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Categoria: Opposizione a decreto ingiuntivo

Cass. 26/8/2019 n. 21706

lunedì, 26 Agosto 2019 da Studio Legale Liguori & Liguori

Diritto processuale: la Suprema Corte di Cassazione accoglie le tesi ed il ricorso del ricorrente ed afferma i seguenti principi di diritto (l’ultimo assolutamente innovativo):
– l’opponente a decreto ingiuntivo se intende chiamare in causa un terzo non può citarlo direttamente ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato;
– l’autorizzazione del giudice alla chiamata in causa del terzo, al di fuori del litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 c.p.c., è discrezionale e il giudice può rifiutarla anche per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo;
– il terzo, nel caso in cui non sia stata autorizzata la sua chiamata in causa e prima di essere citato o intervenuto nel giudizio, non diventa litisconsorte necessario del giudizio solo per la richiesta dell’opponente a decreto ingiuntivo;
– il giudice di appello, pertanto, nel caso in cui non sia stata autorizzata la chiamata in causa del terzo, non può rimettere la causa al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio.

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  • Pubblicato il Cassazione, Diritto processuale, Leading case, News Legali, Opposizione a decreto ingiuntivo
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Trib. Napoli 22/1/2018 n. 769

lunedì, 22 Gennaio 2018 da Studio Legale Liguori & Liguori

Proprietà e condominio: compravendita di immobile locato a terzi, sfratto per finita locazione, diritto di prelazione legale o convenzionale.

Il Tribunale, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento dell’indennità di occupazione, ha affermato i seguenti principi:
– in caso di compravendita di immobile locato a terzi l’acquirente, anche in caso di subentro a contratto cessato, subentra nelle azioni che sarebbero spettate all’originario locatore e, pertanto, può agire sia per il rilascio, sia per il pagamento dell’indennità di occupazione, sia per il risarcimento del danno;
– nel procedimento per convalida, l’opposizione dell’intimato provoca una radicale trasformazione del rito, determinando la cessazione dell’ originario rapporto processuale e l’insorgere di un nuovo e diverso rapporto processuale, alla cui base è l’ordinaria domanda di accertamento e di condanna o di risoluzione e di condanna al rilascio;
– nessuna duplicazione di giudizi può configurarsi tra il procedimento di sfratto per finita locazione e quello di ingiunzione;
– la richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c., formulata a seguito del passaggio da rito sommario al rito locatizio stante l’opposizione dell’intimato, non può riguardare i canoni o indennità non corrisposte atteso che l’art. 614 bis c.p.c. prevede la possibilità per il giudice, che provvede a condannare all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, di prevedere una somma a carico del condannato per ogni violazione, inosservanza e ritardo nell’attuazione del provvedimento;
– tra il procedimento per convalida di sfratto e quello avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento dell’indennità di occupazione, che hanno un diverso petitum, non sussiste un rapporto di pregiudizialità;
– non è configurabile un abuso del processo se il frazionamento del credito riguarda il mancato pagamento del canone e delle spese accessorie atteso che risponde ad un interesse del creditore quello di ricevere il corrispettivo della locazione alla scadenza e, pertanto, ben può il creditore una volta divenuto esigibile il credito azionare di volta in volta anche più decreti ingiuntivi;
– il conduttore – che a seguito della violazione del diritto di prelazione abbia esercitato il riscatto – è tenuto a corrispondere il canone di locazione al terzo acquirente fermo restando che nel caso di prelazione legale il riscatto, operando ex tunc, comporterà la restituzione di tutto quanto corrisposto, a differenza della prelazione convenzionale per la quale non opera il riscatto ma dà diritto solo al risarcimento del danno.

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  • Pubblicato il Diritto di prelazione legale o convenzionale, News Legali, Opposizione a decreto ingiuntivo, Proprietà e condominio, Sfratto per finita locazione
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Trib. Napoli 21/3/2016 n. 3738

lunedì, 21 Marzo 2016 da Studio Legale Liguori & Liguori

Opposizione a decreto ingiuntivo: il mancato esperimento del tentativo di mediazione disposto dal giudice comporta l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

Tale improcedibilità non travolge la domanda monitoria ma l’opposizione a decreto ingiuntivo facendo acquisire in tal modo al decreto ingiuntivo opposto l’incontrovertibilità tipica del giudicato.

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  • Pubblicato il Decreto ingiuntivo, Giudicato, Mediazione, News Legali, Opposizione a decreto ingiuntivo
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