Trib. Napoli 23/4/2021 n. 3851
Responsabilità del chirurgo oculista: risarcimento del danno di € 19.001,75 per una I.P. del 7% con personalizzazione massima.
Paziente (tatuatore) affetto da miopia e sottoposto ad intervento chirurgico correttivo con tecnica laser PRK.
E’ responsabile il chirurgo oculista per l’erronea centratura dell’apparecchio laser che ha provocato:
– la mancata attesa correzione della miopia;
– alterazioni corneali che hanno determinato disagi della qualità della visione.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi del chirurgo e dell’impresa di assicurazione;
– dichiara la risoluzione del contratto di cura tra paziente e professionista;
– condanna il professionista alla restituzione del compenso ricevuto dal paziente per l’intervento rivelatosi mal adempiuto.
Liquidati al leso:
– il danno non patrimoniale con personalizzazione massima per l’incidenza sulla cenestesi lavorativa (in quanto tatuatore);
– il danno emergente passato per il compenso erogato al professionista per l’errata prestazione;
– il danno emergente passato per le necessarie spese di cura.
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Trib. Napoli 19/10/2020
Responsabilità della struttura sanitaria: risarcimento del danno di € 31.109,15 per una I.P. iatrogena differenziale dell’8%.
Paziente sottoposta ad un non indicato e sovradimensionato intervento chirurgico di quadrantectomia alla mammella con radicalizzazione del quadrante nonché dissezione di due linfonodi ed asportazione del linfonodo sentinella a livello ascellare, praticato sulla base di un esame istologico estemporaneo erroneamente interpretato.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e della sua impresa di assicurazione;
– ritiene provato il nesso causale tra trattamento sanitario, errata diagnosi istologica, conseguente non indicato e sovradimensionato intervento chirurgico, peggioramento delle condizioni di salute e menomazioni residuate;
– ritiene provata la responsabilità dell’oncologo e del chirurgo in servizio presso la struttura sanitaria per:
► l’errata diagnosi di neoplasia mammaria;
► la conseguente errata scelta chirurgica, eccessivamente demolitiva;
– liquida alla danneggiata il danno non patrimoniale mediante:
► le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano;
► il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari.
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Trib. Napoli 22/5/2020 n. 3612
Responsabilità del chirurgo odontoiatra: risarcimento del danno di € 73.544,47 per una I.P. iatrogena del 5%.
Paziente sottoposta ad applicazione di un impianto osteointegrato in corrispondenza della sella edentula del primo premolare superiore di destra (14) e di un manufatto protesico all’arcata dentaria superiore di sinistra (24-25-26-27).
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi del chirurgo odontoiatra e della sua impresa di assicurazione;
– ritiene provato il nesso causale tra trattamento sanitario, perdita di tessuto osseo e mucoso/gengivale a carico dell’emimascella destra, infiltrazione cariosa dei monconi protesici (24 e 27), fratture degli stessi con distacco protesico, menomazioni residuate e necessità di ulteriore differente trattamento riabilitativo riparatore;
– ritiene provata la responsabilità del chirurgo odontoiatra per:
► l’errata condotta terapeutica (nella fase di progettazione ed esecuzione);
► la condotta imprudente, imperita e negligente sia nell’esecuzione dell’intervento di exeresi della mucosa/gengiva perimplantare in regione 14 (errore di esecuzione), sia nel posizionamento in tale sede di un nuovo impianto di dimensioni maggiori rispetto al primo (errore di progettazione);
► la non condivisibile scelta di sostituire, nel corso dell’intervento di rigenerazione ossea, l’impianto precedentemente collocato in regione 14 con un altro impianto endosseo osteointegrabile di diametro maggiore;
– liquida alla danneggiata:
► il danno biologico;
► il danno morale;
► il danno emergente passato e futuro.
Trib. Napoli 14/4/2020 n. 2734
Responsabilità della struttura sanitaria e del chirurgo ortopedico: risarcimento del danno di € 33.062,00 per una I.P. iatrogena differenziale del 9%.
Paziente affetto da lesione tendine d’Achille piede destro sottoposto ad intervento chirurgico di tenorrafia.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene provato il nesso causale tra intervento chirurgico, la provocata reazione fibrotica locale associata a flogosi cronica e le menomazioni residuate;
– ritiene provata la responsabilità del chirurgo ortopedico in quanto:
► disattendeva le linee guida della SIOT (Società Italiana Ortopedia e Traumatologia) aventi oggetto l’ “Antibiotico profilassi perioperatoria nell’adulto”;
► provocava, a causa dell’omissione, un’infezione/contaminazione iatrogena da Pseudomonas aerugionosa del sito chirurgico;
► non effettuava la diagnosi della complicanza infettiva locale per la mancata prescrizione di esami culturali;
► cagionava la deiscenza settica della ferita chirurgica e la conseguente cronicizzazione e fistolizzazione del processo settico locale.
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Trib. Napoli 2/3/2020
Responsabilità della struttura sanitaria e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 63.480,58 per una I.P. iatrogena dell’8%.
Paziente affetta da lombosciatalgia e radicolopatia per spondilosi L4 – L5 con iperplasia e sclerosi dei processi articolari, sottoposta ad un non indicato intervento chirurgico di erniectomia e fissazione elastica.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria e del chirurgo ortopedico;
– ritiene provato il nesso causale tra intervento chirurgico, la provocata flavectomia allargata e foraminotomia e le successive menomazioni;
– ritiene provata la responsabilità dell’ortopedico in quanto:
► effettuava un’errata diagnosi di ernia discale con conflitto disco radicolare;
► proponeva l’asportazione chirurgica di un’ernia inesistente;
► eseguiva l’intervento chirurgico in un tratto della colonna vertebrale (L2-L3 e L3-L4) diverso da quello affetto da degenerazione artrosica e anterolisi (L4-L5);
► posizionava i dispositivi metallici intraspinosi in L2-L3 e L3-L4 e, cioè, in tratto della colonna vertebrale diverso da quello affetto da degenerazione artrosica e anterolisi poiché non si avvaleva di sistemi di puntamento radiografici intraoperatori;
► refertava falsamente, nella cartella operatoria, l’apposizione dei dispositivi metallici intraspinosi come apposti in L3-L4 e L4-L5 quando, invece, erano stati apposti in L2-L3 e L3-L4;
– riconosce la lesione del diritto all’autodeterminazione della danneggiata in relazione alla viziata informazione fornita dal chirurgo rispetto alla non inidoneità dell’intervento a migliorare la patologia da cui era affetta;
– liquida alla danneggiata, in aggiunta al risarcimento del danno all’integrità psicofisica, anche il risarcimento derivante dalla lesione del diritto all’autodeterminazione.
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Trib. Napoli 24/1/2020 n. 852
Responsabilità del radiologo e dell’ortopedico: risarcimento del danno di € 27.570,19 per una I.P. iatrogena differenziale del 5%.
Paziente affetto da frattura clavicolare e lussazione sterno-clavicolare.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– rigetta l’eccezione di prescrizione del diritto;
– ritiene provato il nesso causale tra trattamento sanitario, peggioramento dello stato di salute del danneggiato e menomazioni residuate;
– ritiene provata la responsabilità del radiologo e dell’ortopedico per:
► aver confuso la frattura clavicolare in atto con la frattura del margine destro del manubrio sternale;
► non essersi accorti della lussazione sterno-clavicolare;
► non aver sottoposto il danneggiato alle adeguate e necessarie cure del caso;
► non aver trattato, in modo particolare, la lussazione sterno-clavicolare mediante presidio di ortesi ad “otto”;
– liquida al danneggiato:
► il danno non patrimoniale mediante il criterio del danno differenziale;
► la parcella stragiudiziale del difensore;
► le spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.
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Trib. Napoli 15/2/2019 n. 1765
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 7.066,65, di cui € 4.966,65 per una I.P. del 3% ed € 2.100 per danno al veicolo.
Il Tribunale accoglie l’appello del danneggiato e:
– dichiara la nullità della sentenza di primo grado in quanto redatta e sottoscritta da un giudice diverso da quello innanzi al quale le parti avevano rassegnato le rispettive conclusioni;
– dichiara la legittimazione attiva del danneggiato (denegata dal giudice di primo grado);
– dichiara la legittimazione passiva del responsabile (denegata dal giudice di primo grado);
– dichiara le responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tamponante.
Liquidati anche:
– la parcella stragiudiziale del difensore;
– le spese di consulenza tecnica di parte redatta ante iudicium.
Trib. Napoli 24/7/2018 n. 7237
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 15.773,50, di cui € 14.882,71 per una I.P. del 6% con personalizzazione del risarcimento ed € 890,79 per danno al motoveicolo.
E’ responsabile il conducente del veicolo che opera manovra di sorpasso a sinistra di altro veicolo che lo precede nella marcia, invade la semicarreggiata opposta ed investe il veicolo che proviene dall’opposto senso di marcia.
Liquidati anche:
– il tributo IVA sull’importo liquidato per il danno al motoveicolo;
– il danno da sosta tecnica;
– la parcella stragiudiziale del difensore.
App. Napoli 28/3/2018 n. 1455
Giochi e giostre: risarcimento del danno di € 15.025,07 per una I.P. del 4% con personalizzazione del risarcimento.
La Corte di Appello accoglie l’appello dei danneggiati e:
– qualifica come contrattuale la responsabilità della società che gestisce il Parco Giochi per le lesioni subite dalla minore nell’utilizzo della giostra denominata “pesce gonfiabile”;
– dichiara l’inadempimento contrattuale della società;
– ritiene inapplicabili le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale di cui all’art. 139 cod. ass. anche se trattasi di lesioni di lieve entità (IP 4%);
– liquida il danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle paranormative del Tribunale di Milano.
Trib. Torre Annunziata 26/3/2018 n. 774
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 29.407,42, di cui € 28.005,90 per una I.P. del 9% con personalizzazione del risarcimento ed € 1.401,52 per danno al motoveicolo.
E’ ammissibile l’intervento volontario adesivo autonomo spiegato da altro soggetto danneggiato nello stesso sinistro in quanto la sua domanda presenta una connessione o collegamento con quella delle altre parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, tale da giustificare il simultaneo processo.
E’ responsabile il conducente del veicolo che si immette nel flusso della circolazione e non concede la precedenza al motoveicolo favorito.
Liquidati anche il danno da sosta tecnica e le spese di consulenza tecnica di parte redatte ante iudicium.