Trib. Napoli 26/2/2015 n. 2917
Responsabilità del radioterapista ed oncologo: risarcimento del danno di € 1.027.00,00 per una I.P. iatrogena differenziale del 65% con personalizzazione del risarcimento; liquidati il danno per la lesione del diritto ad una compiuta informativa e all’autodeterminazione; liquidato il danno patrimoniale alla dipendente.
Paziente affetta da metastasi ossea a carico di D8, D10 e D11 sottoposta a trattamento radioterapico (o radiante).
E’ responsabile il radioterapista per l’insorgenza di mielite post attinica con paraplegia (paralisi degli agli arti inferiori), complicata da vescica neurogena e perdita del controllo degli sfinteri (continenza urinaria/minzione e continenza fecale/defecazione), perdita di sensibilità (disestesie) degli arti inferiori e del tronco inferiore fino al livello della linea ombelicale.
I casi noti di responsabilità del radioterapista per trattamento radioterapico (o radiante) sono pochissimi.
Questi sono i precedenti casi vinti dallo Studio Legale Liguori:
– Trib. Napoli 8/10/12 n. 10684;
– App. Napoli 11/1/12 n. 34;
– App. Napoli 28/3/01 n. 893;
– Trib. Napoli 11/2/98 n. 1317, in Tagete, 1998, 4, 62 e in Giur. Napoletana, 1998, 5, 176.
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Trib. Napoli 11/2/1998 n. 1317
Responsabilità medica e sanitaria, responsabilità del radioterapista per trattamento radioterapico (o radiante) e consenso informato: in caso di omessa informazione da parte del medico al paziente va liquidato il danno patrimoniale e non patrimoniale (biologico e morale) anche quando al sanitario non sia ascrivibile alcun altro profilo di responsabilità professionale
L’avv. Michele Liguori è stato uno dei primi avvocati a richiedere ed ottenere, in una causa da esso patrocinata, il risarcimento integrale del danno patrimoniale e non patrimoniale (biologico e morale) provocato da attività medica e sanitaria per la sola violazione del principio del consenso informato del malato ed in assenza di altra responsabilità professionale.
Il Tribunale di Napoli, infatti, nella causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori ha accolto la domanda proposta da una paziente nei confronti di un Centro di radioterapia e del medico operatore che l’avevano sottoposta a trattamento radioterapico (o radiante) senza informarla dei rischi ed ha affermato che “sussiste la responsabilità del medico per violazione dell’obbligo di informazione anche quando non sia allo stesso medico ascrivibile alcun altro profilo di responsabilità professionale ed in tale caso va liquidato al paziente danneggiato la totalità del danno alla salute subito” (Trib. Napoli 11/2/1998 n. 1317, in Tagete, 1998, 4, 62 e in Giur. Napoletana, 1998, 5, 176; la decisone è stata confermata, sul punto, da App. Napoli 28/3/2001 n. 893).
Il Tribunale di Napoli con la stessa decisione ha liquidato alla danneggiata il danno patrimoniale e non patrimoniale (biologico e morale) per la sola violazione del principio del consenso informato della malata ed in assenza di altra responsabilità professionale.
Il principio, successivamente, è stato confermato da altri giudici di merito nelle seguenti ulteriori decisioni relative a cause patrocinate dall’avv. Michele Liguori:
– Trib. Napoli 13/11/2007 n. 10583;
– Trib. Napoli 6/4/2007 n. 3835;
– Trib. Napoli 15/4/2004 n. 4313;
– Trib. Napoli 30/1/2004 n. 1258.
La responsabilità del radioterapista per trattamento radioterapico (o radiante), successivamente, è stata affermata da altri giudici di merito nelle seguenti ulteriori decisioni relative a cause patrocinate dall’avv. Michele Liguori:
– Trib. Napoli 26/2/2015 n. 2917;
– App. Napoli 11/1/2012 n. 34
– App. Napoli 28/3/2001 n. 893.