Risarcimento di € 3.861.581,26 per un danno biologico del 100%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Bari 9/9/2020 n. 1539. Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 3.861.581,26 per una I.P. del 100%, di cui € 2.890.040,56 alla macrolesa con personalizzazione del risarcimento, € 843.347,34 ai genitori ed € 128.193,36 alla germana.
La Corte di Appello:
– rigetta l’appello principale della struttura sanitaria;
– accoglie le tesi ed i motivi di appello incidentale della macrolesa e dei suoi congiunti;
– conferma la sussistenza del nesso causale tra trattamento sanitario e danno subito dalla macrolesa al momento della nascita quale tetraparesi con atassia, disartria, ritardo psicomotorio e difficoltà relazionali da encefalopatia ipossico ischemica e sofferenza metabolica ipoglicemia neonatale;
– conferma la responsabilità del ginecologo che ha assistito la partoriente durante il parto per i danni subiti dalla macrolesa al momento della nascita per aver operato senza uniformarsi alle corrette pratiche sanitarie del caso ed alle Linee Guida;
– precisa che alcuna rilevanza assume il disposto dell’art. 3, comma 1, D.L. 13 settembre 2012 n. 158 (cd. Decreto Balduzzi) in quanto la natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata ed è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale;
– precisa che alcuna rilevanza assume il disposto dell’art. 7 L. 8 marzo 2017 n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco) in quanto trattasi di norma non retroattiva;
– liquida alla macrolesa:
► il danno non patrimoniale mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano e la massima personalizzazione del risarcimento;
► il danno da lucro cessante futuro;
► il danno emergente futuro;
– liquida ai congiunti della macrolesa:
► il danno non patrimoniale (morale) per le gravi lesioni subite dalla macrolesa mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il danno emergente passato;
– liquida complessivamente alla macrolesa un importo circa tre volte maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.
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Risarcimento di € 3.770.141,00 per un danno biologico del 70%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 8/4/2019 n. 3740 Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 3.770.141,00 di cui € 2.966.199,00 al macroleso per una I.P. iatrogena del 70% con personalizzazione del risarcimento, € 268.498,00 al padre, € 277.450,00 alla madre, € 128.997,00 al germano ed € 128.997,00 alla germana.
La natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata dopo il decreto Balduzzi in quanto è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale.
L’art. 7 Legge Gelli-Bianco – che al comma 3 ha previsto che l’esercente la professione sanitaria che presti la propria opera all’interno di una struttura sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. – non è retroattivo.
Paziente III gravida, III para, alla 32^ settimana + 4 giorni di gestazione, ricoverata per rottura delle acque in pretermine con feto in presentazione cefalica.
E’ responsabile il ginecologo che – seppur pratica alla partoriente la visita ginecologica e le somministra una fiala di Bentelan e vasosuprina al fine di posticipare il parto per il tempo necessario a instaurare una terapia per la profilassi delle complicanze più temute nel neonato pretermine – non applica il menagement previsto dalle linee guida per la minaccia di parto pretermine con Rottura Prematura delle Membrane che consiste in:
– esame con speculum sterile per la valutazione della cervice uterina ed eventuale perdita di liquido dalla vagina;
– valutazione del Ph vaginale e prelievo colturale del secreto cervico-vaginale (prima e dopo la somministrazione di antibiotico);
– valutazione ecografica per controllare l’epoca gestazionale, identificare la parte presentata e quantificare il volume di liquido amniotico. Profilo biofisico fetale e velocimetria Doppler materno-fetale ogni 47 ore;
– monitoraggio continuo della frequenza cardiaca fetale;
– monitoraggio della gestante per ogni segno di travaglio, infezione o rischio fetale, se l’epoca fetale risulta inferiore alla 34^ settimana e non sussistono altre indicazioni materno-fetali all’espletamento del parto;
– profilassi betametasone (somministrazione da 12 mg/24 ore per 2 giorni) per la maturazione polmonare;
– antibioticoterapia da iniziare entro 24 ore con antibiotico ad ampio spettro;
– accurato colloquio con in genitori in relazione alla scelta della via di espletamento del parto.
Liquidati al leso:
– il danno non patrimoniale;
– il danno patrimoniale da lucro cessante futuro;
– il danno emergente futuro per le necessarie spese di assistenza.
Liquidati ai congiunti del leso (genitori e germani):
– il danno non patrimoniale;
– il danno emergente passato per le spese sanitarie.
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Risarcimento di € 3.626.636,50 per un danno biologico del 91%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 26/6/2018 n. 3165. Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 3.626.636,50, di cui € 3.198.527,06 al macroleso per una I.P. del 91% con personalizzazione del risarcimento, € 215.089,14 al padre ed € 213.020,30 alla madre, importi poi ridotti sia per l’indennità percepita dalla vittima a titolo di accompagnamento, sia per il suo concorso colposo.
La Corte di Appello accoglie i motivi di appello del leso e dei suoi congiunti che avevano visto rigettare in toto le loro domande e liquida:
– il danno non patrimoniale al macroleso;
– il danno emergente passato e futuro al macroleso;
– il danno da lucro cessante passato e futuro al macroleso;
– il danno non patrimoniale (morale) ai congiunti del macroleso per le gravi lesioni da quest’ultimo subite;
– le spese di consulenza tecnica di parte redatte ante iudicium.
La domanda dell’impresa di assicurazione di contenere la limitazione dell’obbligazione debitoria nei limiti del massimale di polizza è un’eccezione in senso improprio con la conseguenza che la questione del limite del massimale può essere rilevata anche d’ufficio dal Giudice.
L’irrituale produzione della polizza di assicurazione preclude:
– alla parte la possibilità di utilizzare il documento come fonte di prova;
– al Giudice di esaminarlo.
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Risarcimento di € 1.123.025,62 per danno biologico del 72%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 21/5/2020 n. 3562. Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 1.123.025,62 per una I.P. del 72% con personalizzazione del risarcimento, importo poi ridotto del 30% per il concorso colposo della vittima in ordine all’an debeatur.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi dell’impresa designata;
– ritiene che il conducente del veicolo non identificato che opera manovra di conversione a sinistra, invade la semicarreggiata opposta e non concede la precedenza al veicolo favorito che proviene dall’opposto senso di marcia è responsabile al 70% del sinistro;
– ritiene il leso, conducente del veicolo danneggiato, corresponsabile al 30% del sinistro per l’eccessiva velocità;
– liquida al danneggiato tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali;
– personalizza il risarcimento.
Risarcimento di € 48.395,20 per una I.P. iatrogena differenziale del 8% con personalizzazione.
App. Napoli 19/11/2021 n. 5440: responsabilità del chirurgo ortopedico.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi del medico e della struttura sanitaria;
– condanna il chirurgo e la struttura sanitaria al pagamento in favore della danneggiata dei danni da ella subiti per l’errata riduzione della frattura del gomito;
– riconosce alla danneggiata un importo superiore al triplo rispetto a quanto liquidato in primo grado;
– liquida in favore della danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale:
► comprensivo del danno morale e dell’aumento in percentuale a titolo di personalizzazione del risarcimento, sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano;
► mediante il criterio correttivo del risarcimento del danno differenziale, con ulteriore personalizzazione.
App. Napoli 1/2/2021 n. 345
Danni al trasportato: risarcimento del danno di € 199.308,01, di cui € 182.708,01 al macroleso per una I.P. del 24% con personalizzazione del risarcimento ed € 16.600,00 alla madre.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi ed i motivi di appello principale dei danneggiati;
– rigetta le tesi ed i motivi di appello incidentale dell’impresa designata;
– dichiara inammissibile l’appello incidentale dell’impresa designata;
– liquida al macroleso:
► il danno non patrimoniale con la personalizzazione del risarcimento (denegata dal giudice di primo grado);
► il danno da ritardo dall’evento (denegato dal giudice di primo grado);
– aumenta quasi del 50% l’importo liquidato al danneggiato dal giudice di primo grado;
– liquida alla madre convivente del macroleso il danno non patrimoniale per le gravi lesioni subite dal figlio (denegato dal giudice di primo grado).
Trib. Napoli 19/10/2020
Responsabilità della struttura sanitaria: risarcimento del danno di € 31.109,15 per una I.P. iatrogena differenziale dell’8%.
Paziente sottoposta ad un non indicato e sovradimensionato intervento chirurgico di quadrantectomia alla mammella con radicalizzazione del quadrante nonché dissezione di due linfonodi ed asportazione del linfonodo sentinella a livello ascellare, praticato sulla base di un esame istologico estemporaneo erroneamente interpretato.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e della sua impresa di assicurazione;
– ritiene provato il nesso causale tra trattamento sanitario, errata diagnosi istologica, conseguente non indicato e sovradimensionato intervento chirurgico, peggioramento delle condizioni di salute e menomazioni residuate;
– ritiene provata la responsabilità dell’oncologo e del chirurgo in servizio presso la struttura sanitaria per:
► l’errata diagnosi di neoplasia mammaria;
► la conseguente errata scelta chirurgica, eccessivamente demolitiva;
– liquida alla danneggiata il danno non patrimoniale mediante:
► le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari.
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App. Roma 25/6/2020 n. 3084
Danni al trasportato: risarcimento del danno di € 446.092,48 per una I.P. del 40% con personalizzazione del risarcimento.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi ed il motivo di appello principale del danneggiato;
– rigetta le tesi dei responsabili civili e dell’impresa di assicurazione;
– dichiara inammissibile l’appello incidentale dell’impresa di assicurazione – con cui la stessa ha chiesto dichiararsi il concorso di colpa del vettore al fine di ottenere la riduzione proporzionale del risarcimento dovuto al danneggiato – per difetto di interesse atteso il mancato esperimento di azione di regresso nei confronti degli (eventuali) danneggianti nel giudizio di primo grado;
– liquida al danneggiato il danno non patrimoniale mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
– personalizza il risarcimento.
– aumenta quasi del 200% l’importo liquidato al danneggiato dal primo giudice.
Trib. Napoli 22/5/2020 n. 3612
Responsabilità del chirurgo odontoiatra: risarcimento del danno di € 73.544,47 per una I.P. iatrogena del 5%.
Paziente sottoposta ad applicazione di un impianto osteointegrato in corrispondenza della sella edentula del primo premolare superiore di destra (14) e di un manufatto protesico all’arcata dentaria superiore di sinistra (24-25-26-27).
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi del chirurgo odontoiatra e della sua impresa di assicurazione;
– ritiene provato il nesso causale tra trattamento sanitario, perdita di tessuto osseo e mucoso/gengivale a carico dell’emimascella destra, infiltrazione cariosa dei monconi protesici (24 e 27), fratture degli stessi con distacco protesico, menomazioni residuate e necessità di ulteriore differente trattamento riabilitativo riparatore;
– ritiene provata la responsabilità del chirurgo odontoiatra per:
► l’errata condotta terapeutica (nella fase di progettazione ed esecuzione);
► la condotta imprudente, imperita e negligente sia nell’esecuzione dell’intervento di exeresi della mucosa/gengiva perimplantare in regione 14 (errore di esecuzione), sia nel posizionamento in tale sede di un nuovo impianto di dimensioni maggiori rispetto al primo (errore di progettazione);
► la non condivisibile scelta di sostituire, nel corso dell’intervento di rigenerazione ossea, l’impianto precedentemente collocato in regione 14 con un altro impianto endosseo osteointegrabile di diametro maggiore;
– liquida alla danneggiata:
► il danno biologico;
► il danno morale;
► il danno emergente passato e futuro.
Trib. Napoli 14/4/2020 n. 2734
Responsabilità della struttura sanitaria e del chirurgo ortopedico: risarcimento del danno di € 33.062,00 per una I.P. iatrogena differenziale del 9%.
Paziente affetto da lesione tendine d’Achille piede destro sottoposto ad intervento chirurgico di tenorrafia.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene provato il nesso causale tra intervento chirurgico, la provocata reazione fibrotica locale associata a flogosi cronica e le menomazioni residuate;
– ritiene provata la responsabilità del chirurgo ortopedico in quanto:
► disattendeva le linee guida della SIOT (Società Italiana Ortopedia e Traumatologia) aventi oggetto l’ “Antibiotico profilassi perioperatoria nell’adulto”;
► provocava, a causa dell’omissione, un’infezione/contaminazione iatrogena da Pseudomonas aerugionosa del sito chirurgico;
► non effettuava la diagnosi della complicanza infettiva locale per la mancata prescrizione di esami culturali;
► cagionava la deiscenza settica della ferita chirurgica e la conseguente cronicizzazione e fistolizzazione del processo settico locale.
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