Risarcimento di € 540.529,66 per una perdita di chance di sopravvivenza del 50%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 19/5/2023 n. 5201: responsabilità per omessa asportazione dei calcoli biliari, infezione nosocomiale, pancreatite necrotica e decesso del paziente.
Paziente sottoposto ad un errato intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica con incompleta asportazione di tutti i calcoli biliari, conseguente migrazione iatrogena dei calcoli nella via biliare della colecisti, ittero causato da un’ostruzione del coledoco e successiva pancreatite acuta.
I medici, dopo l’intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica, erroneamente ed incautamente dimettevano il paziente senza praticargli esami strumentali per valutare l’esistenza di calcoli non asportati e senza somministrargli alcuna terapia per evitare la formazione di ulteriori calcoli, provocando altresì un’infezione latente che si manifestava tramite l’insorgenza di pancreatite acuta successivamente evolutasi in pancreatite necrotica.
Gli operatori e le equìpe chirurgiche, inoltre, nel corso dei vari ricoveri, non valutavano il paziente secondo gli indici di gravità clinica adeguati al caso concreto e ciò non consentiva loro di considerare la reale gravità del caso e di optare per il più idoneo, corretto e tempestivo approccio terapeutico e/o chirurgico.
Le strutture responsabili, inoltre, non avevano istituito alcuna Commissione tecnica responsabile della lotta contro le infezioni nosocomiali e non avevano adottato alcuna idonea strategia preventiva e/o presidio atto a prevenire il rischio di infezioni ospedaliere.
La mancata adeguata profilassi antibiotica e la scarsa sterilità delle sale operatorie, del materiale chirurgico utilizzato e del personale, provocavano l’inoculazione di germi nel cavo operatorio e un’infezione da contaminazione iatrogena di microrganismi patogeni nosocomiali quali Streptococcus Anginosus, Acinetobacter Baumani, Candida Albicans e Pseudomonas Aeruginosa.
Il paziente, a causa dei predetti errori medici, subiva in vita eccezionali sofferenze fisiche, psichiche, biologiche, esistenziali e morali, per il periodo, durato circa due anni e mezzo, di lenta ma progressiva agonia intercorso tra il primo intervento ed il successivo decesso
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei familiari del paziente;
– rigetta le tesi delle strutture sanitarie;
– riconosce il danno da perdita di occasione favorevole subìto dalla vittima in vita;
– condanna le strutture sanitarie al risarcimento di tutti i danni subiti in vita dal de cuius;
– liquida agli eredi (moglie e figli) del de cuius il danno da perdita di chance, trasmesso loro iure hereditatis dal defunto, per la perdita delle concrete chance di sopravvivenza che lo stesso avrebbe avuto in caso di corretta e tempestiva strategia chirurgica.
- Pubblicato il Danni da morte, Danno da perdita di chance, Danno da perdita di chance di sopravvivenza, Danno non patrimoniale da perdita di chance di sopravvivenza, Danno terminale, Infezione, Infezione nosocomiale, Macro risarcimento danni, Malasanità, Maxi risarcimento danni record, Medical malpractice, Medmal, News, News Legali, Omessa diagnosi, Responsabilità medica e sanitaria
Risarcimento di € 363.292,72 per un danno biologico del 50%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 17/5/2023 n. 6808: responsabilità per omessa diagnosi infettiva di osteomielite e successiva amputazione dell’arto inferiore.
Paziente affetto da una semplice ulcera cutanea al piede sinistro, ricoverato presso la struttura sanitaria ed ivi sottoposto a terapia antibiotica.
Nel corso della degenza, nonostante emergesse la positività ai germi patogeni Stafilococco aureo e E. Faecalis, il paziente non veniva sottoposto ai necessari approfondimenti diagnostici laddove la persistenza di un grave processo infettivo a carico dell’arto inferiore rendeva senz’altro necessaria l’esecuzione di indagini strumentali ulteriori al fine di indagare l’eventuale coinvolgimento dei tessuti molli e, dunque, la presenza o meno di un quadro osteomielitico, il cui rischio di verificazione era altamente probabile, alla luce delle circostanze del caso concreto.
A causa del persistere della condotta omissiva dei medici, l’infezione osteomielitica evolveva in gangrena gassosa dell’arto inferiore sinistro, necessitevole di un intervento urgente “salvavita” di amputazione coscia sinistra.
Sebbene l’inquadramento della patologia sia risultato corretto e il trattamento antibiotico praticato risultasse inizialmente adeguato, la complessiva gestione clinica del paziente non è stata conforme alle linee guida dettate in materia.
Ed, invero, la necessità di un approfondimento diagnostico, nel caso di specie, era resa ancor più evidente:
– dall’alterazione dell’indice ematico del PCR, il cui innalzamento a distanza di una settimana avrebbe dovuto far sospettare la presenza di una osteomielite;
– dalla localizzazione della lesione cutanea – posizionata in corrispondenza di una prominenza ossea – che rendeva altamente probabile un interessamento dei tessuti molli ed ossei sottostanti.
Tale omissione diagnostica ha assunto, alla luce del successivo iter clinico del paziente, rilievo dirimente nella misura in cui, impedendo il tempestivo riscontro di un’estensione del processo infettivo ai tessuti sottostanti, non ha consentito di diagnosticare il quadro osteomielitico insorto e, per l’effetto, di prevenire, mediante l’adozione di un adeguato piano terapeutico, la progressiva e nefasta evoluzione clinica manifestatasi successivamente, rappresentata dall’insorgenza di una gangrena gassosa dell’arto e la conseguente necessaria amputazione del medesimo.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e dell’impresa di assicurazione intervenuta;
– disattende parzialmente la C.T.U. medico-legale, accogliendo l’impugnativa formulata dal danneggiato in merito alla paventata incidenza concausale attribuita alla sua condotta successiva alle dimissioni (definita “inerte” e “negligente” dal C.T.U.);
– liquida al danneggiato:
► il danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute (comprensivo del danno alla vita di relazione e del danno morale/da sofferenza interiore) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano;
► il danno emergente passato per le spese sostenute.
- Pubblicato il Consenso informato, Danno iatrogeno differenziale, Danno morale, Danno non patrimoniale, Danno patrimoniale, Macro risarcimento danni, Malasanità, Maxi risarcimento danni record, Medical malpractice, Medmal, News, News Legali, Personalizzazione, Responsabilità del chirurgo, Responsabilità medica e sanitaria, Risarcimento danni
Simulazione contrattuale: nullità dell’accordo, ripetizione dell’indebito e disciplina restitutoria nell’arricchimento senza causa
16/5/2023: Articolo dell’avv. Vincenzo Liguori al seguente link: https://ridare.it/articoli/quesiti-operativi/simulazione-contrattuale-nullit-dellaccordo-ripetizione-dellindebito-e
Terzo trasportato e tamponamento provocato da veicolo non identificato
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 13/1/2023 n. 174: riformata la decisione di primo grado che aveva ritenuto inammissibile l’azione ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 esperita dal danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava in qualità di trasportato.
L’incidente avveniva tra un veicolo (rimasto non identificato) che tamponava da tergo il motociclo su cui viaggiava la danneggiata in qualità di passeggera.
La difesa della danneggiata ha evidenziato che la Corte Costituzionale ha chiarito che le norme contenute negli gli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150, D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), lette congiuntamente agli artt. 1917, 2043 e 2054 c.c., non precludono la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle stesse, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo vettore, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso.
Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile l’azione ex art. 141 CdA nell’ipotesi in cui uno dei due veicoli coinvolti non risulti identificato.
La Corte di Appello ha invece condiviso le tesi della difesa della danneggiata (divenute oramai pacifiche all’indomani dell’intervento delle Sezioni Unite del 30/11/2022, n. 35318), seppur già espresse da precedenti orientamenti secondo cui, in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, ed alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato.
Inoltre, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, in tema di risarcimento del danno da incidente stradale ed alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se l’incidente sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato.
Anche in questa ipotesi ricorre, infatti, quella duplicità degli enti assicurativi (quello del vettore e quello designato dal F.G.V.S.) che consente l’operatività del meccanismo di anticipazione/rivalsa delineato dall’art. 141 cod. ass. e, con esso, la possibilità di riconoscere tutela rafforzata al trasportato danneggiato.
La Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione;
– ritiene applicabile la tutela privilegiata riconosciuta dall’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al trasportato anche se il sinistro sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato;
– condanna l’impresa di assicurazione al pagamento in favore della danneggiata di tutti i danni subiti.
- Pubblicato il Appello, News, News Legali, Sinistro stradale, Tamponamento, Terzo trasportato, Trasportato, Veicolo non identificato
Risarcimento di € 51.764,39 per un danno biologico differenziale del 8,5% con personalizzazione.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 12/4/2023 n. 1657: responsabilità da cose in custodia.
Raddoppiato circa, in Appello, l’importo risarcitorio liquidato alla danneggiata in primo grado.
La lesa ha inizialmente convenuto in giudizio il titolare di un esercizio commerciale per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della caduta occorsale mentre si accingeva ad uscire dal negozio, allorchè scivolava e cadeva al suolo a causa del pavimento completamente bagnato (in quanto era stato lavato con acqua e sapone, non era stato asciugato e la scivolosità del pavimento non era percepibile).
L’impresa di assicurazione dell’esercente, evocata da quest’ultimo al fine di manlevarlo dagli obblighi risarcitori, era stata con lui condannata in solido in primo grado.
Tale impresa di assicurazione ha proposto appello contestando la condanna subita in primo grado.
La danneggiata proponeva a sua volta appello incidentale avverso la sentenza di primo grado lamentando la riduttiva quantificazione del danno alla salute.
La Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della compagnia assicurativa;
– condanna la compagnia assicurativa al risarcimento dei maggiori danni subiti dalla lesa a causa dell’illecito;
– liquida in favore della danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale mediante il criterio correttivo del danno differenziale.
- Pubblicato il Appello, Cosa in custodia, Danno iatrogeno differenziale, News, News Legali, Pericolo occulto, Personalizzazione
Terzo trasportato e macchia d’olio provocata da veicolo non identificato.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 6/2/2023 n. 1310: riformata la decisione di primo grado che aveva rigettato l’azione ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 esperita dalla danneggiata nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava in qualità di trasportata.
Il Tribunale ha riformato la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui quest’ultimo aveva fatto coincidere il caso fortuito con l’assenza di colpa del conducente del veicolo vettore.
L’incidente vedeva protagonisti due veicoli: uno rimasto non identificato, che ha provocato la presenza dell’olio sul manto stradale, e un motociclo su cui viaggiava, come trasportata, la danneggiata.
La difesa della danneggiata, con riguardo ai presupposti applicativi dell’art. 141 del codice delle assicurazioni, ha evidenziato che le incertezze interpretative della norma sono state di recente superate dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 35318 del 30/11/2022 la quale, richiamando anche altri precedenti del giudice di legittimità, ha stabilito che:
a) per l’applicabilità dell’art. 141 non è necessario che vi sia uno scontro materiale tra veicoli, ma è sufficiente che almeno due di essi siano coinvolti nel sinistro, come può accadere, ad esempio, nel caso di condotta irregolare di un mezzo (che, ad esempio, tagli la strada o si immetta contromano) che costringa il conducente di un altro mezzo ad una manovra di emergenza da cui derivi un danno ai passeggeri;
b) la norma si applica anche laddove l’altro veicolo non sia identificato o sia privo di copertura assicurativa;
c) come emerge dalla formulazione letterale della norma, l’azione ex art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005 prescinde dall’accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro, sicché il “caso fortuito” presente nell’incipit della disposizione è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli;
d) l’azione in esame non introduce un giudizio sulla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (essendo configurabile tale esito solo nel caso in cui l’impresa di assicurazione del responsabile civile, intervenendo nel giudizio, estrometta l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato);
e) ammettere che l’accertamento possa riguardare anche l’assenza di responsabilità del vettore significherebbe limitare l’azione del trasportato ai soli casi di responsabilità esclusiva o concorrente del vettore con la conseguenza che l’art. 141 nulla aggiungerebbe alla comune azione ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, art. 2055 c.c., e art. 144 cod. assicurazioni.
Alla luce di tali principi, è dunque possibile affermare che, per ottenere il risarcimento del danno, il trasportato-danneggiato deve dimostrare: – il verificarsi dell’incidente e il nesso causale tra quest’ultimo e i danni lamentati; – l’esistenza dei danni; – la sua condizione di trasportato; – il coinvolgimento di almeno due veicoli.
Una volta dimostrate le suddette circostanze, spetta all’assicuratore del vettore dimostrare che il sinistro è stato causato da caso fortuito, ossia da un evento imprevedibile e inevitabile che sia del tutto scollegato dalla circolazione di altro veicolo.
Resta quindi del tutto irrilevante l’assenza di colpa del vettore o di nesso causale tra la sua condotta e i danni lamentati.
Il Tribunale, pertanto, quale Giudice di Appello:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi dell’impresa di assicurazione;
– ritiene che, in base a quanto previsto dall’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), il danneggiato che viaggia quale passeggero su un veicolo ha diritto al risarcimento per il solo fatto che il sinistro abbia visto coinvolti due veicoli, mentre è del tutto irrilevante che i danni non siano imputabili al suo vettore;
– ritiene applicabile la tutela privilegiata riconosciuta dall’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al trasportato;
– condanna l’impresa di assicurazione al pagamento in favore della danneggiata di tutti i danni subiti.
- Pubblicato il Appello, News, News Legali, Sinistro stradale, Terzo trasportato, Trasportato, Veicolo non identificato
Risarcimento di € 46.557,62 per un danno biologico differenziale del 6% con personalizzazione.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 31/1/2023 n. 1392: responsabilità del chirurgo ortopedico.
Il danneggiato, affetto da frattura scomposta del femore sinistro (frattura multipla meta-diafisaria del femore sinistro), ha convenuto in giudizio l’Azienda Ospedaliera per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti in seguito all’erronea esecuzione dell’intervento chirurgico di osteosintesi espletato presso la struttura sanitaria.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti a causa dell’errato intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura;
– liquida in favore del danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale:
► mediante il criterio correttivo del danno differenziale iatrogeno;
► riconoscendo l’autonomia del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione e del danno morale rispetto al danno alla salute.
Risarcimento di € 53.308,28 per un danno biologico differenziale del 7% con personalizzazione.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Napoli 14/9/2022 n. 11327: responsabilità del chirurgo ortopedico.
I genitori del danneggiato minorenne, affetto da deformazione congenita del piede, hanno convenuto in giudizio l’Azienda Ospedaliera Universitaria per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal figlio in seguito all’erronea esecuzione dell’intervento di Codivilla, finalizzato al trattamento del piede torto da cui era affetto fin dalla nascita.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei danneggiati;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti dal minore a causa dell’errato trattamento (il quale, se correttamente eseguito, avrebbe risolto completamente la problematica congenita da cui era affetto il minore);
– liquida in favore del minore il risarcimento del danno non patrimoniale:
► mediante il criterio correttivo del danno differenziale iatrogeno;
► riconoscendo l’autonomia del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione e del danno morale rispetto al danno alla salute.
Risarcimento di € 36.157,19 per un danno biologico differenziale del 9% con personalizzazione.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
Trib. Santa Maria Capua Vetere 20/3/2023 n. 1210: responsabilità del chirurgo.
La danneggiata ha convenuto in giudizio l’Azienda Ospedaliera e l’operatore per sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell’errato ed inadeguato intervento chirurgico di tiroidectomia totale subito, che le ha provocato una lesione iatrogena del nervo ricorrente sinistro e l’insorgenza di paralisi delle corde vocali a sinistra.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e del chirurgo;
– condanna la struttura sanitaria ed il medico al risarcimento dei danni subiti dalla paziente a causa dell’errato trattamento (il quale, se correttamente eseguito, avrebbe risolto completamente la problematica congenita da cui era affetta);
– liquida in favore della danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale:
► mediante il criterio correttivo del danno differenziale iatrogeno;
► riconoscendo l’autonomia del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione e del danno morale rispetto al danno alla salute.
Danno permanente futuro, criteri di accertamento e quantificazione: anticipata capitalizzazione o rendita?
21/4/2023: Articolo dell’avv. Vincenzo Liguori al seguente link: https://ridare.it/articoli/quesiti-operativi/danno-permanente-futuro-criteri-di-accertamento-e-quantificazione
- Pubblicato il Articoli, Danno emergente, Danno futuro, Danno patrimoniale, News, News Legali, Rendita vitalizia, Risarcimento danni, Sinistro stradale