Trib. Napoli 19/10/2020
Responsabilità della struttura sanitaria: risarcimento del danno di € 31.109,15 per una I.P. iatrogena differenziale dell’8%.
Paziente sottoposta ad un non indicato e sovradimensionato intervento chirurgico di quadrantectomia alla mammella con radicalizzazione del quadrante nonché dissezione di due linfonodi ed asportazione del linfonodo sentinella a livello ascellare, praticato sulla base di un esame istologico estemporaneo erroneamente interpretato.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e della sua impresa di assicurazione;
– ritiene provato il nesso causale tra trattamento sanitario, errata diagnosi istologica, conseguente non indicato e sovradimensionato intervento chirurgico, peggioramento delle condizioni di salute e menomazioni residuate;
– ritiene provata la responsabilità dell’oncologo e del chirurgo in servizio presso la struttura sanitaria per:
► l’errata diagnosi di neoplasia mammaria;
► la conseguente errata scelta chirurgica, eccessivamente demolitiva;
– liquida alla danneggiata il danno non patrimoniale mediante:
► le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari.
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App. Napoli 10/9/2019 n. 4365
Responsabilità del chirurgo e dell’oncologo: risarcimento del danno di € 9.310,49 per una I.P. iatrogena del 5%.
Paziente affetta da carcinoma ovarico sieroso papillifero di alto grado sottoposta ad intervento chirurgico di isteroannessiectomia bilaterale con contestuale asportazione di linfonodi pelvici e paraortici ed omentectomia.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi e l’appello della danneggiata che aveva visto rigettare la sua domanda nel giudizio di primo grado;
– ritiene responsabile il chirurgo oncologo per:
a. aver erroneamente eseguito l’isterectomia totale con tecnica intrafasciale e non extrafasciale;
b. aver erroneamente asportato un numero modesto di linfonodi in sede paraortica e lomboartica;
c. non aver effettuato biopsie multiple del peritoneo.
Trib. Napoli 26/2/2015 n. 2917
Responsabilità del radioterapista ed oncologo: risarcimento del danno di € 1.027.00,00 per una I.P. iatrogena differenziale del 65% con personalizzazione del risarcimento; liquidati il danno per la lesione del diritto ad una compiuta informativa e all’autodeterminazione; liquidato il danno patrimoniale alla dipendente.
Paziente affetta da metastasi ossea a carico di D8, D10 e D11 sottoposta a trattamento radioterapico (o radiante).
E’ responsabile il radioterapista per l’insorgenza di mielite post attinica con paraplegia (paralisi degli agli arti inferiori), complicata da vescica neurogena e perdita del controllo degli sfinteri (continenza urinaria/minzione e continenza fecale/defecazione), perdita di sensibilità (disestesie) degli arti inferiori e del tronco inferiore fino al livello della linea ombelicale.
I casi noti di responsabilità del radioterapista per trattamento radioterapico (o radiante) sono pochissimi.
Questi sono i precedenti casi vinti dallo Studio Legale Liguori:
– Trib. Napoli 8/10/12 n. 10684;
– App. Napoli 11/1/12 n. 34;
– App. Napoli 28/3/01 n. 893;
– Trib. Napoli 11/2/98 n. 1317, in Tagete, 1998, 4, 62 e in Giur. Napoletana, 1998, 5, 176.
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