Risarcimento di € 3.626.636,50 per un danno biologico del 91%.
A cura dell’Avv. Vincenzo Liguori
App. Napoli 26/6/2018 n. 3165. Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 3.626.636,50, di cui € 3.198.527,06 al macroleso per una I.P. del 91% con personalizzazione del risarcimento, € 215.089,14 al padre ed € 213.020,30 alla madre, importi poi ridotti sia per l’indennità percepita dalla vittima a titolo di accompagnamento, sia per il suo concorso colposo.
La Corte di Appello accoglie i motivi di appello del leso e dei suoi congiunti che avevano visto rigettare in toto le loro domande e liquida:
– il danno non patrimoniale al macroleso;
– il danno emergente passato e futuro al macroleso;
– il danno da lucro cessante passato e futuro al macroleso;
– il danno non patrimoniale (morale) ai congiunti del macroleso per le gravi lesioni da quest’ultimo subite;
– le spese di consulenza tecnica di parte redatte ante iudicium.
La domanda dell’impresa di assicurazione di contenere la limitazione dell’obbligazione debitoria nei limiti del massimale di polizza è un’eccezione in senso improprio con la conseguenza che la questione del limite del massimale può essere rilevata anche d’ufficio dal Giudice.
L’irrituale produzione della polizza di assicurazione preclude:
– alla parte la possibilità di utilizzare il documento come fonte di prova;
– al Giudice di esaminarlo.
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Cass. 13/7/2021 n. 19989
Sinistro stradale: confermata la liquidazione di € 3.626.636,50, di cui € 3.198.527,06 al macroleso per una I.P. del 91% con personalizzazione del risarcimento, € 215.089,14 al padre ed € 213.020,30 alla madre, importi poi ridotti nel precedente giudizio di merito sia per l’indennità percepita dalla vittima a titolo di accompagnamento, sia per il suo concorso colposo.
La Suprema Corte di Cassazione:
– rigetta le tesi ed il ricorso per cassazione dell’impresa di assicurazione;
– accoglie le tesi del macroleso e dei suoi congiunti e:
► dichiara inammissibile ed infondato il primo motivo di ricorso fondato sulla violazione della fidefacenza degli accertamenti oggettivi effettuati dai verbalizzanti giunti nell’immediatezza dei fatti;
► dichiara infondato il secondo motivo di ricorso – fondato sull’erronea applicazione di norme in materia di ripartizione dell’onere della prova in relazione al massimale di polizza – in quanto nella controversia tra l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli ed il terzo danneggiato l’onere di provare la misura del massimale assicurato grava sul primo;
► dichiara inammissibile ed infondato il terzo motivo di ricorso fondato sull’erronea quantificazione del risarcimento sulla scorta della valutazione espressa dal C.T.U. nella misura del 91% di I.P.;
► dichiara infondato il quarto motivo di ricorso fondato sull’erronea liquidazione delle spese del giudizio di primo e secondo grado.
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App. Napoli 16/12/2020 n. 4351
Investimento di pedone: confermato il risarcimento del danno di € 1.676.397,99 per una I.P. del 76% con personalizzazione del risarcimento effettuato dal giudice di primo grado (Trib. S. Maria C.V. 9/5/2016 n. 1805).
La Corte di Appello:
– rigetta le tesi e l’appello dell’impresa di assicurazione;
– accoglie le tesi del danneggiato (cittadino extracomunitario);
– ritiene che:
► l’impresa di assicurazione che, in caso di sinistro stradale cagionato da veicolo soggetto all’obbligo assicurativo e di azione diretta del danneggiato ex art. 144 D.lgs. 7/9/2005 n. 209, voglia contenere la sua esposizione massima nei limiti del massimale di polizza ha l’onere di indicare quale sia detto limite e fornire la prova di ciò a mezzo della relativa polizza;
► l’allegazione del limite del massimale di polizza non solo è necessaria ma deve essere anche tempestiva e, cioè, deve essere perfezionata entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il “thema decidendum” ed il “thema probandum” e, quindi, entro il termine di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c..
Trib. S. Maria C.V. 9/5/2016 n. 1805
Investimento di pedone: risarcimento del danno di € 1.676.397,99 per una I.P. del 76% con personalizzazione del risarcimento.
Liquidati al cittadino extracomunitario, a prescindere il limite del massimale di polizza (prodotta tardivamente):
– il danno non patrimoniale (€ 920.461,84);
– il danno emergente per il costo di assistenza futura per la perduta indipendenza (€ 258.000,00);
– il danno da lucro cessante per l’impossibilità a svolgere l’attività lavorativa (€ 497.936,15).
E’ responsabile il conducente che perde il controllo del veicolo ed investe il pedone fermo alla fermata dell’autobus.
Al cittadino straniero, anche extracomunitario, spetta il risarcimento dei danni tutti subiti, patrimoniali e non patrimoniali, a prescindere la condizione di reciprocità prevista dall’art. 16 delle preleggi di cui va data un’interpretazione costituzionalmente orientata.
L’eventuale diversa realtà socio-economica e l’eventuale diverso potere d’acquisto del denaro caratterizzanti lo Stato di residenza abituale del danneggiato sono ininfluenti sulla misura del risarcimento del danno non patrimoniale.
L’impresa di assicurazione, se vuole contenere la sua esposizione economica nei limite del massimale di polizza, ha l’onere di provare tale limite mediante la produzione della relativa polizza nei termini di cui all’art. 183 c.p.c..
App. Napoli 3/3/2016 n. 880
Sinistro mortale: risarcimento del danno di € 1.146.342,73 alla convivente more uxorio, al figlio, ai genitori ed ai germani della vittima.
Liquidati:
– il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale anche alla convivente more uxorio;
– il danno patrimoniale per i perduti contributi alla convivente more uxorio e al figlio;
– la parcella penale e stragiudiziale del difensore per l’attività svolta in tali fasi.
La domanda dell’impresa di assicurazione di contenere la limitazione dell’obbligazione debitoria nei limiti del massimale di polizza è un’eccezione in senso proprio o stretto che, come tale, va ritualmente e tempestivamente proposta nel giudizio di primo grado e non può essere proposta per la prima volta in appello.
La mera produzione della polizza di assicurazione non è né deduzione di esistenza del massimale, né allegazione del suo ammontare.
Cass. 18/2/2016 n. 3173
Responsabilità medica e sanitaria: paziente sottoposta ad intervento di rimozione di un’ernia ombelicale e deceduta per collasso cardiocircolatorio.
La Suprema Corte di Cassazione, respingendo i motivi di ricorso principale del chirurgo:
– ha confermato la sua colpa per aver eseguito l’intervento: A. nonostante le condizioni cliniche della paziente non solo lo sconsigliassero ma lo rendessero altamente rischioso; B. presso struttura sanitaria non dotata di reparto di rianimazione, necessario per i rischi di quell’intervento;
– ha affermato che chirurgo ed anestesista, pur avendo competenze distinte, operano congiuntamente e ciascuno con la propria condotta concorre alla realizzazione del risultato sperato; pertanto, ciascuno di essi deve verificare la condotta dell’altro, nei limiti in cui ciò sia concretamente esigibile in virtù delle sue competenze, ex art. 1176, 2° comma, c.c..
La Suprema Corte di Cassazione, respingendo i motivi di ricorso incidentale dell’impresa di assicurazione del chirurgo, ha affermato che è sempre onere dell’assicuratore provare l’esistenza e l’ammontare del massimale, con la conseguenza che la mancata dimostrazione della misura del massimale nuoce all’assicuratore, e non all’assicurato, e non è ostativa all’accoglimento della domanda di garanzia da questi proposta a prescindere da qualsiasi limite di massimale.
La Suprema Corte di Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso incidentale dei congiunti della vittima primaria per non aver liquidato il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante per il ritardato adempimento dell’obbligazione risarcitoria, ha affermato che la rivalutazione monetaria, accordata in sentenza, è cosa diversa dal ristoro dai pregiudizi patiti dal creditore per il danno da mora, funzione, quest’ultima, svolta dai c.detti interessi compensativi che ristorano il creditore del lucro finanziario che avrebbe potuto realizzare se, in caso di tempestivo adempimento, avesse potuto disporre della somma dovutagli ed avesse potuto di conseguenza investirla.
Trib. Napoli 28/10/10 n. 10821
Sinistro stradale: risarcimento del danno di € 1.357.314,30, di cui € 1.043.575,10 al macroleso per una I.P. del 75% con personalizzazione del risarcimento, € 207.283,04 alla madre, € 94.171,94 al padre ed € 12.284,22 al germano, importi poi ridotti del 30% per il concorso colposo della vittima.
La domanda dell’impresa di assicurazione di contenere la limitazione dell’obbligazione debitoria nei limiti del massimale di polizza è un’eccezione in senso proprio o stretto che, come tale, va ritualmente e tempestivamente proposta in giudizio e provata.
Trib. Napoli 18/5/1988 n. 6716
Assicurazione obbligatoria della RCA., danno cagionato da veicolo non identificato e massimale applicabile: il danno cagionato da veicolo non identificato va risarcito dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada nei limiti del massimale di volta in volta adeguato dai singoli D.P.R. che si sono succeduti nel tempo sin dal 12/8/1977 e previsti come limiti minimi per l’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore.
L’avv. Michele Liguori è stato il primo avvocato a sostenere ed ottenere, in una causa da esso patrocinata, che in caso di danno cagionato da veicolo non identificato il Fondo di Garanzia Vittime della Strada deve risarcire il danneggiato non nei limiti del massimale di quindici milioni di lire per persona e venticinque milioni per sinistro previsto dall’art. 21 L. 24/12/1969 n. 990, bensì in quelli più elevati previsti come limiti minimi per l’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore dai vari D.P.R. che si sono succeduti nel tempo sin dal 12/8/1977.
Il Tribunale di Napoli, infatti, nella causa patrocinata dall’avv. Michele Liguori ha accolto la domanda ed ha affermato che “il limite di quindici milioni per persona e venticinque milioni per sinistro previsto nell’art. 14 d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 per l’intervento del fondo di garanzia per le vittime della strada deve ritenersi abbattuto e sostituito con quello di volta in volta adeguato dai singoli d.P.R. che si sono succeduti nel tempo sin dal 12 agosto 1977, di guisa che deve ritenersi operante anche per il fondo il massimale di legge dell’assicurazione obbligatoria vigente al momento del sinistro, ipotizzato dall’art. 19 lett. a) legge n. 990 del 1969” (Trib. Napoli 18/5/1988 n. 6716, in Arch. giur. circol. e sinistri 1989, 789).