Cass. 18/2/2016 n. 3173
Responsabilità medica e sanitaria: paziente sottoposta ad intervento di rimozione di un’ernia ombelicale e deceduta per collasso cardiocircolatorio.
La Suprema Corte di Cassazione, respingendo i motivi di ricorso principale del chirurgo:
– ha confermato la sua colpa per aver eseguito l’intervento: A. nonostante le condizioni cliniche della paziente non solo lo sconsigliassero ma lo rendessero altamente rischioso; B. presso struttura sanitaria non dotata di reparto di rianimazione, necessario per i rischi di quell’intervento;
– ha affermato che chirurgo ed anestesista, pur avendo competenze distinte, operano congiuntamente e ciascuno con la propria condotta concorre alla realizzazione del risultato sperato; pertanto, ciascuno di essi deve verificare la condotta dell’altro, nei limiti in cui ciò sia concretamente esigibile in virtù delle sue competenze, ex art. 1176, 2° comma, c.c..
La Suprema Corte di Cassazione, respingendo i motivi di ricorso incidentale dell’impresa di assicurazione del chirurgo, ha affermato che è sempre onere dell’assicuratore provare l’esistenza e l’ammontare del massimale, con la conseguenza che la mancata dimostrazione della misura del massimale nuoce all’assicuratore, e non all’assicurato, e non è ostativa all’accoglimento della domanda di garanzia da questi proposta a prescindere da qualsiasi limite di massimale.
La Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso incidentale dei congiunti della vittima primaria per non aver liquidato il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante per il ritardato adempimento dell’obbligazione risarcitoria, ha affermato che la rivalutazione monetaria, accordata in sentenza, è cosa diversa dal ristoro dai pregiudizi patiti dal creditore per il danno da mora, funzione, quest’ultima, svolta dai c.detti interessi compensativi che ristorano il creditore del lucro finanziario che avrebbe potuto realizzare se, in caso di tempestivo adempimento, avesse potuto disporre della somma dovutagli ed avesse potuto di conseguenza investirla.
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App. Milano 16/1/2004 n. 90
Responsabilità dell’anestesista: confermata la liquidazione di L. 4.240.677.091, di cui L. 3.372.789.082 alla macrolesa per una I.P. iatrogena del 100% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno morale e patrimoniale, L. 132.249.602 al convivente more uxorio, L. 330.624.004 alla figlia, L. 413.280.005 ai genitori e L. 123.984.000 ai tre germani.
La Corte di Appello, accogliendo le tesi dei danneggiati, confermato altresì:
– la responsabilità dell’anestesista che: ha intubato la paziente nell’esofago anziché in trachea; non ha monitorato la regolare ossigenazione polmonare; non si è accorto dei chiari segni di desaturazione di ossigeno nel sangue e non ha ipotizzato immediatamente l’errata intubazione;
– la mala gestio c.detta propria dell’impresa di assicurazione della R.C. professionale che ha ritardato colpevolmente l’adempimento della prestazione e, pertanto, è tenuta a rispondere dell’intero risarcimento senza il limite del massimale di polizza.
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Trib. Milano 5/7/2001 n. 7737
Responsabilità dell’anestesista: risarcimento del danno di L. 4.240.677.091, di cui L. 3.372.789.082 alla macrolesa per una I.P. iatrogena del 100% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno morale e patrimoniale, L. 132.249.602 al convivente more uxorio, L. 330.624.004 alla figlia, L. 413.280.005 ai genitori e L. 123.984.000 ai tre germani.
Paziente gravida sottoposta ad intervento di taglio cesareo.
E’ responsabile l’anestesista che:
– intuba la paziente nell’esofago anziché in trachea;
– non monitora la regolare ossigenazione polmonare;
– non si accorge dei chiari segni di desaturazione di ossigeno nel sangue e non ipotizza immediatamente l’errata intubazione.
L’assicurazione della R.C. professionale che ritarda colpevolmente l’adempimento della prestazione è tenuta a rispondere oltre il limite del massimale di polizza di L. 1.000.000.000 ed a rispondere per mala gestio c.detta propria per la copertura dell’intero risarcimento.
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