Trib. Napoli 3/2/2021 n. 1044
Difesa del medico: paziente sottoposto ad intervento chirurgico di addominoplastica e liposuzione.
Il Tribunale:
– rigetta le tesi del danneggiato;
– accoglie le tesi del chirurgo plastico;
– ritiene che:
► l’indicazione all’intervento chirurgico di correzione della ptosi cutanea addominale con addominoplastica era congrua e corretta avuto riguardo alla problematica del paziente;
► l’indicazione chirurgica di correzione della ginecomastia falsa con liposuzione era del pari corretta;
► l’esecuzione è stata corretta per entrambi gli interventi;
– ritiene ancora, in merito alle complicanze, che:
► il rischio di ematoma è sempre presente durante una addominoplastica anche con una corretta emostasi e con un bendaggio elastocompressivo;
► tale complicanza può sopraggiungere anche a distanza di giorni;
► il trattamento proposto di aspirazione ambulatoriale è stato corretto;
► la migrazione della cicatrice è circostanza prevedibile ma non diversamente prevenibile se non con le procedure già messe in atto dall’operatore;
► la qualità finale della cicatrice è principalmente legata alla predisposizione genetica dell’ospite;
► l’asimmetria delle mammelle era presente già in partenza e all’intervento è conseguito un miglioramento netto;
– ritiene, pertanto, che nessuna responsabilità può essere ascritta all’operatore in quanto non sono state ravvisate condotte imputabili cui ricondurre, in termini eziologicamente rilevanti, gli inestetismi tuttora lamentati dal paziente.
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Trib. Napoli 17/9/2019 n. 8128
Difesa del medico: paziente sottoposta ad intervento chirurgico di mastoplastica additiva bilaterale con impianto di protesi PIP (Poly Implant Prothèse) con successivo sfiancamento delle protesi e comparsa di linfonodi che, campionati, hanno mostrato una linfopatia da silicone.
Non sono responsabili:
– né il chirurgo plastico per l’intervento chirurgico di mastoplastica additiva bilaterale con impianto di protesi PIP (Poly Implant Prothèse) di cui, successivamente, ne è stata rilevata la pericolosità per l’utilizzo di silicone non a norma e ne è stata vietata la commercializzazione e l’utilizzazione;
– né il Ministero della Salute per violazione dei suoi doveri istituzionali di sorveglianza e vigilanza sulla commercializzazione delle protesi PIP (Poly Implant Prothèse) in quanto non era tenuto a verificare il materiale utilizzato per le protesi atteso che recavano la marcatura CE.
Trib. Napoli 24/9/2018 n. 8156
Responsabilità del chirurgo plastico: risarcimento del danno di € 17.295,60 per un intervento chirurgico di mastoplastica additiva correttamente eseguito ma non preceduto da adeguato consenso informato.
Liquidato il danno non patrimoniale per la lesione del diritto all’autodeterminazione.
App. Napoli 24/10/2017 n. 4322
Difesa del medico: paziente sottoposta ad intervento chirurgico di mastoplastica riduttiva con successiva complicanza post operatoria di necrosi del capezzolo.
La Corte di Appello:
– rigetta l’appello della paziente;
– conferma che il chirurgo plastico non è responsabile dell’intervento di mastoplastica riduttiva correttamente eseguito anche se è sopraggiunta la successiva complicanza post operatoria di necrosi del capezzolo.
App. Napoli 12/10/2017 n. 4118
Difesa del medico: paziente sottoposta ad intervento chirurgico di lifting alle cosce.
La Corte di Appello:
– rigetta l’appello principale della paziente e conferma che il chirurgo plastico non è responsabile dell’intervento correttamente eseguito;
– accoglie l’appello incidentale del medico e condanna la paziente al pagamento in suo favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Trib. Napoli 21/3/2016 n. 3687
Responsabilità del chirurgo e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 14.169,28 per una I.P. iatrogena del 6% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno morale.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.
Paziente affetto da osteoma osteoide.
E’ responsabile il chirurgo ortopedico per aver realizzato l’intervento di resezione osteoma sulla parte superficiale laterale del collo femorale laddove, invece, l’osteoma osteoide era localizzato sulla superficie mediale.
Trib. Napoli 9/11/2015 n. 14068
Difesa del medico: paziente sottoposta ad interventi chirurgici correttivi di rinoplastica, mentoplastica e cheiloplastica: non è responsabile il chirurgo plastico degli interventi correttamente eseguiti.