App. Napoli 18/3/2021 n. 1025
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso: risarcimento del danno di € 21.197,68 per una I.P. iatrogena differenziale del 5%.
Paziente affetta da lussazione metatarso falange V raggio piede sinistro e frattura IV metatarso sottoposto a trattamento sanitario mediante confezionamento di apparecchio gessato a stivaletto.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi ed i motivi di appello del danneggiato in ordine all’incongrua liquidazione del danno;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e delle imprese di assicurazione;
– conferma la responsabilità del medico di Pronto Soccorso per l’insorgenza di una sindrome post trombotica delle vene della gamba sinistra consistente in uno sfiancamento valvolare delle gemellari, nonché da una occlusione delle perforanti di Cockett, vene di distretto di gamba che mettono in comunicazioni le vene del circolo superficiale con quelle del circolo profondo;
– liquida al danneggiato:
► il danno non patrimoniale mediante il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari;
► il danno emergente passato denegato dal giudice di primo grado;
– liquida complessivamente al danneggiato un importo pari a circa il doppio rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.
- Pubblicato il Appello, Art. 139 cod. ass., Danno iatrogeno differenziale, Errore medico, Malasanità, News Legali, Responsabilità del medico di Pronto Soccorso, Responsabilità medica e sanitaria, Sindrome post trombotica delle vene della gamba
App. Napoli 8/1/2021 n. 17
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso e morte del paziente: risarcimento del danno di € 723.895,35 alla moglie della vittima con personalizzazione del risarcimento.
La Corte di Appello:
– conferma la liquidazione di € 358.684,90 per:
► danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
► danno emergente per spese funerarie;
► danno non patrimoniale terminale per tre giorni di sopravvivenza della vittima;
– ridetermina il danno da lucro cessante, passato e futuro, per i perduti contributi da parte del congiunto;
– liquida per tale danno da lucro cessante, passato e futuro, € 365.210,45.
- Pubblicato il Appello, Danni da morte, Danno non patrimoniale terminale, Danno patrimoniale, Errore medico, Macro risarcimento danni, Malasanità, Maxi risarcimento danni record, News Legali, Responsabilità del medico di Pronto Soccorso, Responsabilità medica e sanitaria, Risarcimento danni, Sinistro mortale
App. Napoli 28/10/2019 n. 5199
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso: confermata la liquidazione di € 54.361,41 per una I.P. iatrogena differenziale del 10% con personalizzazione del risarcimento.
La Corte di Appello accoglie le tesi del danneggiato, respinge l’appello proposto nei suoi confronti dalla struttura sanitaria e:
– dichiara inammissibile per genericità il primo motivo di appello volto a contestare l’accertamento del nesso causale tra trattamento chirurgico, lesioni subite e menomazioni residuate;
– dichiara infondato il secondo ed ultimo motivo di appello volto a contestare l’accertamento della responsabilità della struttura sanitaria per fatto imputabile al medico di Pronto Soccorso;
– conferma in toto la sentenza di primo grado che ha ritenuto responsabile il medico di Pronto Soccorso in quanto:
► in presenza di una lesione da vetro non ha rispetto il protocollo diagnostico;
► non ha indagato sulla presenza di corpi estranei facendo una attenta toilette della breccia;
► non ha eseguito indagini semeiologiche-strumentali (ecografia, Rx e via dicendo) finalizzate alla ricerca di eventuali corpi estranei in vetro;
► non ha, pertanto, rimosso i corpi estranei pur presenti lasciandoli in situ provocando sepsi cronica, degenerazione settica locale, sofferenza tendinea e retrazione cicatriziale tendinea.
Trib. Napoli 12/7/2019 n. 7097
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso: risarcimento del danno di € 5.084,63 per una I.P. iatrogena differenziale del 2,5%.
Paziente affetto da ferita lacero contusa con perdita di sostanza interfalangea terzo dito mano destra.
E’ responsabile il medico di Pronto Soccorso che:
– omette la corretta diagnosi di lesione del tendine estensore del terzo dito mano destra;
– tratta e cura la sola ferita lacero contusa;
– provoca un ritardo diagnostico colpevole di circa due settimane che, a sua volta, comporta una maggiore invasività del successivo intervento chirurgico riparatore praticato ed un esito non totalmente satisfattivo
Liquidate anche le spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.
Trib. Napoli 31/10/2018
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso e morte del paziente: risarcimento del danno di € 336.590,46, di cui € 235.079,05 al figlio ed € 101.511,41 ai sei nipoti non conviventi della vittima di anni 64.
Il fatto illecito è considerato dalla legge come reato (omicidio colposo) e, pertanto, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di dieci anni.
Il giudicato esterno, per quanto concerne le statuizioni sul merito della controversia, fa stato tra le parti.
Liquidato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Trib. Torre Annunziata 10/9/2018 n. 1943
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso e morte del paziente: risarcimento del danno di € 607.614,78, di cui € 533.430,46 ai tre figli (€ 177.476,82 cadauno) ed € 75.184,32 ai sei nipoti non conviventi della vittima di anni 76 (€ 12.530,72 cadauno).
Paziente affetto da dolore alla regione posteriore del torace resistente alla terapia antidolorifica, visitato e dimesso due volte dal Pronto soccorso ospedaliero nel giro di poche ore e successivamente deceduto per infarto del miocardico acuto e conseguente shock cardiogeno.
E’ responsabile il medico di Pronto Soccorso che:
– esegue al paziente una sintetica raccolta anamnestica ed un incompleto esame clinico;
– non esegue il rilievo pressorio;
– non rileva la frequenza cardiaca e la saturazione d’ossigeno;
– pone in atto azioni sbagliate omettendo quelle per lo meno atte a contenere l’evoluzione della patologia ischemica acuta cardiaca;
– dimette il paziente con l’errata diagnosi di contrattura muscolare in regione del dorso.
Liquidati:
– il danno non patrimoniale terminale alla vittima per dodici ore di sopravvivenza;
– il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
– la parcella stragiudiziale del difensore;
– la parcella del difensore per la mediazione espletata ante iudicium.
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Trib. Napoli 10/7/2017 n. 7968
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso e morte del paziente: risarcimento del danno di € 839.713,00 alla moglie della vittima con personalizzazione del risarcimento.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.
Paziente affetto da rottura di un aneurisma dell’aorta addominale.
E’ responsabile il medico di Pronto Soccorso che:
– esegue al paziente un esame obiettivo errato ed incompleto;
– non rileva un reperto addominale quanto meno sospetto per aneurisma addominale;
– non programma e non effettua tempestivamente un adeguato approfondimento diagnostico con idonee metodiche strumentali;
– non esegue un corretto iter clinico-diagnostico che avrebbe condotto, nei termini del “più probabile che non”, a porre la corretta diagnosi di aneurisma dell’aorta addominale in fase di pre-rottura;
– dimette il paziente.
Liquidati:
– il danno non patrimoniale terminale alla vittima per tre giorni di sopravvivenza;
– il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
– il danno patrimoniale da lucro cessante per i perduti contributi da parte del congiunto;
– il danno emergente.
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Trib. Napoli 27/4/2017 n. 4860
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso e del chirurgo: risarcimento del danno di € 30.076,86, di cui € 25.780,17 alla lesa per una I.P. iatrogena del 5% con personalizzazione del risarcimento ed € 4.296,69 al marito.
Liquidati anche la parcella stragiudiziale del difensore e le spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.
- Pubblicato il Danni ai congiunti della vittima, Malasanità, News Legali, Parcella stragiudiziale del difensore, Personalizzazione del risarcimento, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità del medico di Pronto Soccorso, Responsabilità medica e sanitaria, Risarcimento danni, Spese di consulenza tecnica di parte
Trib. Napoli 6/2/2017 n. 1498
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso e morte del paziente: risarcimento del danno di € 710.000,00, di cui € 270.000,00 alla moglie ed € 440.000,00 ai due figli della vittima.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.
Paziente affetto da precordialgia acuta.
E’ responsabile il medico di Pronto Soccorso che:
– dimette il paziente dopo sole due ore anziché trattenerlo in osservazione alla luce sia del quadro patologico generale che emergeva dall’anamnesi, sia delle risultanze dell’ECG effettuato suggestivo per cardiopatia ischemica cronica;
– non lo sottopone a nuove indagini.
Sussiste nesso di causalità tra la condotta del sanitario e la morte del paziente poiché trattenendo lo stesso in Pronto Soccorso si sarebbe notevolmente accorciato il tempo intercorso tra il successivo infarto acuto del miocardio con sopraslivellamento del tratto ST e l’effettuazione dell’angioplastica, rendendo la sopravvivenza più probabile rispetto all’evento morte.
Trib. Napoli 8/9/2016 n. 9770
Responsabilità del medico di Pronto Soccorso: risarcimento del danno di € 778.133,81 per una I.P. iatrogena del 65%.
Paziente affetto da retinopatia ipertensiva con papilledema.
E’ responsabile il medico di Pronto Soccorso per aver:
– eseguito un’errata ed inadeguata terapia dell’emergenza ipertensiva a causa di dosaggi farmacologici insufficienti;
– ignorato la sintomatologia a carico del visus;
– omesso di richiedere tempestivamente la consulenza specialistica oculistica;
– omesso di eseguire un doveroso controllo a distanza;
– omesso di eseguire adeguata terapia.
Un diverso e corretto trattamento sanitario ed una adeguata e tempestiva terapia avrebbero avuto, se non la certezza, serie e apprezzabili probabilità di successo con elevato grado di credibilità ragionevole ai fini di limitare il danno a carico del visus.
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