Risarcimento di € 363.292,72 per un danno biologico del 50%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 17/5/2023 n. 6808: responsabilità per omessa diagnosi infettiva di osteomielite e successiva amputazione dell’arto inferiore.
Paziente affetto da una semplice ulcera cutanea al piede sinistro, ricoverato presso la struttura sanitaria ed ivi sottoposto a terapia antibiotica.
Nel corso della degenza, nonostante emergesse la positività ai germi patogeni Stafilococco aureo e E. Faecalis, il paziente non veniva sottoposto ai necessari approfondimenti diagnostici laddove la persistenza di un grave processo infettivo a carico dell’arto inferiore rendeva senz’altro necessaria l’esecuzione di indagini strumentali ulteriori al fine di indagare l’eventuale coinvolgimento dei tessuti molli e, dunque, la presenza o meno di un quadro osteomielitico, il cui rischio di verificazione era altamente probabile, alla luce delle circostanze del caso concreto.
A causa del persistere della condotta omissiva dei medici, l’infezione osteomielitica evolveva in gangrena gassosa dell’arto inferiore sinistro, necessitevole di un intervento urgente “salvavita” di amputazione coscia sinistra.
Sebbene l’inquadramento della patologia sia risultato corretto e il trattamento antibiotico praticato risultasse inizialmente adeguato, la complessiva gestione clinica del paziente non è stata conforme alle linee guida dettate in materia.
Ed, invero, la necessità di un approfondimento diagnostico, nel caso di specie, era resa ancor più evidente:
– dall’alterazione dell’indice ematico del PCR, il cui innalzamento a distanza di una settimana avrebbe dovuto far sospettare la presenza di una osteomielite;
– dalla localizzazione della lesione cutanea – posizionata in corrispondenza di una prominenza ossea – che rendeva altamente probabile un interessamento dei tessuti molli ed ossei sottostanti.
Tale omissione diagnostica ha assunto, alla luce del successivo iter clinico del paziente, rilievo dirimente nella misura in cui, impedendo il tempestivo riscontro di un’estensione del processo infettivo ai tessuti sottostanti, non ha consentito di diagnosticare il quadro osteomielitico insorto e, per l’effetto, di prevenire, mediante l’adozione di un adeguato piano terapeutico, la progressiva e nefasta evoluzione clinica manifestatasi successivamente, rappresentata dall’insorgenza di una gangrena gassosa dell’arto e la conseguente necessaria amputazione del medesimo.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e dell’impresa di assicurazione intervenuta;
– disattende parzialmente la C.T.U. medico-legale, accogliendo l’impugnativa formulata dal danneggiato in merito alla paventata incidenza concausale attribuita alla sua condotta successiva alle dimissioni (definita “inerte” e “negligente” dal C.T.U.);
– liquida al danneggiato:
► il danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute (comprensivo del danno alla vita di relazione e del danno morale/da sofferenza interiore) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano;
► il danno emergente passato per le spese sostenute.
- Pubblicato il Consenso informato, Danno iatrogeno differenziale, Danno morale, Danno non patrimoniale, Danno patrimoniale, Macro risarcimento danni, Malasanità, Maxi risarcimento danni record, Medical malpractice, Medmal, News, News Legali, Personalizzazione, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità medica e sanitaria, Risarcimento danni
Risarcimento di € 36.157,19 per un danno biologico differenziale del 9% con personalizzazione.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Santa Maria Capua Vetere 20/3/2023 n. 1210: responsabilità del chirurgo.
La danneggiata ha convenuto in giudizio l’Azienda Ospedaliera e l’operatore per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell’errato ed inadeguato intervento chirurgico di tiroidectomia totale subito, che le ha provocato una lesione iatrogena del nervo ricorrente sinistro e l’insorgenza di paralisi delle corde vocali a sinistra.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e del chirurgo;
– condanna la struttura sanitaria ed il medico al risarcimento dei danni subiti dalla paziente a causa dell’errato trattamento (il quale, se correttamente eseguito, avrebbe risolto completamente la problematica congenita da cui era affetta);
– liquida in favore della danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale:
► mediante il criterio correttivo del danno differenziale iatrogeno;
► riconoscendo l’autonomia del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione e del danno morale rispetto al danno alla salute.
Risarcimento di € 237.709,14 per un danno biologico del 28%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli del 3/3/2023 n. 938: responsabilità del chirurgo.
Paziente affetta da cisti ovarica endometriosica sinistra sottoposta ad intervento chirurgico di isteroscopia.
È responsabile il chirurgo per:
– non aver eseguito un intervento di resezione dell’intera lesione endometriosica ovarica per via laparoscopica, considerata dalla letteratura specialistica chirurgica il “gold standard” per il trattamento dell’endometrioma;
– aver eseguito una non condivisibile aspirazione sotto controllo ecografico della cisti ovarica che ha determinato un’importante reazione infiammatoria prima locale e poi ai circostanti tessuti limitrofi;
– aver provocato la complicanza flogistico-infettiva a carico dell’ovaio di sinistra che ha portato alla necessità di procedere ad un intervento più demolitivo di laparo-isterectomia totale con annessiectomia bilaterale e resezione di un tratto del colon discendente e del sigma.
L’inadempimento del medico e della struttura sanitaria privata porta come corollario la risoluzione del contratto di cura con obbligo restitutorio del compenso percepito per il contratto inadempiuto.
La Corte di Appello:
– Rigetta le tesi degli appellanti (medico e struttura sanitaria);
– Accoglie le tesi della danneggiata;
– Conferma la liquidazione risarcitoria riconosciuta in primo grado;
– Riconosce la liquidazione dei danni successivi alla sentenza di primo grado.
- Pubblicato il Consenso informato, Danno iatrogeno differenziale, Danno morale, Danno non patrimoniale, Macro risarcimento danni, Malasanità, Medical malpractice, Medmal, News, News Legali, Personalizzazione, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità medica e sanitaria, Restituzione del compenso erogato, Risarcimento danni, Risoluzione contrattuale
Risarcimento di € 58.362,57 per una I.P. iatrogena del 16%.
Trib. Napoli 16/5/2022 n. 6746: responsabilità del chirurgo.
Errato intervento di colpoisterectomia ed annessiectomia bilaterale complicato dalla lesione iatrogena dell’arteria ipogastrica destra, della vena iliaca comune di destra e della vena iliaca interna destra con conseguente shock emorragico.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della paziente danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti a causa dell’errato intervento chirurgico;
– liquida in favore della danneggiata il risarcimento:
► del danno non patrimoniale (comprensivo del danno biologico e del danno morale);
► del danno patrimoniale (emergente) passato per le spese di cura sostenute.
Risarcimento di € 36.136,48 per una I.P. iatrogena del 8% con personalizzazione.
Trib. S. M. Capua Vetere 21/2/2022 n. 796: responsabilità del chirurgo.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi dell’operatore e della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti a causa dell’errato intervento chirurgico di ernioplastica inguinale bilaterale secondo Trabucco;
– liquida in favore del danneggiato il risarcimento:
► del danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale e della maggiorazione a titolo di personalizzazione);
► del danno patrimoniale (emergente) passato e futuro per le spese di cura già sostenute e per quelle ancora da sostenersi.
Risarcimento di € 97.582,00 per una I.P. iatrogena del 18%.
Trib. Torre Annunziata 8/11/2021 n. 3513: responsabilità per tardivo trattamento di infezione nosocomiale.
Paziente sottoposto ad intervento di ernioplastica a seguito del quale contraeva un sieroma, tardivamente drenato dai sanitari ed evoluto in ascesso, con successivo necessario intervento riparatore demolitivo.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene che la struttura ospedaliera è responsabile per il tardivo trattamento della patologia infettiva;
– riconosce il danno all’integrità psicofisica subìto dalla vittima;
– condanna la struttura sanitaria al pagamento in favore del danneggiato del risarcimento dei danni tutti subiti, patrimoniali e non patrimoniali;
– liquida in favore del danneggiato:
► il danno non patrimoniale (comprensivo del danno alla vita di relazione e del danno morale) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano;
► il danno patrimoniale (emergente) futuro per le spese di cura da sostenersi.
Confermato il risarcimento di € 73.668,51, di cui € 71.498,50 al leso per una I.P. iatrogena del 13% con personalizzazione del risarcimento ed € 2.170,01 alla madre.
Cass. 6/10/2021 n. 27113
La Suprema Corte di Cassazione:
– accoglie le tesi del danneggiato e della madre;
– rigetta le tesi del medico e della sua impresa di assicurazione;
– ritiene che:
► non è nuova, come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c., la domanda con la quale il danneggiato – la cui domanda risarcitoria per responsabilità professionale sia stata accolta in primo grado – proponga appello avverso il capo della sentenza di rigetto della domanda di garanzia nei confronti dell’assicuratore spiegata dal professionista che, dopo aver chiamato quest’ultimo in causa, sia poi rimasto inerte nell’esercizio del diritto di impugnazione e, pertanto, inadempiente verso il danneggiato suo creditore;
► è quindi senz’altro ammissibile l’appello proposto dal creditore in surrogazione del proprio debitore, rimasto soccombente nel giudizio di primo grado ed inerte nell’esercizio del diritto di impugnazione.
App. Napoli 22/7/2021 n. 2888
Responsabilità del chirurgo: risarcimento del danno di € 27.931,20 per una I.P. iatrogena del 3%.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi ed i motivi di appello della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e della sua impresa di assicurazione;
– conferma la responsabilità del chirurgo e della struttura sanitaria per:
► l’errata diagnosi pre-operatoria di aneurisma venoso inguinale destro invece che ernia crurale destra;
► l’errato intervento chirurgico di ernioplastica inguinale destra e flebectomia secondo Muller arto inferiore sinistro invece che la più moderna tecnica tension-free;
– liquida alla danneggiata anche il danno da lucro cessante da inabilità temporanea per non aver potuto espletare l’attività di casalinga in seno alla famiglia nel periodo di malattia.
Trib. Napoli 5/7/2021 n. 6270
Responsabilità del chirurgo: risarcimento del danno di € 31.710,53 per una I.P. iatrogena differenziale del 5%.
Paziente affetta da colelitiasi (CDB) ed altre comorbilità invalidanti sottoposta ad intervento chirurgico di colecistectomia per via laparoscopica.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della lesa e dei suoi eredi;
– rigetta le tesi del chirurgo, della struttura sanitaria e delle imprese di assicurazione;
– ritiene che il chirurgo è responsabile per la provocata emorragia post-colecistectomia che ha reso necessario il successivo intervento chirurgico riparatore di laparotomia esplorativa;
– ritiene che la struttura sanitaria è solidalmente responsabile:
– liquida agli eredi della lesa deceduta in corso di causa per cause indipendenti dalle lesioni iatrogene subite:
► il danno non patrimoniale mediante il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari e sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano elaborate per le ipotesi di danno da premorienza;
► il danno emergente passato.
Trib. Nola 9/5/2021 n. 896
Difesa del medico: paziente sottoposto ad intervento chirurgico di artroprotesi totale dell’anca sinistra.
Il Tribunale:
– rigetta le tesi del danneggiato nei confronti del chirurgo ortopedico;
– accoglie le tesi del chirurgo ortopedico;
– ritiene che:
► la produzione di lesioni vascolari durante un intervento assai cruento quale quello di protesizzazione totale di anca non rappresenta un evento infrequente ed inaspettato;
► alcune di queste, se interessano vasi di piccole dimensioni, possono passare misconosciute, nonostante un’adeguata emostasi al campo operatorio, rendendosi manifeste solo successivamente;
► ciò avvenne nel caso in esame sicché si realizzò ed alimentò un esteso ematoma pericapsulare, apprezzato a distanza di 3 giorni dall’intervento;
► alcun addebito può essere rivolto all’operatore nella produzione dell’esteso ematoma pericapsulare in quanto essa va annoverata nelle complicanze prevedibili, ma non prevenibili;
– ritiene, pertanto:
► da un lato che nessuna responsabilità può essere ascritta all’operatore in quanto l’esecuzione dell’intervento è stata corretta;
► dall’altro lato che la produzione dell’ematoma, in ragione della sua estensione e del correlato rilievo di anemia con significativo decremento dei valori di emoglobina, avrebbe dovuto richiedere maggior attenzione da parte dei Sanitari della Casa di Cura che ebbero in cura il paziente nella fase postoperatoria.