Risarcimento di € 44.306,49 per un danno biologico del 9% con personalizzazione.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 27/6/2023 n. 3013: responsabilità per infezione ospedaliera.
Paziente sottoposto ad intervento chirurgico di tenorrafia, a seguito del quale contraeva infezione nosocomiale da Pseudomonas aeruginosa, causalmente riconducibile alla condotta colposa dei medici e dell’ortopedico che lo avevano preso in cura.
L’equipe chirurgica non aveva applicato la corretta profilassi antibiotica pre, intra e post operatoria, mentre la struttura sanitaria non aveva preventivamente proceduto alla corretta sterilizzazione della sala operatoria, disattendendo così le raccomandazioni riportate dalle Linee guida SIOT 2008 (Società Italiana Ortopedia e Traumatologia), aventi ad oggetto la “Antibiotico profilassi perioperatoria nell’adulto”.
L’infezione contratta all’interno dell’ospedale determinava la deiscenza settica della ferita chirurgica e la conseguente cronicizzazione e fistolizzazione del processo settico locale.
La Corte di Appello:
– Rigetta le tesi della struttura sanitaria appellante;
– Accoglie le tesi del danneggiato (appellante incidentale);
– Aumenta la liquidazione risarcitoria riconosciuta in primo grado;
– Riconosce la liquidazione dei danni successivi alla sentenza di primo grado.
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Risarcimento di € 13.108,24 per un danno biologico differenziale del 2% con personalizzazione.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 9/6/2023 n. 2649: responsabilità per infezione ospedaliera ed osteomielite.
Raddoppiato, in Appello, l’importo risarcitorio liquidato al danneggiato in primo grado.
Paziente affetto da frattura trimalleolare trattata chirurgicamente con intervento di riduzione, a seguito del quale contraeva infezione nosocomiale dovuta alla condotta colposa dei medici e dell’ortopedico che presero in cura.
L’equipe chirurgica e la struttura sanitaria non avevano eseguito una corretta asepsi del materiale chirurgico ed avevano altresì disatteso le raccomandazioni riportate dalle Linee guida SIOT 2008 (Società Italiana Ortopedia e Traumatologia), relative alla necessaria profilassi antibiotica perioperatoria.
L’infezione contratta all’interno dell’ospedale e la conseguente patologia osteomielitica contratta in ambiente ospedaliero determinavano un ritardo di 70 giorni per la guarigione del paziente nonché maggiori postumi permanenti.
La Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento dei maggiori danni subiti dal paziente;
– liquida in favore del danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale mediante il criterio correttivo del danno differenziale, personalizzandolo in ragione delle peculiarità del caso concreto.
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Risarcimento di € 110.415,25 per una I.P. iatrogena del 20%.
Trib. Milano 15/9/2021 n. 7297: responsabilità della struttura sanitaria per infezione nosocomiale.
Paziente sottoposta ad intervento cardiaco di plastica mitralica nel corso del quale subìva la contaminazione da Stafilococco Warneri, evoluta in osteomielite sternale con successivo intervento demolitivo di asportazione della metà superiore dello sterno.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
-ritiene che la struttura ospedaliera è responsabile per la contaminazione intraoperatoria e per l’insorgenza della patologia infettiva, anche nell’impossibilità di definire se essa abbia derivazione endogena o esogena;
– riconosce il danno all’integrità psicofisica subìto dalla vittima;
– condanna la struttura sanitaria al pagamento in favore della danneggiata del danno non patrimoniale (comprensivo del danno alla vita di relazione e del danno morale) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano.