale del 9%.
Paziente affetto da lesione tendine d’Achille piede destro sottoposto ad intervento chirurgico di tenorrafia.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene provato il nesso causale tra intervento chirurgico, la provocata reazione fibrotica locale associata a flogosi cronica e le menomazioni residuate;
– ritiene provata la responsabilità del chirurgo ortopedico in quanto:
► disattendeva le linee guida della SIOT (Società Italiana Ortopedia e Traumatologia) aventi oggetto l’ “Antibiotico profilassi perioperatoria nell’adulto”;
► provocava, a causa dell’omissione, un’infezione/contaminazione iatrogena da Pseudomonas aerugionosa del sito chirurgico;
► non effettuava la diagnosi della complicanza infettiva locale per la mancata prescrizione di esami culturali;
► cagionava la deiscenza settica della ferita chirurgica e la conseguente cronicizzazione e fistolizzazione del processo settico locale.
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Trib. Napoli 2/3/2020
Responsabilità della struttura sanitaria e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 63.480,58 per una I.P. iatrogena dell’8%.
Paziente affetta da lombosciatalgia e radicolopatia per spondilosi L4 – L5 con iperplasia e sclerosi dei processi articolari, sottoposta ad un non indicato intervento chirurgico di erniectomia e fissazione elastica.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e del chirurgo ortopedico;
– ritiene provato il nesso causale tra intervento chirurgico, la provocata flavectomia allargata e foraminotomia e le successive menomazioni;
– ritiene provata la responsabilità dell’ortopedico in quanto:
► effettuava un’errata diagnosi di ernia discale con conflitto disco radicolare;
► proponeva l’asportazione chirurgica di un’ernia inesistente;
► eseguiva l’intervento chirurgico in un tratto della colonna vertebrale (L2-L3 e L3-L4) diverso da quello affetto da degenerazione artrosica e anterolisi (L4-L5);
► posizionava i dispositivi metallici intraspinosi in L2-L3 e L3-L4 e, cioè, in tratto della colonna vertebrale diverso da quello affetto da degenerazione artrosica e anterolisi poiché non si avvaleva di sistemi di puntamento radiografici intraoperatori;
► refertava falsamente, nella cartella operatoria, l’apposizione dei dispositivi metallici intraspinosi come apposti in L3-L4 e L4-L5 quando, invece, erano stati apposti in L2-L3 e L3-L4;
– riconosce la lesione del diritto all’autodeterminazione della danneggiata in relazione alla viziata informazione fornita dal chirurgo rispetto alla non inidoneità dell’intervento a migliorare la patologia da cui era affetta;
– liquida alla danneggiata, in aggiunta al risarcimento del danno all’integrità psicofisica, anche il risarcimento derivante dalla lesione del diritto all’autodeterminazione.
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Trib. Napoli 2/3/2020
Responsabilità della struttura sanitaria e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 61.875,88 per una I.P. iatrogena del 10%.
Paziente affetta da frattura scomposta pluriframmentaria del trochite e del collo chirurgico dell’omero destro, trattata con inadeguata riduzione incruenta e stabilizzazione di Desault molle.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene provato il nesso causale tra inadeguata manovra di stabilizzazione, alterazione della morfologia del trochite e consolidamento della frattura in posizione viziata;
– ritiene provata la responsabilità dell’ortopedico in quanto:
► ometteva di effettuare un esame TC che avrebbe consentito di accertare la reale entità della lesione e di programmare quindi il più idoneo trattamento chirurgico di sostituzione protesica della spalla;
► non praticava alcun controllo radiografico in costanza di ricovero al fine di accertare la posizione dei frammenti della frattura;
► non eseguiva l’intervento chirurgico di sostituzione protesica della spalla né, quantomeno, un intervento chirurgico di osteosintesi;
► eseguiva un’errata ed inadeguata manovra di stabilizzazione con Desault molle che, nel caso in esame, non era indicata vista la gravità del caso clinico;
► provocava il consolidamento della frattura in posizione viziata e, cioè, con la testa omerale abbassata e non congruente con la glena omerale, alterando la morfologia del trochite;
– ritiene che il grado di sofferenza alla quale è stata sottoposta la danneggiata nella vicenda clinica in oggetto sia da considerarsi di intensità medio-alta;
– liquida alla danneggiata i danni tutti subiti.
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Trib. Napoli 24/1/2020 n. 852
Responsabilità del radiologo e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 27.570,19 per una I.P. iatrogena differenziale del 5%.
Paziente affetto da frattura clavicolare e lussazione sterno-clavicolare.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– rigetta l’eccezione di prescrizione del diritto;
– ritiene provato il nesso causale tra trattamento sanitario, peggioramento dello stato di salute del danneggiato e menomazioni residuate;
– ritiene provata la responsabilità del radiologo e dell’ortopedico per:
► aver confuso la frattura clavicolare in atto con la frattura del margine destro del manubrio sternale;
► non essersi accorti della lussazione sterno-clavicolare;
► non aver sottoposto il danneggiato alle adeguate e necessarie cure del caso;
► non aver trattato, in modo particolare, la lussazione sterno-clavicolare mediante presidio di ortesi ad “otto”;
– liquida al danneggiato:
► il danno non patrimoniale mediante il criterio del danno differenziale;
► la parcella stragiudiziale del difensore;
► le spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.
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