Risarcimento di € 42.144,28 per una I.P. iatrogena del 12%.
Trib. Napoli 13/9/2021 n. 7328: responsabilità del chirurgo ortopedico.
Paziente affetto da lombalgia da instabilità vertebrale L3/S1 sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale in L3-S1 mediante applicazione di sistema Dynesys e a successivo intervento chirurgico di rimozione e riposizionamento della vite S1.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi del chirurgo e della struttura sanitaria;
– ritiene che il chirurgo è responsabile per il malposizionanemento di una vite del predetto sistema di stabilizzazione, nonostante il controllo amplioscopico intraoperatorio, nel forame sacrale di S1 di destra, che ha determinato lesione delle adiacenti radici nervose destinate alla formazione del nervo sciatico popliteo esterno omolaterale;
– ritiene che la struttura sanitaria è solidalmente responsabile:
– dichiara la risoluzione del contratto di cura tra paziente, chirurgo e struttura sanitaria;
– condanna il chirurgo e la struttura sanitaria:
► al pagamento in favore del danneggiato del danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano con personalizzazione massima;
► alla restituzione in favore del danneggiato del compenso ricevuto per l’intervento rivelatosi mal adempiuto.
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Trib. Nola 9/5/2021 n. 896
Difesa del medico: paziente sottoposto ad intervento chirurgico di artroprotesi totale dell’anca sinistra.
Il Tribunale:
– rigetta le tesi del danneggiato nei confronti del chirurgo ortopedico;
– accoglie le tesi del chirurgo ortopedico;
– ritiene che:
► la produzione di lesioni vascolari durante un intervento assai cruento quale quello di protesizzazione totale di anca non rappresenta un evento infrequente ed inaspettato;
► alcune di queste, se interessano vasi di piccole dimensioni, possono passare misconosciute, nonostante un’adeguata emostasi al campo operatorio, rendendosi manifeste solo successivamente;
► ciò avvenne nel caso in esame sicché si realizzò ed alimentò un esteso ematoma pericapsulare, apprezzato a distanza di 3 giorni dall’intervento;
► alcun addebito può essere rivolto all’operatore nella produzione dell’esteso ematoma pericapsulare in quanto essa va annoverata nelle complicanze prevedibili, ma non prevenibili;
– ritiene, pertanto:
► da un lato che nessuna responsabilità può essere ascritta all’operatore in quanto l’esecuzione dell’intervento è stata corretta;
► dall’altro lato che la produzione dell’ematoma, in ragione della sua estensione e del correlato rilievo di anemia con significativo decremento dei valori di emoglobina, avrebbe dovuto richiedere maggior attenzione da parte dei Sanitari della Casa di Cura che ebbero in cura il paziente nella fase postoperatoria.
Trib. Napoli 29/4/2021 n. 5868
Responsabilità del chirurgo ortopedico: risarcimento del danno di € 29.779,39 per una I.P. del 10%.
Paziente affetta da frattura scomposta e pluriframmentaria del condilo omerale laterale, sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione con viti e placca.
E’ responsabile il chirurgo ortopedico per l’erronea apposizione del mezzo di sintesi in conflitto con l’olecrano che ha provocato la limitazione algo-funzionale del gomito.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria.
Liquidati alla lesa:
– il danno non patrimoniale;
– il danno emergente futuro per il compenso dovuto al consulente di parte.