Risarcimento di € 44.306,49 per un danno biologico del 9% con personalizzazione.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 27/6/2023 n. 3013: responsabilità per infezione ospedaliera.
Paziente sottoposto ad intervento chirurgico di tenorrafia, a seguito del quale contraeva infezione nosocomiale da Pseudomonas aeruginosa, causalmente riconducibile alla condotta colposa dei medici e dell’ortopedico che lo avevano preso in cura.
L’equipe chirurgica non aveva applicato la corretta profilassi antibiotica pre, intra e post operatoria, mentre la struttura sanitaria non aveva preventivamente proceduto alla corretta sterilizzazione della sala operatoria, disattendendo così le raccomandazioni riportate dalle Linee guida SIOT 2008 (Società Italiana Ortopedia e Traumatologia), aventi ad oggetto la “Antibiotico profilassi perioperatoria nell’adulto”.
L’infezione contratta all’interno dell’ospedale determinava la deiscenza settica della ferita chirurgica e la conseguente cronicizzazione e fistolizzazione del processo settico locale.
La Corte di Appello:
– Rigetta le tesi della struttura sanitaria appellante;
– Accoglie le tesi del danneggiato (appellante incidentale);
– Aumenta la liquidazione risarcitoria riconosciuta in primo grado;
– Riconosce la liquidazione dei danni successivi alla sentenza di primo grado.
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Risarcimento di € 363.292,72 per un danno biologico del 50%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 17/5/2023 n. 6808: responsabilità per omessa diagnosi infettiva di osteomielite e successiva amputazione dell’arto inferiore.
Paziente affetto da una semplice ulcera cutanea al piede sinistro, ricoverato presso la struttura sanitaria ed ivi sottoposto a terapia antibiotica.
Nel corso della degenza, nonostante emergesse la positività ai germi patogeni Stafilococco aureo e E. Faecalis, il paziente non veniva sottoposto ai necessari approfondimenti diagnostici laddove la persistenza di un grave processo infettivo a carico dell’arto inferiore rendeva senz’altro necessaria l’esecuzione di indagini strumentali ulteriori al fine di indagare l’eventuale coinvolgimento dei tessuti molli e, dunque, la presenza o meno di un quadro osteomielitico, il cui rischio di verificazione era altamente probabile, alla luce delle circostanze del caso concreto.
A causa del persistere della condotta omissiva dei medici, l’infezione osteomielitica evolveva in gangrena gassosa dell’arto inferiore sinistro, necessitevole di un intervento urgente “salvavita” di amputazione coscia sinistra.
Sebbene l’inquadramento della patologia sia risultato corretto e il trattamento antibiotico praticato risultasse inizialmente adeguato, la complessiva gestione clinica del paziente non è stata conforme alle linee guida dettate in materia.
Ed, invero, la necessità di un approfondimento diagnostico, nel caso di specie, era resa ancor più evidente:
– dall’alterazione dell’indice ematico del PCR, il cui innalzamento a distanza di una settimana avrebbe dovuto far sospettare la presenza di una osteomielite;
– dalla localizzazione della lesione cutanea – posizionata in corrispondenza di una prominenza ossea – che rendeva altamente probabile un interessamento dei tessuti molli ed ossei sottostanti.
Tale omissione diagnostica ha assunto, alla luce del successivo iter clinico del paziente, rilievo dirimente nella misura in cui, impedendo il tempestivo riscontro di un’estensione del processo infettivo ai tessuti sottostanti, non ha consentito di diagnosticare il quadro osteomielitico insorto e, per l’effetto, di prevenire, mediante l’adozione di un adeguato piano terapeutico, la progressiva e nefasta evoluzione clinica manifestatasi successivamente, rappresentata dall’insorgenza di una gangrena gassosa dell’arto e la conseguente necessaria amputazione del medesimo.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e dell’impresa di assicurazione intervenuta;
– disattende parzialmente la C.T.U. medico-legale, accogliendo l’impugnativa formulata dal danneggiato in merito alla paventata incidenza concausale attribuita alla sua condotta successiva alle dimissioni (definita “inerte” e “negligente” dal C.T.U.);
– liquida al danneggiato:
► il danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute (comprensivo del danno alla vita di relazione e del danno morale/da sofferenza interiore) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano;
► il danno emergente passato per le spese sostenute.
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Risarcimento di € 51.764,39 per un danno biologico differenziale del 8,5% con personalizzazione.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 12/4/2023 n. 1657: responsabilità da cose in custodia.
Raddoppiato circa, in Appello, l’importo risarcitorio liquidato alla danneggiata in primo grado.
La lesa ha inizialmente convenuto in giudizio il titolare di un esercizio commerciale per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della caduta occorsale mentre si accingeva ad uscire dal negozio, allorchè scivolava e cadeva al suolo a causa del pavimento completamente bagnato (in quanto era stato lavato con acqua e sapone, non era stato asciugato e la scivolosità del pavimento non era percepibile).
L’impresa di assicurazione dell’esercente, evocata da quest’ultimo al fine di manlevarlo dagli obblighi risarcitori, era stata con lui condannata in solido in primo grado.
Tale impresa di assicurazione ha proposto appello contestando la condanna subita in primo grado.
La danneggiata proponeva a sua volta appello incidentale avverso la sentenza di primo grado lamentando la riduttiva quantificazione del danno alla salute.
La Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della compagnia assicurativa;
– condanna la compagnia assicurativa al risarcimento dei maggiori danni subiti dalla lesa a causa dell’illecito;
– liquida in favore della danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale mediante il criterio correttivo del danno differenziale.
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Risarcimento di € 46.557,62 per un danno biologico differenziale del 6% con personalizzazione.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 31/1/2023 n. 1392: responsabilità del chirurgo ortopedico.
Il danneggiato, affetto da frattura scomposta del femore sinistro (frattura multipla meta-diafisaria del femore sinistro), ha convenuto in giudizio l’Azienda Ospedaliera per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti in seguito all’erronea esecuzione dell’intervento chirurgico di osteosintesi espletato presso la struttura sanitaria.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti a causa dell’errato intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura;
– liquida in favore del danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale:
► mediante il criterio correttivo del danno differenziale iatrogeno;
► riconoscendo l’autonomia del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione e del danno morale rispetto al danno alla salute.
Risarcimento di € 53.308,28 per un danno biologico differenziale del 7% con personalizzazione.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 14/9/2022 n. 11327: responsabilità del chirurgo ortopedico.
I genitori del danneggiato minorenne, affetto da deformazione congenita del piede, hanno convenuto in giudizio l’Azienda Ospedaliera Universitaria per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal figlio in seguito all’erronea esecuzione dell’intervento di Codivilla, finalizzato al trattamento del piede torto da cui era affetto fin dalla nascita.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei danneggiati;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti dal minore a causa dell’errato trattamento (il quale, se correttamente eseguito, avrebbe risolto completamente la problematica congenita da cui era affetto il minore);
– liquida in favore del minore il risarcimento del danno non patrimoniale:
► mediante il criterio correttivo del danno differenziale iatrogeno;
► riconoscendo l’autonomia del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione e del danno morale rispetto al danno alla salute.
Risarcimento di € 36.157,19 per un danno biologico differenziale del 9% con personalizzazione.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Santa Maria Capua Vetere 20/3/2023 n. 1210: responsabilità del chirurgo.
La danneggiata ha convenuto in giudizio l’Azienda Ospedaliera e l’operatore per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell’errato ed inadeguato intervento chirurgico di tiroidectomia totale subito, che le ha provocato una lesione iatrogena del nervo ricorrente sinistro e l’insorgenza di paralisi delle corde vocali a sinistra.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e del chirurgo;
– condanna la struttura sanitaria ed il medico al risarcimento dei danni subiti dalla paziente a causa dell’errato trattamento (il quale, se correttamente eseguito, avrebbe risolto completamente la problematica congenita da cui era affetta);
– liquida in favore della danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale:
► mediante il criterio correttivo del danno differenziale iatrogeno;
► riconoscendo l’autonomia del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione e del danno morale rispetto al danno alla salute.
Risarcimento di € 614.590,01 per la nascita “indesiderata” del feto affetto da malformazioni e suo successivo decesso.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Torre Annunziata 5/12/2022 n. 2722: responsabilità per errata interruzione di gravidanza, omessa diagnosi di malformazioni fetali e suo successivo decesso dopo 6 mesi di sopravvivenza.
La paziente, avvedutasi di essere incinta a seguito di una relazione adulterina, giunge volontariamente in ospedale al fine di sottoporsi ad aborto tramite intervento di interruzione della gravidanza. L’isterosuzione con raschiamento non sortisce gli effetti voluti per maltalento ed imperizia dei medici, i quali non si avvedono dell’errore commesso e, con diagnosi tardiva, costringono la gestante a proseguire una gravidanza espressamente non voluta.
Solo al momento della nascita vengono riscontrate delle gravissime malformazioni al feto (agenesia del corpo calloso), a causa delle quali la gestante è costretta ad iniziare un travagliato percorso di cure per tentare di salvare la piccola neonata la quale, tuttavia, muore dopo circa 6 mesi.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della gestante-madre danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al pagamento in favore della madre del risarcimento di tutti i danni subiti;
– liquida alla stessa:
► il danno da lesione dell’autodeterminazione, personalizzandolo al massimo ed andando ben oltre le previsioni tabellari (liquidazione extra tabellare);
► il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, patito iure proprio per la successiva morte della neonata, sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano.
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Risarcimento di € 237.709,14 per un danno biologico del 28%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli del 3/3/2023 n. 938: responsabilità del chirurgo.
Paziente affetta da cisti ovarica endometriosica sinistra sottoposta ad intervento chirurgico di isteroscopia.
È responsabile il chirurgo per:
– non aver eseguito un intervento di resezione dell’intera lesione endometriosica ovarica per via laparoscopica, considerata dalla letteratura specialistica chirurgica il “gold standard” per il trattamento dell’endometrioma;
– aver eseguito una non condivisibile aspirazione sotto controllo ecografico della cisti ovarica che ha determinato un’importante reazione infiammatoria prima locale e poi ai circostanti tessuti limitrofi;
– aver provocato la complicanza flogistico-infettiva a carico dell’ovaio di sinistra che ha portato alla necessità di procedere ad un intervento più demolitivo di laparo-isterectomia totale con annessiectomia bilaterale e resezione di un tratto del colon discendente e del sigma.
L’inadempimento del medico e della struttura sanitaria privata porta come corollario la risoluzione del contratto di cura con obbligo restitutorio del compenso percepito per il contratto inadempiuto.
La Corte di Appello:
– Rigetta le tesi degli appellanti (medico e struttura sanitaria);
– Accoglie le tesi della danneggiata;
– Conferma la liquidazione risarcitoria riconosciuta in primo grado;
– Riconosce la liquidazione dei danni successivi alla sentenza di primo grado.
- Pubblicato il Consenso informato, Danno iatrogeno differenziale, Danno morale, Danno non patrimoniale, Macro risarcimento danni, Malasanità, Medical malpractice, Medmal, News, News Legali, Personalizzazione, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità medica e sanitaria, Restituzione del compenso erogato, Risarcimento danni, Risoluzione contrattuale
Risarcimento di € 113.000 per un danno biologico del 21%.
Transazione del 16/5/2022: responsabilità dell’automobilista.
Tamponamento provocato dall’automobilista per l’invasione della corsia di marcia percorsa dal motoveicolo che lo precedeva.
Il conducente del motoveicolo, vittima dell’incidente, riporta un’estesa frattura composta del trochite dell’omero sinistro nonché la lesione delle vertebre L1 ed L4 con necessità di intervento chirurgico di riduzione.
L’impresa di assicurazione accoglie le richieste del danneggiato, riconosce la responsabilità del proprio assicurato e liquida alla vittima, in via stragiudiziale, il danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale e della maggiorazione a titolo di personalizzazione del danno alla salute) mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2021, applicando l’aumento massimo a titolo di personalizzazione per la peculiare incidenza delle menomazioni sulla cenestesi lavorativa.
Risarcimento di € 36.136,48 per una I.P. iatrogena del 8% con personalizzazione.
Trib. S. M. Capua Vetere 21/2/2022 n. 796: responsabilità del chirurgo.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi dell’operatore e della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti a causa dell’errato intervento chirurgico di ernioplastica inguinale bilaterale secondo Trabucco;
– liquida in favore del danneggiato il risarcimento:
► del danno non patrimoniale (comprensivo del danno morale e della maggiorazione a titolo di personalizzazione);
► del danno patrimoniale (emergente) passato e futuro per le spese di cura già sostenute e per quelle ancora da sostenersi.
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