Risarcimento di € 3.861.581,26 per un danno biologico del 100%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Bari 9/9/2020 n. 1539. Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 3.861.581,26 per una I.P. del 100%, di cui € 2.890.040,56 alla macrolesa con personalizzazione del risarcimento, € 843.347,34 ai genitori ed € 128.193,36 alla germana.
La Corte di Appello:
– rigetta l’appello principale della struttura sanitaria;
– accoglie le tesi ed i motivi di appello incidentale della macrolesa e dei suoi congiunti;
– conferma la sussistenza del nesso causale tra trattamento sanitario e danno subito dalla macrolesa al momento della nascita quale tetraparesi con atassia, disartria, ritardo psicomotorio e difficoltà relazionali da encefalopatia ipossico ischemica e sofferenza metabolica ipoglicemia neonatale;
– conferma la responsabilità del ginecologo che ha assistito la partoriente durante il parto per i danni subiti dalla macrolesa al momento della nascita per aver operato senza uniformarsi alle corrette pratiche sanitarie del caso ed alle Linee Guida;
– precisa che alcuna rilevanza assume il disposto dell’art. 3, comma 1, D.L. 13 settembre 2012 n. 158 (cd. Decreto Balduzzi) in quanto la natura della responsabilità del medico dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, pubblica o privata, non è cambiata ed è sempre contrattuale anche se fondata sul contatto sociale;
– precisa che alcuna rilevanza assume il disposto dell’art. 7 L. 8 marzo 2017 n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco) in quanto trattasi di norma non retroattiva;
– liquida alla macrolesa:
► il danno non patrimoniale mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano e la massima personalizzazione del risarcimento;
► il danno da lucro cessante futuro;
► il danno emergente futuro;
– liquida ai congiunti della macrolesa:
► il danno non patrimoniale (morale) per le gravi lesioni subite dalla macrolesa mediante le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il danno emergente passato;
– liquida complessivamente alla macrolesa un importo circa tre volte maggiore rispetto a quello liquidato dal giudice di primo grado.
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Risarcimento di € 3.141.261,53 per un danno biologico del 100%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 27/4/2021 n. 3976. Responsabilità del ginecologo: risarcimento del danno di € 3.141.261,53 per una I.P. del 100%, di cui € 2.459.953,29 al macroleso ed € 681.308,24 ai genitori.
Paziente I gravida.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del macroleso e dei suoi genitori;
– rigetta le tesi del ginecologo, della struttura sanitaria e delle imprese di assicurazione;
– ritiene che il ginecologo è responsabile per il danno emorragico intrapartum subito dal feto per:
► omesso monitoraggio delle condizioni del feto;
► omessa verifica del benessere del feto;
► omessa diagnosi tempestiva di sofferenza fetale acuta;
► tardivo intervento chirurgico di taglio cesareo, eseguito allorché la grave e prolungata sofferenza fetale acuta era in atto da troppo tempo ed aveva già cagionato danni irreversibili al feto;
– liquida al macroleso:
► il danno non patrimoniale;
► il danno patrimoniale da lucro cessante futuro;
► il danno emergente futuro per le necessarie spese di assistenza;
– liquida ai genitori del macroleso:
► il danno non patrimoniale;
► il danno emergente passato per le spese sanitarie e di assistenza.
App. Napoli 17/4/2019 n. 2114
Responsabilità del ginecologo, lesioni al nascituro e morte: risarcimento del danno di € 1.227.844,94, di cui € 498.521,45 al padre, € 498.521,45 alla madre, € 145.627,01 al germano ed € 85.305,10 ai tre nonni della vittima (€ 28.435,03 cadauno).
La Corte di Appello accoglie le tesi dei danneggiati, respinge gli appelli dei responsabili (struttura sanitaria e ginecologo) e:
– non prende in esame la C.T.U. medico legale espletata in sede penale che pur ha ritenuto il ginecologo esente da colpa;
– disattende il rinnovo della C.T.U. medico legale da essa disposto ed espletata da un collegio medico che pur ha ritenuto il ginecologo esente da colpa;
– conferma la responsabilità del ginecologo che ha prestato assistenza sia prima che durante il parto per aver:
a. somministrato alla partoriente ossitocina, al fine di indurre il parto, in quantità non annotata in cartella clinica;
b. inoculato il farmaco senza preoccuparsi di assicurare, mediante tracciati cardiotocografici, di verificare come evolvessero le condizioni del nascituro;
c. eseguito tracciati cardiotocografici in maniera inadeguata e discontinua proprio nelle ore del travaglio più vicine alla fase espulsiva, durante le quali maggiormente sarebbe stato importante constatare la salute del feto;
d. provocato con il suo comportamento il grave insulto ipossico subito dal nascituro.
La Corte di Appello, ancora, accoglie l’appello dei danneggiati e liquida:
– il danno non patrimoniale ai genitori della vittima per le gravi lesioni da quest’ultimo subite nel periodo di sopravvivenza (denegato dal giudice di primo grado);
– il danno non patrimoniale ai nonni anche non conviventi per il decesso della vittima (denegato dal giudice di primo grado);
– il danno da ritardo (denegato dal giudice di primo grado).
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