App. Roma 25/5/2017 n. 3510
Sinistro mortale: risarcimento del danno di € 1.917.492,70, di cui € 731.673,67 alla moglie ed € 1.185.819,03 ai due figli della vittima con personalizzazione del risarcimento, importo poi ridotto del 50% per il concorso colposo della vittima.
Il fatto illecito è considerato dalla legge come reato (omicidio colposo) e, pertanto, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di dieci anni.
Liquidati:
– il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in base alle tabelle vigenti al momento di deposito della sentenza di appello e non quelle vigenti al momento di deposito della sentenza di primo grado;
– il danno patrimoniale da lucro cessante.
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App. Napoli 26/4/2017 n. 1813
Responsabilità del ginecologo e del chirurgo: risarcimento del danno di € 380.217,68, di cui € 319.776,78 al leso per una I.P. iatrogena del 13% con personalizzazione del risarcimento ed € 60.440,90 ai due genitori.
Parto distocico.
La Corte di Appello accoglie i motivi di appello del leso e dei suoi genitori che avevano visto rigettare in toto le loro domande e:
– afferma che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti sia della partoriente, sia del nascituro, sia del padre del nascituro e quello ordinario decennale;
– afferma che è responsabile il medico che assiste la partoriente durante il travaglio ed il parto per aver provocato al feto la lesione del plesso brachiale per un’errata e/o eccessiva trazione in presenza di distocia di spalla e non aver redatto in maniera completa la cartella clinica.
Liquidati al leso:
– il danno non patrimoniale;
– il danno patrimoniale da lucro cessante e da perdita di chance lavorative mediante il conteggio tabellare e l’applicazione dei coefficienti di capitalizzazione del 1981 al posto di quelli anacronistici ed obsoleti di cui al R.D. 9/10/1922 n. 1403;
– il danno emergente futuro.
Liquidati ai genitori del leso:
– il danno non patrimoniale;
– il danno emergente passato e futuro.
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App. Napoli 13/4/2017 n. 1703
Responsabilità del chirurgo: confermata la responsabilità del chirurgo e liquidati € 924.958,42 per una I.P. iatrogena differenziale del 20% con personalizzazione del risarcimento e liquidazione del danno patrimoniale.
La Corte di Appello rigetta l’appello della struttura sanitaria (Università degli Studi di Roma la Sapienza) ed accoglie in toto le tesi del danneggiato ed in particolare:
– dichiara inammissibile l’appello della struttura sanitaria avverso la sentenza non definitiva che ha statuito sulla competenza;
– rigetta il motivo di appello della struttura sanitaria fondato sulla prescrizione del diritto del danneggiato;
– rigetta il motivo di appello della struttura sanitaria in ordine all’an debeatur e fondato sulla mancanza di responsabilità del chirurgo e conferma il principio che il medico e la struttura, in caso di intervento chirurgico non preceduto da consenso informato, sono responsabili dei danni provocati anche se l’intervento è stato eseguito con tecnica corretta;
– rigetta i motivi di appello della struttura sanitaria in ordine al quantum debeatur e conferma la corretta liquidazione del danno iatrogeno differenziale, morale e patrimoniale;
– liquida al danneggiato i danni subiti dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado.
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Cass. 29/7/2016 n. 15790
Disconoscimento di documento e diritto processuale: la Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso del danneggiato, ha affermato i seguenti principi di diritto:
– qualora sia stato effettuato in primo grado il disconoscimento di conformità all’originale di un documento prodotto in copia, cui non sia seguita la produzione dell’originale, e ciò nonostante il giudice se ne sia avvalso a fini probatori, è onere della parte soccombente che intenda contestare questa utilizzazione, ribadire espressamente l’eccezione di disconoscimento, mediante un’impugnazione specifica e determinata che esprima sia la volontà di negare la conformità all’originale delle copie prodotte dalla controparte sia la critica al giudice che se ne sia avvalso malgrado il disconoscimento, senza che possa considerarsi sufficiente la generica affermazione dell’inesistenza dei documenti, o degli atti di cui essi sono rappresentativi;
– riproposta l’eccezione di prescrizione da parte del debitore soccombente in primo grado mediante specifico motivo di appello (e non anche l’eccezione di disconoscimento dei documenti) il giudice di secondo grado deve tener conto dei documenti prodotti in copia dall’originario attore a sostegno della contro-eccezione di interruzione della prescrizione, senza che possa più avere rilevanza il disconoscimento della loro conformità all’originale disatteso dal primo giudice, in quanto non fatto oggetto di specifico motivo di impugnazione.
App. Napoli 27/6/2016 n. 2575
Prescrizione del diritto e diritto processuale: la Corte di Appello, accogliendo le tesi del danneggiato, ha rigettato l’eccezione di prescrizione del suo diritto (quale attore principale) non proposta dal convenuto garantito ma dal chiamato nell’ambito del rapporto di garanzia in quanto non può essere dallo stesso soggetto proposta nei confronti dell’attore principale al fine di paralizzare la pretesa da questo fatta valere nei confronti del convenuto garantito.
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Trib. Napoli 10/6/2016 n. 7336
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 6.297,52 per una I.P. del 3%, importo poi ridotto per il concorso colposo della vittima.
Il Tribunale, quale giudice di appello, accogliendo i motivi di gravame dei danneggiati:
– ha ritenuto che l’eccezione di prescrizione del diritto proposta dall’impresa di assicurazione nei confronti dell’attore principale non si estende automaticamente all’interventore volontario e, pertanto, dopo la costituzione di quest’ultimo andava proposta tempestivamente;
– ha liquidato il danno da ritardo (non liquidato dal giudice di primo grado).