App. Napoli 26/9/2017 n. 3918
Responsabilità del chirurgo: risarcimento del danno di € 113.941,96 per una I.P. iatrogena del 15% con personalizzazione del risarcimento.
Paziente affetto da morbo di Crohn sottoposto ad intervento chirurgico di emorroidectomia, per emorroidi di III e IV grado e asportazione di ragade anale alla commissura posteriore.
La Corte di Appello conferma la responsabilità del chirurgo per:
– aver omesso di diagnosticare il morbo di Crohn nonostante la rilevata presenza di ragadi e fistole anali, univocamente ritenute il principale e più evidente sintomo del morbo;
– aver sottoposto il paziente ad inutili e non necessari interventi chirurgici altamente demolitivi;
– non aver effettuato il prelievo di materiale biologico onde sottoporlo ad esame istologico al fine di chiarire le cause dell’ingravescente quadro clinico presentato dal paziente.
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