Risarcimento di € 21.052,68 per una I.P. iatrogena differenziale del 2% con personalizzazione.
Trib. S. M. Capua Vetere 11/1/2022 n. 143: responsabilità del chirurgo ortopedico.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– condanna la struttura sanitaria al risarcimento dei danni subiti a causa dell’errato intervento chirurgico di osteotomia di sottrazione del II e III metatarso ed osteosintesi metallica;
– liquida in favore della danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale:
► mediante il criterio correttivo del risarcimento del danno differenziale;
► riconoscendo l’autonomia del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione rispetto al danno alla salute.
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Risarcimento di € 48.395,20 per una I.P. iatrogena differenziale del 8% con personalizzazione.
App. Napoli 19/11/2021 n. 5440: responsabilità del chirurgo ortopedico.
La Corte di Appello:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi del medico e della struttura sanitaria;
– condanna il chirurgo e la struttura sanitaria al pagamento in favore della danneggiata dei danni da ella subiti per l’errata riduzione della frattura del gomito;
– riconosce alla danneggiata un importo superiore al triplo rispetto a quanto liquidato in primo grado;
– liquida in favore della danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale:
► comprensivo del danno morale e dell’aumento in percentuale a titolo di personalizzazione del risarcimento, sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano;
► mediante il criterio correttivo del risarcimento del danno differenziale, con ulteriore personalizzazione.
Risarcimento di € 114.500,00 per una perdita di chance di sopravvivenza del 20%.
Trib. Napoli 9/11/2021 n. 13466: responsabilità per omessa diagnosi tumorale e decesso del paziente.
Paziente sottoposto ad intervento chirurgico di colecistectomia videolaparoscopica nel corso del quale l’èquipe non si avvedeva di un adenocarcinoma al pancreas; la patologia tumorale veniva poi diagnosticata con 7 mesi di ritardo ed il paziente decedeva dopo ulteriori 7 mesi di dolorosa sopravvivenza.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della moglie danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene che la struttura ospedaliera è responsabile per l’omessa diagnosi della patologia tumorale;
– riconosce il danno da perdita di occasione favorevole subìto tanto dalla vittima in vita quanto dalla moglie superstite;
– condanna la struttura sanitaria al pagamento in favore della danneggiata del risarcimento di tutti i danni subiti;
– liquida all’erede (moglie) del de cuius:
► il danno da perdita di chance, patito iure proprio, per la perdita delle concrete possibilità di godere del rapporto parentale;
► il danno da perdita di chance, trasmessole iure hereditatis dal marito, per la perdita delle concrete chance di sopravvivenza che lo stesso avrebbe avuto in caso di tempestiva diagnosi.
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Risarcimento di € 97.582,00 per una I.P. iatrogena del 18%.
Trib. Torre Annunziata 8/11/2021 n. 3513: responsabilità per tardivo trattamento di infezione nosocomiale.
Paziente sottoposto ad intervento di ernioplastica a seguito del quale contraeva un sieroma, tardivamente drenato dai sanitari ed evoluto in ascesso, con successivo necessario intervento riparatore demolitivo.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene che la struttura ospedaliera è responsabile per il tardivo trattamento della patologia infettiva;
– riconosce il danno all’integrità psicofisica subìto dalla vittima;
– condanna la struttura sanitaria al pagamento in favore del danneggiato del risarcimento dei danni tutti subiti, patrimoniali e non patrimoniali;
– liquida in favore del danneggiato:
► il danno non patrimoniale (comprensivo del danno alla vita di relazione e del danno morale) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano;
► il danno patrimoniale (emergente) futuro per le spese di cura da sostenersi.
Risarcimento di € 650.895,74 per la morte del figlio neonato.
Trib. Napoli 28/10/2021 n. 12870
Il Tribunale:
– accoglie le tesi dei genitori danneggiati;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– ritiene utilizzabile, a fondamento della decisione, la C.T.U. espletata in altro giudizio tra le stesse parti;
– ritiene che, quando l’illecito possa configurarsi come reato e per tale reato sia stabilita una prescrizione più lunga, al diritto al risarcimento si applichi il termine di prescrizione più lungo, ex art. 2974 c.c.;
– liquida ai genitori superstiti:
► il danno biologico, iure hereditatis, patìto dal neonato de cuius durante il periodo di sopravvivenza;
► danno non patrimoniale, iure proprio, per il decesso del congiunto sulla scorta delle vigenti tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano 2021;
► il danno emergente passato per le spese funeratizie sostenute;
► il danno emergente passato per le spese stragiudiziali.
Confermato il risarcimento di € 73.668,51, di cui € 71.498,50 al leso per una I.P. iatrogena del 13% con personalizzazione del risarcimento ed € 2.170,01 alla madre.
Cass. 6/10/2021 n. 27113
La Suprema Corte di Cassazione:
– accoglie le tesi del danneggiato e della madre;
– rigetta le tesi del medico e della sua impresa di assicurazione;
– ritiene che:
► non è nuova, come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c., la domanda con la quale il danneggiato – la cui domanda risarcitoria per responsabilità professionale sia stata accolta in primo grado – proponga appello avverso il capo della sentenza di rigetto della domanda di garanzia nei confronti dell’assicuratore spiegata dal professionista che, dopo aver chiamato quest’ultimo in causa, sia poi rimasto inerte nell’esercizio del diritto di impugnazione e, pertanto, inadempiente verso il danneggiato suo creditore;
► è quindi senz’altro ammissibile l’appello proposto dal creditore in surrogazione del proprio debitore, rimasto soccombente nel giudizio di primo grado ed inerte nell’esercizio del diritto di impugnazione.
Risarcimento di € 110.415,25 per una I.P. iatrogena del 20%.
Trib. Milano 15/9/2021 n. 7297: responsabilità della struttura sanitaria per infezione nosocomiale.
Paziente sottoposta ad intervento cardiaco di plastica mitralica nel corso del quale subìva la contaminazione da Stafilococco Warneri, evoluta in osteomielite sternale con successivo intervento demolitivo di asportazione della metà superiore dello sterno.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi della danneggiata;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
-ritiene che la struttura ospedaliera è responsabile per la contaminazione intraoperatoria e per l’insorgenza della patologia infettiva, anche nell’impossibilità di definire se essa abbia derivazione endogena o esogena;
– riconosce il danno all’integrità psicofisica subìto dalla vittima;
– condanna la struttura sanitaria al pagamento in favore della danneggiata del danno non patrimoniale (comprensivo del danno alla vita di relazione e del danno morale) sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano.
Risarcimento di € 42.144,28 per una I.P. iatrogena del 12%.
Trib. Napoli 13/9/2021 n. 7328: responsabilità del chirurgo ortopedico.
Paziente affetto da lombalgia da instabilità vertebrale L3/S1 sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale in L3-S1 mediante applicazione di sistema Dynesys e a successivo intervento chirurgico di rimozione e riposizionamento della vite S1.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi del chirurgo e della struttura sanitaria;
– ritiene che il chirurgo è responsabile per il malposizionanemento di una vite del predetto sistema di stabilizzazione, nonostante il controllo amplioscopico intraoperatorio, nel forame sacrale di S1 di destra, che ha determinato lesione delle adiacenti radici nervose destinate alla formazione del nervo sciatico popliteo esterno omolaterale;
– ritiene che la struttura sanitaria è solidalmente responsabile:
– dichiara la risoluzione del contratto di cura tra paziente, chirurgo e struttura sanitaria;
– condanna il chirurgo e la struttura sanitaria:
► al pagamento in favore del danneggiato del danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano con personalizzazione massima;
► alla restituzione in favore del danneggiato del compenso ricevuto per l’intervento rivelatosi mal adempiuto.
Risarcimento di € 261.089,73 per la perdita del padre.
Trib. Napoli 1/8/2021 n. 10008. Responsabilità del chirurgo e decesso del paziente: risarcimento del danno di € 261.089,73 per la perdita del padre.
Paziente sottoposto ad intervento chirurgico di bypass aorto-bifemorale a destra (per occlusione aortica iuxtarenale), durante il quale subìva la perforazione iatrogena del sigma con conseguente peritonite stercoracea. Il paziente veniva poi sottoposto ad un tardivo intervento chirurgico riparatore di relaparotomia xifo-pubica con resezione sec. Hartmann e confezionamento di colostomia sul discendente; rivelatisi inutili i tardivi tentativi di salvarlo dalla grave infezione provocata dai medici, il paziente decedeva per grave setticemia da contagio ematico di Enterococcus Faecium e per pneumopatia da Acinobacter Baumannii dopo un’intensa sofferenza.
È responsabile il personale sanitario per:
– la perforazione iatrogena del retto, dovuta ad imperizia;
– la successiva carenza assistenziale, dovuta a negligenza.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi della struttura sanitaria;
– riconosce il danno da perdita del rapporto parentale subìto dal figlio della vittima;
– riconosce il danno morale da lucida agonia del de cuius per il protrarsi delle sofferenze nelle 48h precedenti alla perdita di coscienza.
Liquidati all’erede (figlio) del de cuius:
– il danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale;
– il danno morale catastrofale, iure hereditatis, per 48 ore di sofferenza terminale del paziente.
Trib. Napoli 28/7/2021 n. 6957
Responsabilità del chirurgo: risarcimento del danno di € 41.182,08 per una I.P. iatrogena differenziale del 9%.
Paziente affetto da ernia inguinale a destra sottoposto ad intervento chirurgico di ernioplastica.
Il Tribunale:
– accoglie le tesi del danneggiato;
– rigetta le tesi del chirurgo, della struttura sanitaria e delle imprese di assicurazione;
– ritiene che il chirurgo è responsabile, secondo il criterio probabilistico del “più probabile che non”, della provocata atrofia testicolare per la necrosi da ischemia da lesione vascolare dovuta a condotta imprudente durante l’intervento;
– ritiene che la struttura sanitaria è solidalmente responsabile:
– liquida al danneggiato il danno non patrimoniale mediante il criterio correttivo di risarcimento del danno differenziale che va compiuto non sul grado di invalidità permanente ma sui valori monetari e sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano.